DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1425
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratore, Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1958, e relative tabelle per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche; armonichette a bocca, stipulato tra la Federazione Nazionale tra Fabbricanti ed Esportatori italiani di Fisarmoniche l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Unione italiana Lavoratori Fisarmoniche, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro, la Federazione Impiegati Operai Metallurgici,; con l'assistenza della Confederazione Generale italiana, del Lavoro, la.
Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; e, in pari data, tra la Federazione Nazionale tra Fabbricanti ed Esportatori italiani di Fisarmoniche, con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale dei Lavoratori del Legno, Sughero, Artistiche e Varie, con l'assistenza della, Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 91 del 4 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1958, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonche' armonichette a bocca, sono regolati da norma giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti (la imprese produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, armonichette a bocca.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, acidi 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 65. - VILLA
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 10 GENNAIO 1958 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI FISARMONICHE, LORO PARTI STACCATE, VOCI PER FISARMONICHE ED ARMONICHE, NONCHE' ARMONICHETTE A BOCCA Addi', 10 gennaio 1958 tra la FEDERAZIONE NAZIONALE TRA FABBRICANTI ED ESPORTATORE ITALIANI DI FISARMONICHE (FEDERFISA) rappresentata dal proprio Presidente on. prof. avv. Danilo Cocci e dai vice. presidente comm. Alfredo Frontalini, con l'intervento di una Delegazione industriale nelle persone dei sigg. rag. Riccardo Strologo, sig. Emilio Zuppante, cav. Luigi Antonelli, sig. Aldo Bugari, per, ind. Aldo Mancini. ria. Norberto Marotta, ragioniere Renzo Garibaldi, assistente del prof. Leonardo Volpini, direttore della FEDERFISA E DEI sigg: cavliere uff. Dini Colucci. uff. Dino Colucci, dott. Vincenzo Valentino, avv. Carlo Gaudenzi e sig. Boresio Rastelli. con l'assistenza della Confederazione delle Industrie italiana rappresentata dal dott. Mario, Binaghi. i, e la UNIONE ITALIANA LAVORATORI FISARMONICHE U.I.L.F.I.S.A.R.. rappresentata dal segretario nazionale dott. Gentili Vittorio e da una delegazione composta dai sigg. Arturo Pia Fiammenghi, Ferrari Sergio, Degli Espositi Ivano, assistita dalla Unione italiana del Lavoro RAPPRESENTATA dai segretari dott. Italo Viglianeri e Raffaele Vanni e dott. Tullio Repetto e Sergio Cesare del servizio sindacale; la FEDERAZIONE IMPIEGATI OPERAI METALLURGICI rappresentata dal sig. Emilio Guglielmino e da una delegazione composta dai sigg. Eolo Fabretti, Massi Emidio, Giulio Gnercio, Orlando Marchetti, Armando Matteucci, Maria Orlandoni, Alessandro Montini, Antonio Trivelli, Francesco Criso, Arquo Gambelli e assistita dalla Confederazione Generale italiana del Lavoro rappresentata dall'on. Giacomo Brodolini; la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (FILCA) rappresentata dal segretario generale sig. Stelvio Ravizza, dal segretario generale aggiunto sig. Paolo Bellandi, dai Segretari nazionali sigg. Alfredo Messere e cav. Alberto Abbiati e da una delegazione composta dai sigg.: Stacchio Genovino, Pietripaoli Luigi e con l'assistenza della Confederazione italiana, Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal segretario Confederale dott. Dionigi Coppo, dal commendatore Etoree Azais e Mario Pinna dell'Ufficio Tecnico Sindacale; Addi' 10 gennaio 1958 tra la FEDERAZIONE NAZIONALE TRA FABBRICANTI ED ESPORTATORI ITALIANI DI FISARMONICHE) rappresentata dal proprio presidente on. prof. avv. Danilo De' Cocci e dal vice presidente. Alfredo Fronlatini, con l'intervento di una Delegazione industriali nelle persone dei sigg: rag. Riccardo Strologo, signor Emilio Zuppante, cav. Luigi A Antonelli, sia. Aldo Bugari, perito industriale Aldo Mancini, il, rag. Norocito Marotta, rag. Renzo Gariboldi, assistiti: dal prof. Leonardo Volpini direttore della FEDERPISA e, dai Signori cav. uff. Dino Colucci, dott. Vincenzo Valentino, avv. Carlo Gaudenzi sig. Rovesio Pastelli con l'assistenza della Confederazione-Generale dell'Industria italiana rappresentata dal dott. Mario Binaghi. e la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI DEL LEGNO E SUGHERO ARTISTICHE E VARIE (CISNAL) rappresentata dal suo segretario Italico Utimperghe assistito dai sigg. Armando Bulducci, Carlo Bonino, Bruno Scheggi e il sig. Verledo Guardi, capo dell'ufficio sindacale e' stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche nonche' armonichette a bocca, e per gli operai dipendenti. Art. 1. ASSUNZIONE Le assunzioni degli operai verranno effettuate tramite i competenti Uffici di Collocamento in conformita' delle norme di legge.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 2
Art. 2. DONNE E MINORI Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 3
Art. 3. DOCUMENTI E RESIDENZA Per essere ammesso al lavoro, l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessere e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equivalente. E' in facolta' dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi nonche' il certificato di lavoro relativo alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascera', ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti, e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia, per poter beneficiare degli assegni familiari.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 4
Art. 4. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 5
Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro dell'operaio e' subordinata ad un periodo di prova di 6 giorni lavorativi, prorogabili di comune accordo fino a 12 giorni. Durante tale periodo e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. L'operaio che non venga confermato o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascera' senz'altro la azienda la quale dovra' corrispondergli la retribuzione - per le ore di lavoro compiute; superato il periodo di prova, l'anzianita' decorrera' dal primo giorno della assunzione. Saranno esenti da tale periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa azienda con le stesse mansioni. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro, l'operaio sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 6
Art. 6. QUALIFICHE La classificazione dei lavoratori e' stabilita in base alle categorie qui sotto elencate: Operai specializzati: sono coloro che, con perizia e capacita', svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnicopratica, hanno completa conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla loro specializzazione. A titolo di esemplificazione vi appartengono: Accordatori di 1ª o ripassatori; Meccanici provetti; Attrezzisti; Capi fila; Elettricisti provetti; Incisori; Ebanisti provetti; Molatori su macchine semplici. Operai qualificati: sono coloro che, in possesso di normali e specifiche capacita' tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio, sanno eseguire a regola d'arte il lavoro ad essi affidato a banco ed alle macchine. A titolo di esemplificazione vi appartengono: Accordatori di 2°; Manticiai di 1ª; Placcatori; Falegnami; Meccanici; Montatori di 1ª; Intonatori di voci a provino; Bollatori di voci. Operai comuni o manovali specializzati: sono coloro che svolgono mansioni semplici, ausiliarie o complementari, a mano o a macchina, per cui e' richiesta, una generica capacita' e preparazione pratica, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori. A titolo di esemplificazione vi appartengono: Manticiai di 2°; Levigatori Guarnitori; Stappatori di voci; Montatori di 2°; Sgrossatori di voci. Manovali comuni: sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia o di trasporto materiali o eventuali altre mansioni che non richiedano alcuna pratica. Operaie di 1ª categoria: sono quelle che eseguono i lavori di maggior rilievo per i quali sia richiesta abilita' e perizia acquisita attraverso una normale specifica preparazione pratica. Operaie di 2ª categoria: sono quelle addette a lavori a mano o a macchina per i quali sia richiesta una generica competenza e capacita' pratica. Operaie di 3ª categoria: sono quelle che, in genere compiono lavori di pulizia, di trasporti leggieri o eventuali altre mansioni di carattere elementare. Discontinui. - Le categorie degli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono quelle determinate dalla legge.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 7
Art. 7. CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE L'operaio dovra' conservare in buono stato il materiale, le macchine, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto viene a lui affidato. L'azienda dovra' porre l'operaio in condizioni di poter conservare gli attrezzi egli utensili che ha ricevuto in consegna. L'operaio e' responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna, e rispondera' delle perdite eventuali e dei danni arrecati agli utensili stessi che non derivino da uso e logorio e che siano a lui imputabili. Egli dovra' interessarsi di far segnare sul libretto di lavoro i ferri di sua proprieta'. Nessuna modifica potra' essere appuntata dall'operaio agli oggetti a lui affidati senza l'autorizzazione della Direzione dell'azienda o di chi per essa. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'operaio, prima di lasciare lo stabilimento dovra' riconsegnare tutto cio' che gli era stato affidato; qualora non lo restituisca tutto ed in parte, l'azienda tratterra' l'importo corrispondente al valore degli oggetti non riconsegnati sui compensi e sulle indennita' spettanti all'operaio a qualsiasi titolo. Qualora l'operaio lavorasse con utensili di sua proprieta', l'azienda dovra' corrispondergli una indennita' di consumo ferri, la cui misura verra' concordia a fra le parti direttamente interessate. L'azienda ha sempre facolta' di sostituire con propri utensili quelli di proprieta' dell'operaio ed in tal caso nona corrispondera' piu' l'indennita' ferri di cui al comma precedente.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 8
; Art. 8 ORARIO DI LAVORO La durata normale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle deposizioni in vigore. Qualora al sabato Venisse praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore cosi' non lavorate potranno quindi essere ripartite negli negli altri giorni della settimana, ed in questo caso il maggior orario giornaliero, a regime normale, non costituisce recupero di ore non lavorate ai sensi dell'art 11. Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale non puo' superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, esclusi i guardiani ed i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze di esso, (sempre che l'alloggio sia di pertinenza dell'azienda), per i quali valgono le consuetudini aziendali o le disposizioni di legge. Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda. Il lavoro notturno e' quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. L'inizio e la cessazione del lavoro sono regolati con apposite norme stabilite dall'azienda. L'orario di lavoro verra' affisso all'entrata dello stabilimento.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 9
Art. 9. INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO L'entrata degli operai nello stabilimento sara' regolata come segue: il primo segnale verra' dato 15 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; il secondo segnale verra' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro: a questo segnale l'operaio dovra' essere in condizioni di iniziare la sua attivita'. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da 15 minuti dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare. L'uscita e indicata da un unico segnale dato alla fine dei lavoro. Nessun operaio potra' cessare il lavoro prima del segnale del suo termine.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 10
Art. 10. SOSPENSIONE Dl BREVE DURATA ED INTERRUZIONE DI LAVORO Ove nella giornata si verifichino, per cause di forza maggiore, interruzioni di lavoro di qualsiasi entita', qualora la Direzione dell'azienda trattenga l'operaio a disposizione nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di lavoro. In caso di sospensione di lavoro superiore a 15 giorni, l'operaio potra' richiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le indennita', compresa quella relativa al preavviso.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 11
Art. 11. RECUPERE DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE E' consentita la facolta' di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a cause di forza maggiore, nonche' di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purche' il recupero stesso sia Contenuto nel limite di un'ora al giorno e effetui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui e avvenuta l'interruzione.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 12
Art. 12. PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA Durante le ore di lavoro l'operaio non potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento senza speciale permesso della Direzione. Salvo speciale permesso della Direzione non e' consentito agli operai di entrare o trattenersi nello stabilimento in ore non comprese nel loro orario di lavoro. Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall'operaio alla Direzione od a chi per essa nella prima ora di lavoro salvo i casi eccezionali. All'operaio che in seguito a regolare permesso lasci il lavoro entro la prima ora dall'inizio non compete alcun compenso per il tempo passato nell'azienda.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 13
Art. 13. CUMULO DI MANSIONI Agli operai che sono assegnati con carattere di continuita' alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza od almeno di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrino nei sopraindicati si terra', conto nella retribuzione.
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche-art. 14
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