DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1432

Type DPR
Publication 1960-09-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo di lavoro 12 ottobre 1948 per le maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell'Abbigliamento su Misura, Pelliccia, Modisterie e Modellisti, con l'intervento dell'Associazione Industriale Lombarda, il Sindacato Provinciali Industriali dell'Abbigliamento della Unione Industriali della Provincia di Torino e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento dei Sindacati Provinciali, partecipando alle trattative la Federazione Unitaria. italiana Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori:

Visto il contratto collettivo di lavoro 2/ gennaio 1949 da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende sartoriali su Misura, stipulato tra il Sindacato Interprovinciale di Milano degli Industriali dell'Abbigliamento sui misura, Pellicciai, Modisterie e Modellisti, il Sindacato Provinciale Industriali dell'Abbigliamento della Unione Industriali della Provincia di Torino - la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'intervento dei Sindacati Provinciali, la Federazione Unitaria italiana Liberi Lavoratori dell'Abbigliamento, con l'intervento dei Liberi Sindacati Provinciali di Milano e Torino; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visto l'accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali, stipulato tra le medesime organizzazioni sindacali di cui al predetto contratto collettivo 12 ottobre 1948;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, N. 51 dell'11 marzo 1960, degli atti sopra citati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo di lavoro 12 ottobre 1948 relativo alle maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora, il contratto collettivo 27 gennaio 1949 relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende medesime e l'accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali sono regolati, per le provincie di Milano e Torino, da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti (e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti lavoratori dipendenti dalle imprese sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora delle provincie sopraindicate.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 59. - VILLA

CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 12 OTTOBRE 1948 PER LE MAESTRANZE ADDETTE ALLE AZIENDE SARTORIALI DI CONFEZIONI SU MISURA PER UOMO E PER SIGNORA Addi' 12 ottobre 1948 in Milano, tra il SINDACATO INTERPROVINCIALE DI MILANO DEGLI INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO SU MISURA, PELLICIAI MODISTERIE E MODELLISTI, in persona del suo Presidente sig. Gianfranco Rosti, assistito dal Vice Presidente dott. Aldo Fercioni e dai signori: Sbarbaro Zulli, dott. ing. Guido Lorini, cav. Celeste Carrara, Carlo Vigorelli, avv. Piero Rossi e Luigi Terenghi; con l'intervento della ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE LOMBARDA in persona dell'ing. Emilio Zacchi; il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIALI DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI Torino, in persona del suo Presidente dott. Ernesto Gianet, assistito dai signori: Monga, Matta', Ramella, Robiolio, Sanlorenzo, dott. Carlo Pistoja; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTo (F.I.L.A.), rappresentata dal suo Segretario Responsabili sig. Remo Savio e dal Segretario Benvenuto Orrigoni; con l'intervento, in rappresentanza dei SINDACATI PROVINCIALI, dei sigg. Omobono Tominez, Francesco Pianezza, Sirro Fantazzini e Mario Gorini; partecipando alle trattative la (F.U.I.L.L.A.) FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LIBERI,LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata dai sigg. Ascari Silvio (Segretario Responsabile), Giuseppe Fossati (Segretario) e Franco Manzella (di Milano); e' stato concluso il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura situate nel territorio di competenza, dei sindacati stipulanti. Art. 1. ASSUNZIONE E DOCUMENTI DI LAVORO Vale per l'assunzione la norma di cui all'art. 4 dell'accordo interconfederale 7 agosto 1947 sulla "costituzione e funzione delle commissioni interne". L'assunzione verra' comunicata all'interessato, normalmente per iscritto, e dovra' specificare: a) la data dell'assunzione; b) la categoria alla quale l'assunto viene assegnato e la paga relativa; c) la localita' in cui il lavoro viene prestato. Il nuovo assunto e' tenuto a presentare alla Direzione dell'azienda i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equipollente 2) libretto di lavoro; 3) tessera per l'assicurazione sociale obbligatoria in quanto ne sia in possesso; 4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto ne sia in possesso. Il datore di lavoro nel caso di mancanza o di irregolarita' dei documenti di cui ai punti 3 e 4 e' tenuto a regolarizzare la posizione del lavoratore dal giorno dell'assunzione, ferma restando la responsabilita' del precedente datore di lavoro circa le eventuali irregolarita'; 5) titoli di preparazione professionale con specifico riferimento al rapporto di lavoro; 6) certificato penale rilasciato da non piu' di tre mesi ove la azienda lo richieda; 7) eventuali documenti necessari per fruire degli assegni familiari. Dei documenti che trattiene l'azienda rilascera' ricevuta all'interessato. Il nuovo assunto ha l'obbligo di comunicare all'azienda che lo impiega il proprio domicilio, e, ove intervengano, i mutamenti mutamenti successivi. La Direzione, nell'assumerlo, lo mettera' in grado di conoscere la esistenza ed il contenuto del presente contratto e di eventuali regolamenti interni. I membri delle Commissioni interne od il Delegato di fabbrica dovranno essere provvedui di una copia del contratto a cura e spese del datore di lavoro. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la ditta e' tenuta a restituire al lavoratore tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati. In caso di impedimento, detta restituzione dovra' avvenire entro i cinque giorni successivi ed intanto la azienda rilascera' al lavoratore interessato una dichiarazione che possa servire al lavoratore stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro.

CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 2

Art. 2. AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni. Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della [legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653) e successive, nonche' le disposizioni contenute nel D. 7 agosto 1936, n. 1720, relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi della applicazione della legge stessa.

CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 3

Art. 3. VISITA MEDICA Una visita medica preventiva, allo scopo di accertare l'integrita' e l'idoneita' fisica dell'operaio, potra' essere disposta dalla Direzione dell'azienda che si varra' all'uopo di un medico di sua fiducia.

CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA L'operaio puo' essere assunto per un periodo di prova di sei giornate lavorative. Entro questo limite, che potra' con atto scritto, d'accordo fra le parti, essere aumentato a 15 giornate lavorative, aia la direzione dell'azienda come l'operaio assunto avranno la facolta' di rescindere il rapporto di lavoro, senza preavviso e senza indennita' alcuna. Scaduto il periodo di prova, l'operaio si intende assunto definitivamente. Quando, prima o alla scadenza del periodo di prova, si rescinda il rapporto di lavoro, spetta all'operaio il compenso per il lavoro prestato in base al contratto di lavoro vigente, compenso non inferiore, comunque al minimo contrattuale previsto per la categoria cui l'operaio e' stato assegnato durante il periodo di prova, sempreche' non sia stato prestabilito un salario maggiore. Per l'operaio assunto definitivamente, il periodo di prova entra nel complessivo del servizio prestato a tutti gli effetti contrattuali.

CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 5

Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI Gli operai delle sartorie su misura per uomo e per signora (civili, militari, ecclesiastiche, teatrali), sono suddivisi come in appresso: SARTORIE SU MISURA PER SIGNORA Lavoranti specializzate (1ª categoria): Sono coloro che, seguendo le direttive del capo reparto, del datore di lavoro o di chi per esso, sono capaci di eseguire, a mano o a macchina, qualsiasi capo di abbigliamento, comprese le operazioni materiali del taglio sul segnato e l'assistenza alle prove. Lavoranti qualificate (2ª categoria); Sono coloro che, sotto la guida del capo reparto, del datore di lavoro o di chi per esso, sanno eseguire soltanto singoli capi di abbigliamento di minore importanza. Aiutanti; Sono coloro che eseguono lavori di carattere ausiliario nella confezione di capi di abbigliamento (durata dell'aiutantato anni 2). Apprendisti di 1ª assunzione: durata massima eta di assunzione: dell'apprendistato fra i 14 e i 16 anni anni 4 fra i 16 e i 18 anni anni 3 1/4 fra i 18 e i 20 anni anni 2 1/2 Per l'eventuale personale maschile addetto alla produzione, si applica il contratto delle sartorie su misura per uomo. SARTORIE DU MISURA PER UOMO Lavoranti specializzati (1ª categoria): Sono coloro che sanno eseguire, a mano o a macchina, il capo vestiario - con l'eventuale assistenza alle prove - oppure, fermo restando che devono avere la capacita' di fare il capo completo, compiono una o piu' delle lavorazioni principali quali: messa insieme del davanti, o fianchi, o spalle mediante imbastitura, imbastitura delle e maniche, lavori relativi alla confezione del collo o colletto bavero, stiratura del capo completo o dei quarti, riparatori o caponai o tallonai (pompa). Lavoranti qualificati (2ª categoria): Sono coloro che sanno portare in quarti le confezioni e cioe' sanno eseguire, a, mano o a macchina, la cucitura di parti staccate (fianchi, spalle, maniche) gia' imbastite da altri, ed altri lavori purche' non di pertinenza dello specializzato. Aiutanti - due anni di aiutantato Apprendisti di 1ª assunzione: durata massima eta di assunzione: dell'apprendistato: fra i 14 e i 16 anni anni 2 1/2 fra i 16 e i 18 anni anni 2 DONNE: Lavoranti specializzate (1ª categoria)): Macchiniste finite che sappiano cucire il capo, oppure maniche, tasche esterne, tallonaie, occhiellaie, pantalonaie, gilettaie. Lavoranti qualificate (2ª categoria): Sono da assegnare a questa categoria coloro che aiutano il lavorante sarto. Aiutanti - sei mesi di aiutantato. Apprendisti di prima assunzione: durata massima eta di assunzione: dell'apprendistato: fra i 14 e i 16 anni anni 3 fra i 16 e i 18 anni anni 2 fra i 18 e i 20 anni anni 1 Ausiliari: Seguono le sorti delle categorie di provenienza. Manovali. Fattorini. Per quanto riguarda il trattamento salariale vale l'apposito accordo.

CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 6

Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONE Il lavoratore percepisce la retribuzione stabilita per la categoria alla quale e' stato assegnato od il miglior trattamento salariale attribuitogli. Se la direzione dell'azienda lo adibisce a mansioni di categoria inferiore e' tenuta a conservargli la retribuzione della sua categoria od il miglior trattamento di cui al comma 1. Se gli affida invece temporaneamente mansioni della categoria superiore dovra' corrispondere il compenso stabilito per la categoria stessa. Tale norma potra' non essere osservata qualora il mutamento di mansioni sia originato da fatto di natura occasionale (quale, ad esempio, la sostituzione di operai assenti o ammalati) e non si protragga per un periodo superiore a due giornate lavorative. L'utilizzazione dell'operaio in lavori della categoria superiore per un periodo superiore a tre mie, ove non sia giustificata dalla necessita' di sostituire altro lavoratore assente per malattia, infortunio o permesso, comporta di diritto il trasferimento alla categoria superiore. Quando il lavoratore sia contemporaneamente e con carattere di continuita' adibito i mansioni di categorie diverse, percepira' la paga fissata per la categoria superiore. Avvenendo che Ie mansioni della sua categoria siano nettamente prevalenti rispetto a quelle della, categoria superiore ed abbiano, queste, carattere saltuario sara' corrisposta una retribuzione intermedia conservando al lavoratore ogni preesistente paga di fatto o di merito.

CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 7

Art. 7. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO E' considerato "apprendista" il lavoratore che, assunto da una azienda in eta' compresa fra i 14, ed i 18 anni per gli uomini e fra i 14 ed i 20 anni per le donne, compia un lavoro od un complesso di lavori che costituiscano una graduale preparazione per passare, alla fine del periodo di apprendistato, alla categoria degli operai qualificati. a) La durata massima del periodo di apprendistato e' quella, fissata, per singolo settore, dall'art. 5 del presente contratto. b) La durata massima di cui e' detto piu' sopra sara' ridotta di due terzi per i licenziati di scuole tecniche industriali ad indirizzo didattico specifico rispetto alla attivita' che l'apprendista e' chiamato a svolgere; della meta' per chi sia, in possesso di licenza di una scuola secondaria di avviamento professionale, sempre ad indirizzo didattico corrispondente all'attivita' dell'apprendista. c) Il servizio prestato, antecedentemente all'assunzione, presso altre aziende dello stesso ramo, sara' internamente computato ai fini indicati nel capoverso a) purche' esista analogia di mansioni e non siano trascorsi piu' di 12 mesi tra la fine di un periodo e l'inizio del successivo. d) All'uopo, nel libretto di lavoro dell'interessato e nei certificati relativi al servizio prestato, saranno indicati a cura del datore di lavoro i periodi di tirocinio e gli scatti di paga conseguiti. e) Quando, trascorsi almeno sessanta giorni dall'assunzione, l'apprendista sia dalla azienda adibito ad altri lavori, per i quali sia pure necessario un periodo di tirocinio, tutto il primo periodo sara' interamente computato ai fini indicati dal capoverso a). f) L'apprendista, fermo restando quanto prescrivono le leggi in proposito, non potra' essere adibito a lavori faticosi o nocivi, che possano comunque determinare la resistenza fisica, ne' impiegato in attivita' diverse da quelle relative alla sua preparazione professionale. g) Durante il periodo di tirocinio, l'apprendista deve lavorare ed essere retribuito ad economia. Se gli fosse affidato lavoro a cottimo, egli dovra' essere considerato operaio qualificato anche se il periodo di tirocinio non risultasse completato in base ai termini indicati al capoverso a). h) L'apprendista che, raggiunto il 17° anno di eta' e trascorsa la meta' del periodo di tirocinio di cui al capoverso a), chieda di essere ammesso e superi una prova tendente ad accertare la sua idoneita' sara' considerato operaio qualificato a tutti gli effetti retributivi e normativi. L'apprendista che chieda, e dimostri di frequentare un corso di istruzione professionale specifico rispetto all'attivita' che esso svolge dovra' essere lasciato libero per il tempo necessario, senza che ne risulti diminuita la sua retribuzione. i) Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono stabilite dagli accordi integrativi salariali. Gli aumenti successivi avvengono per scatti semestrali. Per gli apprendisti di prima assunzione, assunti tra i 14 e i 16 anni non si fara' luogo al primo scatto semestrale di paga. Si conviene che l'entita di ogni scatto si otterra' dividendo la differenza tra il minimo della, paga base dell'aiutante ed il minimo della paga dell'apprendista nel primo semestre di tirocinio per il numero dei semestri che compongono i periodi di apprendistato. ; Le assenze continuative dell'apprendista, che possono compromettere il corso dell'apprendistato, potranno non essere considerate agli effetti dello scatto di paga semestrale, su concorde parere delle organizzazioni sindacali territoriali degli industriali e degli operai.

CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 8

Art. 8. SCUOLE PROFESSIONALI L'istituzione di corsi di istruzione professionale ed il potenziamento di quelli eventualmente esistenti, allo scopo di preparare maestranze tecnicamente efficienti e di migliorare il loro livello culturale anche da un punto di vista generale, sono additati alle associazioni territoriali e nazionali di categoria ed anche ai singoli industriali come uno scopo da perseguire con ogni possibile mezzo, per i benefici sociali ed economici che potranno derivarne.

CCNL 12 aziende sartoriali di confenzioni su misura per uomo e signora-art. 9

Art. 9. ORARIO DI LAVORO La durata normale del lavoro settimanale e' determinata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salve le deroghe previste dalla legge stessa o da norme contrattuali. La tabella, indicante l'orario di lavoro predeterminato, dovra' essere esposta in luogo visibile a tutti i lavoratori. Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o di custodia non connessi o non strettamente attinenti alla produzione, l'orario normale di lavoro e' determinato in 60 ore settimanali con un massimo di dieci ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dagli accordi interconfederali in materia.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.