DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1432
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo di lavoro 12 ottobre 1948 per le maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell'Abbigliamento su Misura, Pelliccia, Modisterie e Modellisti, con l'intervento dell'Associazione Industriale Lombarda, il Sindacato Provinciali Industriali dell'Abbigliamento della Unione Industriali della Provincia di Torino e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento dei Sindacati Provinciali, partecipando alle trattative la Federazione Unitaria. italiana Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori:
Visto il contratto collettivo di lavoro 2/ gennaio 1949 da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su Misura, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell'Abbigliamento sui misura, Pellicciai, Modisterie e Modellisti, il Sindacato Provinciale Industriali dell'Abbigliamento della Unione Industriali della Provincia di Torino - la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento dei Sindacati Provinciali, la Federazione Unitaria italiana Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento, con l'intervento dei Liberi Sindacati Provinciali di Milano e Torino; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto l'accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali, stipulato tra le medesime organizzazioni sindacali di cui al predetto contratto collettivo 12 ottobre 1948;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, N. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopra citati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo di lavoro 12 ottobre 1948 relativo alle maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora, il contratto collettivo 27 gennaio 1949 relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende medesime e l'accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali sono regolati, per le provincie di Milano e Torino, da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti (e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti lavoratori dipendenti dalle imprese sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora delle provincie sopraindicate.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 59. - VILLA
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 12 OTTOBRE 1948 PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLE AZIENDE SARTORIALI DI CONFEZIONI SU MISURA PER UOMO E PER SIGNORA Addi' 12 ottobre 1948 in Milano, tra il SINDACATO INTERPROVINCIALE DI MILANO DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA, PELLICIAI MODISTERIE E MODELLISTI, in persona del suo Presidente sig. Gianfranco Rosti, assistito dal Vice Presidente dott. Aldo Fercioni e dai signori: Sbarbaro Zulli, dott. ing. Guido Lorini, cav. Celeste Carrara, Carlo Vigorelli, avv. Piero Rossi e Luigi Terenghi; con l'intervento della ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA in persona dell'ing. Emilio Zacchi; il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI Torino, in persona del suo Presidente dott. Ernesto Gianet, assistito dai signori: Monga, Matta', Ramella, Robiolio, Sanlorenzo, dott. Carlo Pistoja; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTo (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Responsabili sig. Remo Savio e dal Segretario Benvenuto Orrigoni; con l'intervento, in rappresentanza dei SINDACATI PROVINCIALI, dei sigg. Omobono Tominez, Francesco Pianezza, Sirro Fantazzini e Mario Gorini; partecipando alle trattative la (F.U.I.L.L.A.) FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LIBERI,LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata dai sigg. Ascari Silvio (Segretario Responsabile), Giuseppe Fossati (Segretario) e Franco Manzella (di Milano); e' stato concluso il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura situate nel territorio di competenza, dei sindacati stipulanti. Art. 1. ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO Vale per l'assunzione la norma di cui all'art. 4 dell'accordo interconfederale 7 agosto 1947 sulla "costituzione e funzione delle commissioni interne". L'assunzione verra' comunicata all'interessato, normalmente per iscritto, e dovra' specificare: a) la data dell'assunzione; b) la categoria alla quale l'assunto viene assegnato e la paga relativa; c) la localita' in cui il lavoro viene prestato. Il nuovo assunto e' tenuto a presentare alla Direzione dell'azienda i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equipollente 2) libretto di lavoro; 3) tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria in quanto ne sia in possesso; 4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia in possesso. Il datore di lavoro nel caso di mancanza o di irregolarita' dei documenti di cui ai punti 3 e 4 e' tenuto a regolarizzare la posizione del lavoratore dal giorno dell'assunzione, ferma restando la responsabilita' del precedente datore di lavoro circa le eventuali irregolarita'; 5) titoli di preparazione professionale con specifico riferimento al rapporto di lavoro; 6) certificato penale rilasciato da non piu' di tre mesi ove la azienda lo richieda; 7) eventuali documenti necessari per fruire degli assegni familiari. Dei documenti che trattiene l'azienda rilascera' ricevuta all'interessato. Il nuovo assunto ha l'obbligo di comunicare all'azienda che lo impiega il proprio domicilio, e, ove intervengano, i mutamenti mutamenti successivi. La Direzione, nell'assumerlo, lo mettera' in grado di conoscere la esistenza ed il contenuto del presente contratto e di eventuali regolamenti interni. I membri delle Commissioni interne od il Delegato di fabbrica dovranno essere provvedui di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la ditta e' tenuta a restituire al lavoratore tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati. In caso di impedimento, detta restituzione dovra' avvenire entro i cinque giorni successivi ed intanto la azienda rilascera' al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire al lavoratore stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 2
Art. 2. AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni. Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della [legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) e successive, nonche' le disposizioni contenute nel D. 7 agosto 1936, n. 1720, relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi della applicazione della legge stessa.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 3
Art. 3. VISITA MEDICA Una visita medica preventiva, allo scopo di accertare l'integrita' e l'idoneita' fisica dell'operaio, potra' essere disposta dalla Direzione dell'azienda che si varra' all'uopo di un medico di sua fiducia.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'operaio puo' essere assunto per un periodo di prova di sei giornate lavorative. Entro questo limite, che potra' con atto scritto, d'accordo fra le parti, essere aumentato a 15 giornate lavorative, aia la direzione dell'azienda come l'operaio assunto avranno la facolta' di rescindere il rapporto di lavoro, senza preavviso e senza indennita' alcuna. Scaduto il periodo di prova, l'operaio si intende assunto definitivamente. Quando, prima o alla scadenza del periodo di prova, si rescinda il rapporto di lavoro, spetta all'operaio il compenso per il lavoro prestato in base al contratto di lavoro vigente, compenso non inferiore, comunque al minimo contrattuale previsto per la categoria cui l'operaio e' stato assegnato durante il periodo di prova, sempreche' non sia stato prestabilito un salario maggiore. Per l'operaio assunto definitivamente, il periodo di prova entra nel complessivo del servizio prestato a tutti gli effetti contrattuali.
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Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI Gli operai delle sartorie su misura per uomo e per signora (civili, militari, ecclesiastiche, teatrali), sono suddivisi come in appresso: SARTORIE SU MISURA PER SIGNORA Lavoranti specializzate (1ª categoria): Sono coloro che, seguendo le direttive del capo reparto, del datore di lavoro o di chi per esso, sono capaci di eseguire, a mano o a macchina, qualsiasi capo di abbigliamento, comprese le operazioni materiali del taglio sul segnato e l'assistenza alle prove. Lavoranti qualificate (2ª categoria); Sono coloro che, sotto la guida del capo reparto, del datore di lavoro o di chi per esso, sanno eseguire soltanto singoli capi di abbigliamento di minore importanza. Aiutanti; Sono coloro che eseguono lavori di carattere ausiliario nella confezione di capi di abbigliamento (durata dell'aiutantato anni 2). Apprendisti di 1ª assunzione: durata massima eta di assunzione: dell'apprendistato fra i 14 e i 16 anni anni 4 fra i 16 e i 18 anni anni 3 1/4 fra i 18 e i 20 anni anni 2 1/2 Per l'eventuale personale maschile addetto alla produzione, si applica il contratto delle sartorie su misura per uomo. SARTORIE DU MISURA PER UOMO Lavoranti specializzati (1ª categoria): Sono coloro che sanno eseguire, a mano o a macchina, il capo vestiario - con l'eventuale assistenza alle prove - oppure, fermo restando che devono avere la capacita' di fare il capo completo, compiono una o piu' delle lavorazioni principali quali: messa insieme del davanti, o fianchi, o spalle mediante imbastitura, imbastitura delle e maniche, lavori relativi alla confezione del collo o colletto bavero, stiratura del capo completo o dei quarti, riparatori o caponai o tallonai (pompa). Lavoranti qualificati (2ª categoria): Sono coloro che sanno portare in quarti le confezioni e cioe' sanno eseguire, a, mano o a macchina, la cucitura di parti staccate (fianchi, spalle, maniche) gia' imbastite da altri, ed altri lavori purche' non di pertinenza dello specializzato. Aiutanti - due anni di aiutantato Apprendisti di 1ª assunzione: durata massima eta di assunzione: dell'apprendistato: fra i 14 e i 16 anni anni 2 1/2 fra i 16 e i 18 anni anni 2 DONNE: Lavoranti specializzate (1ª categoria)): Macchiniste finite che sappiano cucire il capo, oppure maniche, tasche esterne, tallonaie, occhiellaie, pantalonaie, gilettaie. Lavoranti qualificate (2ª categoria): Sono da assegnare a questa categoria coloro che aiutano il lavorante sarto. Aiutanti - sei mesi di aiutantato. Apprendisti di prima assunzione: durata massima eta di assunzione: dell'apprendistato: fra i 14 e i 16 anni anni 3 fra i 16 e i 18 anni anni 2 fra i 18 e i 20 anni anni 1 Ausiliari: Seguono le sorti delle categorie di provenienza. Manovali. Fattorini. Per quanto riguarda il trattamento salariale vale l'apposito accordo.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 6
Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONE Il lavoratore percepisce la retribuzione stabilita per la categoria alla quale e' stato assegnato od il miglior trattamento salariale attribuitogli. Se la direzione dell'azienda lo adibisce a mansioni di categoria inferiore e' tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria od il miglior trattamento di cui al comma 1. Se gli affida invece temporaneamente mansioni della categoria superiore dovra' corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa. Tale norma potra' non essere osservata qualora il mutamento di mansioni sia originato da fatto di natura occasionale (quale, ad esempio, la sostituzione di operai assenti o ammalati) e non si protragga per un periodo superiore a due giornate lavorative. L'utilizzazione dell'operaio in lavori della categoria superiore per un periodo superiore a tre mie, ove non sia giustificata dalla necessita' di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore. Quando il lavoratore sia contemporaneamente e con carattere di continuita' adibito i mansioni di categorie diverse, percepira' la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che Ie mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quelle della, categoria superiore ed abbiano, queste, carattere saltuario sara' corrisposta una retribuzione intermedia conservando al lavoratore ogni preesistente paga di fatto o di merito.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 7
Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO E' considerato "apprendista" il lavoratore che, assunto da una azienda in eta' compresa fra i 14, ed i 18 anni per gli uomini e fra i 14 ed i 20 anni per le donne, compia un lavoro od un complesso di lavori che costituiscano una graduale preparazione per passare, alla fine del periodo di apprendistato, alla categoria degli operai qualificati. a) La durata massima del periodo di apprendistato e' quella, fissata, per singolo settore, dall'art. 5 del presente contratto. b) La durata massima di cui e' detto piu' sopra sara' ridotta di due terzi per i licenziati di scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto alla attivita' che l'apprendista e' chiamato a svolgere; della meta' per chi sia, in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attivita' dell'apprendista. c) Il servizio prestato, antecedentemente all'assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sara' internamente computato ai fini indicati nel capoverso a) purche' esista analogia di mansioni e non siano trascorsi piu' di 12 mesi tra la fine di un periodo e l'inizio del successivo. d) All'uopo, nel libretto di lavoro dell'interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti. e) Quando, trascorsi almeno sessanta giorni dall'assunzione, l'apprendista sia dalla azienda adibito ad altri lavori, per i quali sia pure necessario un periodo di tirocinio, tutto il primo periodo sara' interamente computato ai fini indicati dal capoverso a). f) L'apprendista, fermo restando quanto prescrivono le leggi in proposito, non potra' essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possano comunque determinare la resistenza fisica, ne' impiegato in attivita' diverse da quelle relative alla sua preparazione professionale. g) Durante il periodo di tirocinio, l'apprendista deve lavorare ed essere retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo, egli dovra' essere considerato operaio qualificato anche se il periodo di tirocinio non risultasse completato in base ai termini indicati al capoverso a). h) L'apprendista che, raggiunto il 17° anno di eta' e trascorsa la meta' del periodo di tirocinio di cui al capoverso a), chieda di essere ammesso e superi una prova tendente ad accertare la sua idoneita' sara' considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi. L'apprendista che chieda, e dimostri di frequentare un corso di istruzione professionale specifico rispetto all'attivita' che esso svolge dovra' essere lasciato libero per il tempo necessario, senza che ne risulti diminuita la sua retribuzione. i) Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono stabilite dagli accordi integrativi salariali. Gli aumenti successivi avvengono per scatti semestrali. Per gli apprendisti di prima assunzione, assunti tra i 14 e i 16 anni non si fara' luogo al primo scatto semestrale di paga. Si conviene che l'entita di ogni scatto si otterra' dividendo la differenza tra il minimo della, paga base dell'aiutante ed il minimo della paga dell'apprendista nel primo semestre di tirocinio per il numero dei semestri che compongono i periodi di apprendistato. ; Le assenze continuative dell'apprendista, che possono compromettere il corso dell'apprendistato, potranno non essere considerate agli effetti dello scatto di paga semestrale, su concorde parere delle organizzazioni sindacali territoriali degli industriali e degli operai.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 8
Art. 8. SCUOLE PROFESSIONALI L'istituzione di corsi di istruzione professionale ed il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale anche da un punto di vista generale, sono additati alle associazioni territoriali e nazionali di categoria ed anche ai singoli industriali come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo, per i benefici sociali ed economici che potranno derivarne.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO La durata normale del lavoro settimanale e' determinata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salve le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali. La tabella, indicante l'orario di lavoro predeterminato, dovra' essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori. Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l'orario normale di lavoro e' determinato in 60 ore settimanali con un massimo di dieci ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 10
Art. 10. INIZIO E FINE DEL LAVORO Al segnale di inizio del lavoro l'operaio dovra', trovare al proprio posto pronto a svolgere la sua attivita'. Sara' considerato ritardatario chi, al segnale di cui e' detto piu' sopra, risultera' non entrato nello stabilimento. L'operaio che si presenti successivamente e con Un ritardo non superiore a mezz'ora, sara' considerato presente agli effetti del computo delle ore, a partire dalla mezz'ora successiva a quella in cui ha avuto inizio il lavoro. Nessun operaio potra' cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto prima del segnale di cessazione. La pulizia del posto, delle macchine o degli utensili di lavoro, con le modalita' indicate dalla direzione della azienda, sara' fatta normalmente prima dell'anzidetto segnale di cessazione. Ove venisse compiuta oltre l'orario normale di cui all'art. 16 sara' considerata prestazione straordinaria.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 11
Art. 11. ORARIO SETTIMANALE (POMERIGGIO DEL SABATO) Normalmente ed ove non ostino ragioni particolari, l'orario di lavoro del sabato di ogni settimana non dovra' protrarsi oltre le ore 14. Per completare l'orario settimanale potra' farsi luogo al recupero in normale regime di retribuzione, prolungando l'orario negli altri giorni della settimana.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 12
Art. 12. SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DEL LAVORO La sospensione del lavoro, decisa dall'azienda, per un periodo superiore ai quindici giorni, ove tale termime non sia prolungato in seguito ad accordi eventuali tra le organizzazioni locali, dara' diritto all'operaio di considerarsi licenziato, col trattamento previsto per i licenziamenti, compreso il periodo di preavviso. In caso di interruzione, per cause di forza maggiore si fara' a)luogo al pagamento della paga di fatto e della indennita' di contingenza per tutte le ore trascorse nello stabilimento, con la facolta' da parte dell'azienda di adibire gli operai a lavori diversi dagli abituali; b) al pagamento della paga di fatto e della meta' della contingenza per la prima giornata di interruzione, nel caso che, pur non essendo trattenuti nello stabilimento, gli operai non siano stati avvertiti in tempo utile, e cioe' almeno nel corso della giornata precedente, Ferme le norme relative ai rimborsi che potranno essere richiesti alla Cassa integrazioni salariali. Sospensioni, interruzioni, permessi, assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio non interrompono l'anzianita' dell'operaio in ordine ai diritti che dall'anzianita' derivano per legge o contrattualmente.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 13
Art. 13. RECUPERO DELLE ORE PERDUTE Potranno essere recuperate, in normale regime di retribuzione, le ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, o per temporanee soste dell'attivita' lavorativa convenute preventivamente, purche' il recupero avvenga nei trenta giorni susseguenti all'interruzione e sia contenuto nel limite massimo di un'ora al giorno.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 14
Art. 14. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cade in domenica, come e' stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge citata, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere al lavoratore un'altra giornata di riposo nel corso della settimana. Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano ai lavoratori addetti a mansioni discontinue di semplice attesa e di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana. Quando i lavoratori anzidetti lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sara' fissato per il riposo compensativo.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 15
Art. 15. GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO Sono considerati festivi i giorni seguenti: a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) le festivita' nazionali indicate come tali dalle disposizioni vigenti o da quelle che saranno successivamente emanate dalle autorita' competenti (attualmente il 25 aprile; il 1 maggio; l'8 maggio; il 4 novembre; c) le ricorrenze: 1) 1 gennaio (capodanno); 2) Epifania (6 gennaio);3) San Giuseppe (19 marzo); 4) Ascensione; 5) Corpus Domini; 6) Ss. Pietro e Paolo (29 giugno); 7) Assunzione (15 agosto); 8) Ognissanti (1 novembre); 9) Concezione (8 dicembre); 10) Natale (25 dicembre); 11) Giorno dell'Angelo (successivo alla Pasqua); 12) Patrono della localita' dove ha sede lo stabilimento. Quest'ultima festivita' potra' essere sostituita d'accordo tra le organizzazioni territoriali, tenuto conto delle consuetudini locali. Per le festivita' nazionali di cui al capoverso b) compete al lavoratore la retribuzione globale di fatto in ragione di otto ore giornaliere. Per le festivita' infrasettimanali di cui al capoverso c) sara' corrisposta la retribuzione globale di fatto, secondo la durata del lavoro risultante dall'orario predeterminato in vigore nello stabilimento. In altri termini, il lavoratore dovra' ricevere quanto avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato, seguendo il predetto orario. Ove uno o piu' lavoratori siano chiamati a prestare la loro opera in uno dei giorni compresi nelle festivita' infrasettimanali, oltre al trattamento economico indicato per le festivita' stesse, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto per il lavoro svolto effettivamente sia ad economia che a cottimo, come se si trattasse di giorno feriale. Se la prestazione ha luogo in un giorno compreso nelle festivita' nazionali, oltre al trattamento economico indicato per le festivita' stesse, sara' corrisposta la normale retribuzione globale di fatto per il lavoro svolto effettivamente, sia ad economia che a cottimo, maggiorata pero' dalle percentuali previste per il lavoro festivo. Il trattamento economico di cui sopra per le festivita' nazionali ed infrasettimanali si intende esteso ai lavoratori assenti per malattia, infortuni, gravidanza e puerperio, nei limiti di tempo in cui dura il rapporto di lavoro.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 16
Art. 16. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO MAGGIORAZIONI 1) E' lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti dell'art. 9, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 settimanali per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le dieci ore giornaliere o le sessanta ore settimanali per i lavoratori indicati nel secondo comma dell'articolo stesso. 2) E' considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica, nei giorni di riposo compensativo e nelle festivita' nazionali contemplate nell'art. 15. 3) E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le 22 e le 6. Il lavoro straordinario notturno e festivo potra' essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia. Sono, ugualmente richiamate le leggi che vietano il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli. Il lavoratore che dimostri di frequentare scuole serali o festive sara', a sua richiesta, esonerato dal lavoro straordinario o festivo, ove ne derivi impedimento a frequentare le scuole stesse. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo saranno corrisposte al lavoratore, oltre alla normale retribuzione, le maggiorazioni indicate in appresso: lavoro straordinario diurno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% lavoro straordinario notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% lavoro notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% lavoro festivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35% lavoro festivo straordin. (oltre le 8 ore). . . . . . . . . . . . 45% lavoro festivo notturno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% lavoro fest. nott. straord. (oltre le 8 ore). . . . . . . . . . . 60% Le percentuali di maggiorazione sopra indicate si calcoleranno: a) sulla paga base di fatto comprensiva dell'indennita' di contingenza per gli operai ad economia; b) sulla paga base di fatto maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo piu' l'indennita' di contingenza, per i lavoratori a cottimo. Dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, con cio' intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
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Art. 17. LAVORO A COTTIMO a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti ad economia oppure a cottimo. Il cottimo potra' essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilita' tecniche ed a seconda degli accordi che potranno intercorrere tra le parti direttamente interessate. b) Ogni tariffa di cottimo deve garantire all'operaio di normale capacita' ed operosita' il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo di paga di categoria maggiorato della percentuale del 20%. Tale condizione si presume adempiuta quando - qualora vi siano piu' operai lavoranti con la medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore al 20%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento del detto minimo. c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto, o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovra' poi essere comunicata agli operai per i diversi cottimi, la quantita' del lavoro eseguito ed il tempo impiegato. Tali comunicazioni dovranno essere in possesso degli operai perche' essi possano sempre computare con facilita' ed esattezza la propria retribuzione. Le tariffe cosi' stabilite una volta superato il periodo di assestamento non potranno essere variate. Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potra' procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione delle variazioni di tempo che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni di tariffe in tal caso dovranno intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello stabilito nel seguente capoverso. d) Il periodo di assestamento di cui sopra e', per i cottimi di lavorazione in serie, di un mese. Nei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento - da concordarsi fra le parti - potra' avere la durata massima di 4 mesi, alla condizione che per il periodo oltre il secondo mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore all'80% del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore delle tariffe provvisorie. Per i cottimi di breve durata dovra' intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perche' il cottimo si normalizzi. Per i cottimi ricorrenti si intende che il periodo di assestamento e' solo quello iniziale della prima introduzione. e) Qualora gli operai interessati nell'ambito di una tariffa di cottimo subiscano nel complesso del guadagno medio orario di due quindicine - determinato in base a quanto fissato dal comma 1 del paragrafo b) - una diminuzione in confronto dei guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente, le parti interessate ne accerteranno le cause. Se risultera' che la discesa del guadagno sia stata determinata in tutto ed in parte da causa non imputabile agli operai, si determinera' la quota di guadagno che dovra', venire reintegrata e la ditta dovra' attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi. Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra le variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento, ai sensi del paragrafo precedente. f) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo. g) Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all'operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all'operaio dovra' essere corrisposta una percentuale non inferiore a quella minima di cottimo. h) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello di economia non dovra', rimanendo inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione. i) E' proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e la azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari. 1) Qualunque contestazione non risolvibile nell'ambito aziendale in materia di cottimo riguardante la precisazione di elementi tecnici e l'accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo e' rimessa all'esame di un Organo tecnico composto di un rappresentante per ciascuna delle due organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un funzionario dell'Ispettorato del Lavoro. Tale organo ha facolta' di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dello esame della controversia. Contro le decisioni del predetto Organo tecnico e' ammesso ricorso entro quindici giorni alle superiori organizzazioni. Norma transitoria. Le tariffe di lavorazione esistenti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, saranno rivedute solo in quanto con l'applicazione del comma b) dell'articolo suddetto avessero, in confronto della paga base, un margine di percentuale di guadagno il inferiore al 20%.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 18
Art. 18. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE CONTESTAZIONE E RECLAMI RELATIVI ALLA RETRIBUZIONE Le retribuzioni saranno corrisposte settimanalmente, quindicinalmente o mensilmente, secondo le consuetudini dell'azienda. Quando le retribuzioni siano pagate mensilmente, allo scadere della prima quindicina dovra' estere corrisposta al lavoratore, a titolo di acconto, una somma corrispondente, all'incirca, al novanta per cento di quanto egli avrebbe percepito se la paga fosse stata eseguita quindicinalmente, salvo conguaglio da eseguirsi allo scadere del mese. Ogni versamento di retribuzione a titolo definitivo sara' accompagnato dalla busta paga o da un documento che valga a sostituire la busta paga, con l'indicazione del nome e cognome del lavoratore, della qualifica, del periodo di paga cui il versamento va riferito, nonche' dei vari elementi componenti la retribuzione (paga base, cottimo, contingenza, ecc.) e delle eventuali trattenute. Al lavoratore dovra' essere dato il modo di controllare, nella quantita' e nella qualita, il danaro formante la sua retribuzione. Controllato ch'egli abbia, perde il diritto di segnalare a posteriori eventuali differenze a suo danno, a meno che la direzione dell'azienda non abbia la possibilita' di accertare che la differenza effettivamente esisteva. Ove abbiasi contestazione circa la misura della retribuzione od il modo di calcolarla, al lavoratore sara' corrisposta la parte non contestata, in attesa che la contestazione sia risolta in sede competente. Lo stesso principio si applica a quella parte della retribuzione che viene corrisposta, nel corso dell'annata, in determinate occasioni (ferie, gratifica natalizia, ecc.). Errori materiali di conteggio o di altra natura, dai quali risulti alterato, a danno del lavoratore o della azienda, l'importo della retribuzione, potranno essere reciprocamente segnalati, per il controllo ed il successivo conguaglio, entro un anno a far tempo dal giorno in cui ha avuto luogo il pagamento.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 19
Art. 19. DONNE ADIBITE A LAVORI MASCHILI Ove siano affidati alle donne lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattualmente prevista per l'uomo. Nella lavorazione a cottimo la parita' di cui sopra si intendere raggiunta con l'applicazione di una eguale tariffa.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 20
Art. 20. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono desimati in zone riconosciute malariche compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali. Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge. E' in facolta' del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non puo', di per se' solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 21
Art. 21. GRATIFICA NATALIZIA In corrispondenza delle Feste Natalizie l'azienda corrispondera' ai lavoratori, a titolo di gratifica, un compenso la cui misura e' determinata dalle organizzazioni confederali. Attualmente tale misura corrisponde a duecento ore di salario, in base all'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore ad economia. Per i cottimisti, si fara' riferimento alla media della retribuzione percepita nelle due quindicine o nelle quattro settimane immediatamente precedenti il Natale. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la gratifica di cui sopra verra' corrisposta in ragione di un dodicesimo per ogni mese intero trascorso alle dipendenze dell'azienda. Le frazioni di mese superiori ai quindici giorni contano per un mese intero. Sono escluse dal computo le frazioni inferiori a quindici giorni. La retribuzione da prendere in esame e' quella complessiva che il lavoratore percepiva nel momento in cui cessa il rapporto. Per i cottimisti vale la media della quindicina o delle quattro settimane precedenti nel modo indicato piu' sopra.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 22
Art. 22. FERIE Il lavoratore che da almeno dodici mesi consecutivi si trovi alle dipendenze di un'impresa avra' diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie, la cui durata e' fissata in appresso, durante il quale egli percepira' la retribuzione globale di fatto. a) 12 giorni lavorativi (pari a 96 ore) per tutti coloro che hanno una anzianita' non inferiore ad un anno e non superiore ad otto anni compiuti; b) 14 giorni lavorativi (pari a 112 ore) per tutti coloro che hanno una anzianita' superiore agli otto anni compiuti. Quando le ferie siano contemporaneamente concesse a tutti i dipendenti dell'impresa, ed a scaglioni, a coloro che non avessero compiuto il prescritto anno di anzianita' sara' concesso un periodo di ferie ridotto in ragione di un giorno (ore 8) per ogni mese di servizio prestato, e retribuito nel modo indicato nel primo capoverso. Se il lavoratore presenti le sue dimissioni o sia, per qualsiasi causa, licenziato dall'impresa, senza aver goduto del periodo di ferie pure avendone maturato il diritto, avra' titolo al godimento delle ferie stesse che dovranno essere concesse avanti la rescissione del rapporto di lavoro. Ove, nel momento delle dimissioni o del licenziamento, il lavoratore non abbia raggiunto l'anno di anzianita' o non sia trascorso un anno dal l'ultimo periodo di ferie, saranno concessi in godimento tanti giorni (otto ore) di ferie retribuite, quanti sono i mesi trascorsi dal giorno dell'assunzione oppure dall'ultimo periodo di ferie effettivamente goduto in ambedue i casi indicati al precedente comma, ove vi sia impedimento al godimento delle ferie, e' ammessa, a titolo di indennita' sostitutiva delle stesse, la corresponsione al lavoratore di quanto gli sarebbe spettato se effettivamente avesse goduto delle ferie, in ragione dell'anzianita' raggiunta e della paga globale giornaliera di fatto (nella misura di 8 ore). Normalmente l'intero periodo di ferie spettante al lavoratore dovra' essere concesso in una sola volta. L'epoca sara' stabilita, tenendo conto delle esigenze dell'azienda e delle necessita' dei lavoratori. A chi ne facesse richiesta, qualora l'azienda non disponga per tutti in tal senso, l'importo della retribuzione per il periodo di ferie dovra' essere anticipato. Il lavoratore non puo' rinunciare, ne' tacitamente ne' esplicitamente, al godimento delle ferie, tenuto conto degli scopi sociali ed igienici per i quali esse furono istituite. Parimenti l'impresa non potra' non concedere le ferie, facendo luogo al pagamento di una indennita' sostitutiva, all'infuori dei casi previsti dal comma 4°. In caso di dimissioni o di licenziamento, il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. Lo stesso periodo di preavviso si computa pero' agli effetti della maturazione delle ferie. Cadendo una o piu' festivita' nazionali o infrasettimanali nel periodo delle ferie, in aggiunta alla retribuzione da corrispondersi per le ferie stesse, sara' riconosciuto al lavoratore quanto indicato per le festivita' nazionali e infrasettimanali dall'art. 15 "giorni festivi e trattamento economico". Le festivita' nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo di ferie non comportano un prolungamento delle stesse. Se, durante il periodo di ferie, il lavoratore sia richiamato in servizio da una localita' diversa dalla sua abituale residenza, l'azienda dovra' corrispondergli quanto previsto dalle disposizioni del presente contratto sulle trasferte, sia per il viaggio da, compiersi per rientrare in sede come per il viaggio di ritorno al luogo dove egli trascorreva le ferie.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 23
Art. 23. CONGEDO MATRIMONIALE In base al contratto interconfederale 31 maggio 1941 e aggiornamenti successivi, ai quali e' fatto esplicito richiamo, compete al lavoratore che contragga matrimonio un permesso della durata di otto giorni consecutivi, anche non lavorativi. L'assegno che, in tale occasione, sara' anticipato al lavoratore per conto dell'Istituto Nazionale della Previdenza non sara' comunque interiore a 56 ore di retribuzione globale di fatto.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 24
Art. 24. TRATTAMENTO NEI CASI DI MALATTIA OD INFORTUNIO Ferme restando le norme di legge e contrattuali in vigore in materia di malattia e infortunio, si conviene che all'operaio non in prova che debba lasciare il lavoro per infortunio o malattia, sara' conservato il posto: a) per un periodo di mesi sei se non abbia raggiunta nell'azienda una anzianita' di cinque anni compiuti; b) per un periodo di mesi otto ove l'anzianita' predetta sia superiore ai cinque anni compiuti. Trascorsi i termini anzidetti, ove l'azienda proceda al licenziamento, dovra' corrispondere al lavoratore il trattamento previsto per i licenziamenti, compresa la indennita' sostitutiva del preavviso. Se il lavoratore, trascorsi i termini massimi indicati piu' sopra, non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o delle conseguenze di essa, esso potra' risolvere il rapporto di lavoro conservando il diritto alla indennita' di anzianita', quale gli sarebbe spettata in caso di licenziamento, escluso invece il preavviso. Mancando tanto il licenziamento quanto le dimissioni il rapporto s'intendera' sospeso. I periodi di assenza per la malattia od infortunio e gli eventuali periodi di sospensione indicati piu' sopra, si computano agli effetti dell'anzianita'. Il lavoratore che al termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro, entro cinque giorni dal termine stesso, sara' considerato dimissionario.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 25
Art. 25. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA O PUERPERIO Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o puerperio, il posto sara' conservato alle operaie per un periodo complessivo non superiore ai sei mesi, tre dei quali potranno essere utilizzati avanti la data presumibile del parto ed il restante nel periodo di puerperio. Alle gestanti che si assentano dal lavoro saranno corrisposti, per un periodo di tre mesi avanti il parto e per sei settimane dopo il parto, i due terzi della retribuzione normale, per tale intendendosi la media della retribuzione complessiva raggiunta negli ultimi due periodi di paga immediatamente precedenti all'assenza, compresa l'indennita' di contingenza. Ove intervenissero, relativamente al trattamento per gravidanza e puerperio, norme generali, di legge o contrattuali, quanto e' disposto dal presente articolo si intendera' integralmente assorbito e sostituito dalle norme stesse.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 26
Art. 26. SERVIZIO MILITARE L'interruzione del rapporto di lavoro per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinata dal [D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303), ecc., che considera il rapporto stesso come "sospeso" e riconosce al lavoratore il diritto alla conservazione del posto. Agli effetti dell'indennita' di anzianita' il periodo di cui sopra, entra nel computo del servizio prestato sempreche' il lavoratore, ripreso il posto nell'azienda, a servizio militare compiuto, non si dimetta avanti che siano scaduti sei mesi dalla riassunzione. Il richiamo alle armi non per fatto di leva, non risolve il rapporto di lavoro. Oltre alla conservazione del posto, il lavoratore usufruira' del trattamento ed avra' diritto alle provvidenze che risulteranno in atto al momento del richiamo. Sia nel caso di chiamata alle armi per fatto di leva, come in caso di richiamo, il lavoratore che intenda riassumere il suo posto, dovra' presentarsi alla direzione dell'azienda entro un mese dal giorno in cui sara' stato dichiarato libero dall'autorita' militare. Trascorso tale periodo l'operaio potra' essere ritenuto dimissionario a meno che non giustifichi esaurientemente l'ulteriore periodo di assenza.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 27
Art. 27. DISCIPLINA O OBBLIGHI DISCIPLINARI L'operaio lavora, nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati. Egli ha il dovere di eseguire con prontezza e con diligenza e con assiduita' il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite. La urbanita' e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro costituiscono uno stretto dovere. Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori visto i subordinati.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 28
Art. 28. COMMISSIONI INTERNE Per i compiti delle commissioni interne o dei delegati di fabbrica, e' fatto richiamo alla disciplina interconfederale vigente in materia.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 29
Art. 29. REGOLAMENTO INTERNO Laddove gia' esista o dove, comunque, si proceda alla emanazione di un regolamento interno, nessuna parte di esso potra' derogare o risultare in contrasto con le norme del presente contratto o con le vigenti norme interconfederali sui compiti delle commissioni interne. Il regolamento interno, esposto in modo chiaramente visibile nell'interno della fabbrica, dovra' essere rispettato dalle maestranze.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 30
Art. 30. PERMESSI DI ENTRATA ED USCITA Durante l'orario di lavoro l'operaio non potra' lasciare il proprio posto senza motivo legittimo e non potra' uscire dallo stabilimento senza esserne stato autorizzato. Brevi permessi, da richiedersi normalmente nella prima ora di lavoro, saranno concessi a coloro che ne dimostrino la necessita'. Non e' consentito ad alcuno di entrare e trattenersi nello stabilimento nelle ore non destinate al lavoro, ove non ne sia autorizzato da speciale permesso. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati nelle more del licenziamento.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 31
Art. 31. ASSENZE Ogni assenza dal lavoro deve essere giustificata. La giustificazione dovra' essere presentata nel mattino successivo al primo giorno di assenza, ove non esista motivo di impedimento legittimo e dimostrato. Assenze non giustificate sono passibili di sanzioni disciplinari previste in altra parte del presente contratto. Trattandosi di assenza per malattia, i] lavoratore dovra' darne partecipazione alla direzione dell'azienda entro il secondo giorno, ove non ne sia impedito da legittima causa. La predetta direzione avra' la facolta' di far visitare l'operaio dichiaratosi ammalato da un medico di sua fiducia.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 32
Art. 32. ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali e' convessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente. Per il periodo di aspettativa non compete all'operaio compenso alcuno. Il periodo stesso entra nel computo del servizio prestato soltanto agli effetti dell'indennita' di anzianita'.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 33
Art. 33. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Ai lavoratori membri degli organi direttivi delle organizzazioni sindacali operaie saranno concessi, perche' possano esercitare le loro funzioni presso gli organi predetti, dei brevi permessi, quando cio' sia richiesto per iscritto a cura degli stessi enti e non esistano, per la azienda, impedimenti di ordine tecnico. L'appartenenza agli organi direttivi di cui sopra, la funzione esercitata e le variazioni successive dovranno essere comunicate alle aziende, per ogni lavoratore interessato, per tramite delle associazioni industriali territoriali.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 34
Art. 34. CONSEGNA E CONSERVAZIONE DELLE MACCHINE, DEGLI UTENSILI E DEL MATERIALE Quanto affidato all'operaio per lo svolgimento del lavoro (macchine, utensili, parti di ricambio, modelli, disegni, ecc.) dovra' essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti. Per garantire la conservazione del predetto materiale l'operaio dovra' disporre di mezzi adatti, in difetto dei quali egli potra' declinare la propria responsabilita', mediante tempestiva dichiarazione alla direzione dell'azienda. Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa od a negligenza l'operaio potra' esseri chiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. Parimenti egli rispondera' dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna, in caso di dimissioni o licenziamento. Gli utensili da impiegare nella lavorazione all'interno della fabbrica dovranno essere forniti dal datore di lavoro. Parimenti dovra' essere fornito dal datore di lavoro il materiale da impiegare nella lavorazione stessa (filato, cucirino, aghi, spilli, ecc). Ove tale materiale, in tutto od in parte, fosse fornito dal prestatore d'opera, il datore di lavoro dovra' effettuarne il rimborso in base al prezzo di mercato. Nel caso che, avendone ottenuta l'autorizzazione lo operaio impieghi nell'interno della fabbrica strumenti di sua proprieta', egli dovra' richiedere un documento che, elencando il numero e la specie degli strumenti, gli consenta di asportarli quando non esistesse piu' la necessita' di impiegarli od egli lasciasse il suo posto sono affidati per il suo lavoro, l'operaio non potra' fare uso, diverso da quello che gli, e' indicato per l'esecuzione del lavoro stesso. A maggior ragione egli non potra' asportarli dallo stabilimento ne assoggettarli a modifiche ed a trasformazioni non esplicitamente autorizzate. Espressamente vietati, salve le piu' gravi sanzioni previste dalle leggi, l'asportazione e l'uso per scopi diversi da quelli insiti nel rapporto di lavoro, di modelli e disegni, anche in copia, ed anche se i diritti dell'azienda non siano specialmente salvaguardati da brevetti o depositi.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 35
Art. 35. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI Verificandosi agli impianti, alle macchine ed alle cose, danni imputabili a colpa o negligenza dell'operaio, il danno stesso dovra' essere contestato al responsabile con l'esatta indicazione dell'importo in cui si concreta il risarcimento. Se l'operaio non riconoscesse la sua colpa o la riconosce solo parzialmente o contestasse la misura del risarcimento, sara' seguita la procedura stabilita per i reclami e le controversie individuali. L'importo definitivamente accertato a carico del lavoratore sara' trattenuto sulla normale retribuzione, in tante rate quante ne occorrono perche' la retribuzione stessa, riferita ad ogni singolo periodo di paga, non risulti ridotta in misura superiore al dodici per cento del suo importo complessivo.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 36
Art. 36. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Tanto l'azienda come l'operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela dell'igiene, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro. A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione: quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche. L' aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di areazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione ai numero degli operai.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 37
Art. 37. ABITI DA LAVORO Il lavoratore deve essere provvisto del proprio indumento o abito di lavoro. Se il carattere delle lavorazioni accellera l'usura dell'abito di lavoro o di parte di esso, l'azienda concorrera' in ragione del quaranta per cento alla spesa necessaria per il rinnovamento dell'abito stesso o delle parti logore. Ove la direzione dell'azienda prescrivesse l'adozione uniforme di un abito da lavoro, dovra' fornirlo gratuitamente la prima volta; successivamente, presentandosi la necessita' di rinnovarlo, il lavoratore concorrera' in ragione del quaranta per conto della spesa effettiva. L'abito da lavoro fornito dall'azienda rimane di proprieta' di essa e non potra' essere usato fiori dello stabilimento se non nei casi previsti dal regolamento eventuale o dalle consuetudini.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 38
Art. 38. TRASFERTE I lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati fuori dai limiti del Comune in cui ha sede lo stabilimento, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, in base a nota documentata e comunque nei limiti della normalita', oppure in misura da convenirsi preventivamente fra le parti.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 39
Art. 39. TRASFERIMENTI Il lavoratore che, per disposizioni dell'azienda, sia trasferito ad un altro stabilimento della stessa ditta, situato in diversa localita', ove tale trasferimento renda necessario il mutamento di residenza, avra' diritto al rimborso delle spese di trasloco (mobili, bagagli, ecc.) per se' ed i familiari a carico. Oltre ai rimborso dianzi indicato, il lavoratore avra' diritto ad una indennita' di trasferimento pari 200 ore di normale retribuzione se capo famiglia, e di 100 ore di normale retribuzione se non debbano seguirlo nel trasferimento congiunti a carico. Le predette indennita' saranno ridotte alla meta', quando l'azienda, netta, a disposizione del lavoratore, nella nuova localita', un alloggio in condizioni di abitabilita'. Quando, per causa di trasferimento, il lavoratore debba risolvere anticipatamente il contratto d'affitto (purche' quest'ultimo risulti registrato prima della comunicazione del trasferimento) od altri contratti di tornitura di gas, luce, ecc. e per questa risoluzione anticipata debbano essere corrisposti indennizzi, questi saranno a carico dell'azienda. Il lavoratore che non accetti il trasferimento e sia percio' licenziato o rassegni le dimissioni ha diritto al trattamento previsto per i licenziamenti di cui all'art. 41.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 40
Art. 40. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova potra' essere comunicato in qualunque giorno della settimana, con un preavviso di sei giorni di durata normale (48 ore). La stessa norma sara' seguita per le dimissioni presentate dal lavoratore. L'azienda potra' esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro per tutto o parte del periodo di preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione relativa ai periodo stesso. Se l'operaio dimissionario non prestasse la sua opera per tutto o parte del periodo di preavviso, l'azienda potra' trattenere dalle sue spettanze, alla cessazione del rapporto, l'equivalente delle ore di lavoro mancanti a completare il preavviso stesso. Il periodo di preavviso non puo' coincidere col periodo delle ferie annuali. Il periodo di preavviso si compete nel computo inteso a stabilire, a tutti gli effetti, l'anzianita' del lavoratore. Ove allo scadere del periodo di preavviso, l'operaio fosse temporaneamente trattenuto dall'azienda, egli avra' diritto ad un ulteriore preavviso di durata normale.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 41
Art. 41. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di licenziamento non ai sensi dell'art. 44 (licenziamento per mancanze) all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, e dovuta una indennita' nella misura di: 5 giorni (ore 40) per ogni anno di anzianita' dal 1° al 5° anno compiuto; 7 giorni (ore 56) per ogni anno di anzianita' oltre il 5° e fino al 12° anno compiuto; 8 giorni (ore 64) per ogni anno di anzianita' oltre il 12° e fino al 20° anno compiuto; 10 giorni (ore 80) per ogni anno di anzianita' oltre il 20° anno. Trascorso il primo anno di anzianita' ininterrotta presso l'azienda, per la liquidazione di tale indennita' le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi, con esclusione delle frazioni di mese. Tenuto conto delle particolari esigenze e delle caratteristiche produttive dell'industria, che possono dar luogo a prestazioni inferiori a un anno, all'operaio licenziato, ancorche' non abbia maturato l'anno di anzianita', la indennita' verra' liquidata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di anzianita', qualora l'operaio stesso abbia raggiunto un mese di anzianita'. Le misure dell'indennita' di cui al comma 1° devono essere conteggiate per le anzianita' maturate a partire dal 1 luglio 1948, mentre per le anzianita', precedenti a tutto il 30 giugno 1948 saranno applicate le misure precedentemente in atto. Le predette indennita' di cui al comma 1° saranno conteggiate in base alla retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. Per l'anzianita' pregressa, e cioe' per ogni anno di anzianita' maturato a tutto il 30 giugno 1948, e' dovuta all'operaio una indennita' di anzianita' nella misura di: a) 2 giorni (ore 16) per ogni anno di anzianita' dal 1° al 7° anno compiuto; b) 3 giorni (ore 24) per ogni anno di anzianita' oltre il 7° anno. L'indennita' predetta deve essere conteggiata: a) per l'anzianita' maturata dal 1 gennaio 1942 al 30 giugno 1948, in base alla retribuzione normale di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro; b) per l'anzianita' maturata fino al 31 dicembre 1941, in base alla paga di fatto percepita dall'operaio all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, esclusa l'indennita' di contingenza. Agli effetti del presente articolo si intende per retribuzione normale di fatto il complesso della paga di fatto piu' l'indennita' di contingenza, piu' gli incentivi ed i premi di produzione. Per la liquidazione degli operai normalmente retribuiti a cottimo si prende per base il guadagno medio di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane (o due quindicine) restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra, ai fini del presente articolo, il minimo di paga base maggiorato del minimo contrattuale di cottimo di cui all'art. 17.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 42
Art. 42. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Al lavoratore dimissionario, l'indennita' di anzianita' prevista dall'art. 41 sara' parzialmente od integralmente corrisposta a seconda dell'anzianita' raggiunta nell'azienda, nel modo e nelle misure indicati in appresso: a) 35% per l'anzianita' fra i due anni ed i cinque anni compiuti; b) 50% fra i cinque anni ed i dieci anni compiuti: c) 75% fra i dieci anni ed i dodici anni compiuti: d) integrale dopo i 12 anni compiuti. L'anzidetta indennita' sara' integralmente corrisposta, indipendentemente dall'anzianita' di servizio, ai lavoratori che si dimettano per una delle cause sottoindicate: 1) per aver raggiunto, il 60° anno se uomo ed il 55° se donna; 2) a seguito di subito infortunio sul lavoro o malattia professionale; 3) se donna, per contrarre matrimonio, per gravidanza e puerperio. Il periodo di apprendistato entrera' nel computo dell'anzianita', agli effetti del trattamento sopra indicato, solo quando sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo stesso.
CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 43
Art. 43. INDENNITA' IN CASO DI MORTE Intervenendo la morte del lavoratore durante il rapporto di lavoro, tutte le indennita' che gli sarebbero normalmente spettate, in caso di licenziamento, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso, i ratei maturati delle ferie annuali e della gratifica natalizia e di eventuali altre spettanze, saranno versate al coniuge, ai figli od ai parenti secondo le vigenti norme di legge.
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Art. 44. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Quando la condotta del lavoratore, nell'interno della fabbrica, risulti censurabile dal punto di vista disciplinare, saranno, in diversa misura, a seconda della gravita' dell'. infrazione, adottati nei suoi confronti provvedimenti che avranno, in un primo tempo, lo scopo di richiamarlo al compimento dei suoi doveri e, successivamente, ove l'ammonizione risultasse inefficace, lo scopo essenziale di ripristinare, con la sanzione punitiva e con l'esempio che da essa deriva, l'ordine disciplinare nella sua sostanza e nella sua forma. I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire, nell'adozione della sanzione punitiva un rapporto quanto piu' possibile definito tra sanzione e mancanza. 1) L'ammonizione verbale, che potra' avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverra' quando nell'osservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore, siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volonta' di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avra' piu' specifico carattere ammonitore, si ricorrera' quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, piu' gravi sanzioni. 2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sorbito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino a un importo equivalente a due ore di paga compresa la indennita' di contingenza, oppure, nei casi di maggior gravita' o di recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni. A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che: a) non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza; b) che, senza legittima giustificazione, ritardi lo inizio del lavoro, o lo sospenda o ne anticipi la cessazione od abbandoni il proprio posto di lavoro, non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore; c) che, per negligenza, eseguisca male il lavoro affidatogli; d) che, nell'interno della fabbrica, eseguisca lavoro per suo conto, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entita' del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato; e) che, per disattenzione, provochi danni alle macchine od al materiale o determini sprechi oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita; f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarita' nell'andamento del lavoro, non ne avverta il proprio superiore diretto; g) che, nel proprio interesse o di un compagno di lavoro, escluso ogni preventivo concerto con altri, alteri i sistemi di controllo predisposti dall'azienda, (medaglie, schede, scritturazioni) allo scopo di accertare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell'orario;. h) che contravvenga, al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli. L'importo delle multe, ove non sia rivendicato dalla impresa a titolo di risarcimento per danni constatati, dovra' essere devoluto alla istituzioni assistenziali e previdenziali dell'azienda, o in mancanza di queste, all'Istituto di Assicurazione Malattia Lavoratori. 3) La particolare gravita' o la recidivita' delle mancanze potra', infine, determinare il licenziamento del lavoratore, nei casi meno gravi con la perdita dell'indennita' di preavviso ma non dell'indennita' di anzianita', e nei casi piu' gravi di ambedue le citate indennita'. Si Conviene che costituiscano legittimo motivo di licenziamento con la perdita della indennita' di preavviso ma non dell'indennita' di anzianita', le mancanze di cui in appresso: a) Assenze ingiustificate per oltre cinque giorni consecutivi, oppure assenze ripetute per cinque volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle ferie; b) Abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di lavori o di ordini, che implichino pregiudizio all'incolumita' delle persone od alla sicurezza degli impianti; c) Litigi di particolare gravita' o seguiti da vie di fatto, entro il recinto dello stabilimento, quando mostrino o confermino una tendenza agli atti violenti; d) Condanna a pena detentiva, comminata con sentenza passata in giudicato, per azione non connessa col rapporto di lavoro; e) In generale, la recidivita' ostinata nelle mancanze che abbiano gia' dato luogo alle sanzioni previste dai capitolo precedente (multe o sospensioni) o, comunque, abbiano arrecato un danno rilevante alla azienda. Al licenziamento con perdita dell'indennita' di preavviso e di anzianita' si fara' luogo: a) in caso di furto, di trafugamento di materiali, di modelli, di disegni, purche' il fatto sia provato, anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta la autorita' giudiziaria. Limitatamente ai modelli ed ai disegni si terra' conto dell'elemento costituito dalla loro originalita'; b) quando il lavoratore non sospeso accetti di produrre o contribuisca a produrre per conto di terze persone fuori dallo stabilimento, articoli o parti di essi, analoghi a quelli prodotti nell'azienda; c) quando, lavorando solo o in comunione con altri operai, nell'interno dello stabilimento, per proprio tornaconto, ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprieta', abbia per il carattere continuativo di questa attivita' e per la estensione della stessa, recato rilevante per l'azienda; d) il caso di insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravita' degli atti o per la pronta e sincera resipiscenza dell'insoburdinato, non abbia nociuto alla disciplina della fabbrica; e) in generale, quando la gravita' della mancanza o delle mancanze, l'esistenza del dolo o del danno rilevante rendano impossibile, per colpa esclusiva del lavoratore, la prosecuzione del rapporto e risulti moralmente giustificato, per il complesso dei fatti e delle circostanze, la decadenza del diritto alle indennita' di preavviso e di anzianita'.
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Art. 45. TRASFORMAZIONE, TRAPASSO E CESSAZIONE DELL'AZIENDA La trasformazione della forma costitutiva dell'azienda, la cessione, il trapasso ad altri proprietari, a qualsiasi titolo, il trasferimento in altra sede della stessa, non risolvono il rapporto di lavoro ne' mutano ne' modificano lo stato di diritto, disciplinato dalle leggi e dai vigenti contratti di lavoro, e dai concordati interconfederali, esistente fra il datore di lavoro ed i lavoratori alle sue dipendenze. Gli obblighi che incombono al primo si intendono trasferiti automaticamente al cessionario, ove la cessazione del rapporto di lavoro per mutuo accordo non sia intervenuta in precedenza a cura degli aventi obblighi, fatte salve, comunque, le ragioni degli aventi diritto. Ove la risoluzione del rapporto di lavoro sia determinata, da dissesto o fallimento o cessazione d'attivita' dell'azienda, il prestatore d'opera conserva integri i suoi diritti derivanti dal presente contratto e dalle disposizioni generali maturati nel momento della cessazione dell'attivita' aziendale, con i privilegi stabiliti dalla legge, e tutti gli obblighi del datore di lavoro s'intendono trasferiti alle eventuali gestioni liquidatrici o al curatore del fallimento. Al lavoratore competono tutte le indennita' del contratto, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso.
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