DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1433
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959, e ralative tabelle, per gli operai addetti alla industria, delle calzature, pantofole e tomaie, stipulato tra l'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento; Visto l'accordo aggiuntivo 25 luglio 1959, per la regolamentazione del lavoro a domicilio nell'industria calzaturiera, stipulato tra le medesime parti di cui ai contratto predetto, ed a questo allegato; Visto l'accordo 3 luglio 1947, relativo alla istituzione della indennita' di mensa per i dipendenti dell'industria delle calzature, stipulato tra l'Associazione Nazionale Calza uffici italiani e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 31 marzo 1953, modificativo dello accordo 3 luglio 1947, relativo all'indennita' di mensa per i dipendenti dell'industria delle calzature, stipulato tra l'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani e la Federazione I aliana Lavoratori Abbigliamento, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento; e, in pari data, tra la Associazione Nazionale Calzaturifici italiani e la Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 59 del 31 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 e gli accordi 3 luglio 1947 e 31 marzo 1953, relativi ai dipendenti della industria delle calzature, pantofole e tomaie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dal contratto medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle calzature, pantofole e tomaie.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 57. - VILLA
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 25 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE CALZATURE Addi' 25 luglio 1959 in Milano, presso la sede dell'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani (A. N.C.I). tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI (A. N.C. I.) rappresentata dal suo Presidente cav. del lavoro Carlo Forzinetti, assistito dal rag. Carlo Gallioli, Direttore dell'Associazione stessa, e dal rag. Amleto Lombardi; con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei signori: rag. Marco Trolli, Vice Presidente dell'A.N.C.I., cav. Ernesto Battistini, rag. Ettore Bergamaschi, comm. Benedetto Bertolini, Ottorino Rossi, dott. Gastone Carini, Pietro Ferrara, comm. Antonio Finozzi, comm. Angelo Lualdi, cavaliere Bruno Magli, Pietro Mattiello, dott. Giuseppe dott. Antonio Pedato, dott. Giorgio Piacentini, dott. Silla Pilati, cav. de cav. Ugo Rangoni, ing. Pierfranco Ricotti, dott. Achille Rossi, cav. dell'av. Attilio Rossi, dott. Dioilo Stefani, Carlo Zaffaroni; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona del signor dottore Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale, sig. Remo Savio, e dai Segretari Nazionali, on. Giuseppina Palumbo e sig. Carlo Polliotti; con l'intervento, in rappresentanza dei sindacati provinciali, dei sigg. Angelo Massoni, Arsiero Blasi, Franco Guazzoni, Tullio Minguzzi, Alessandro Skuk, Giorgio Pacini, Nello Randi, Ario Mantovani, Maria Guerra, Anita Malavasi, Gianni Veratelli, Isabella Milanesi; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dott. Eugenio Giambarba; la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff. Silvio Ascari e dai Segretari Nazionali: cav. Giuseppe Bossati, Carlo Faverio; e dai signori: cav. Maria Gherra e dott. Loris Boldrini; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei signori: Elio Angelozzi, Landoni Luigi, Enrico De Carli Vincenzo Del Pietro-, Michelangelo Lamcra, Franco Manzella, Mario Zenoni, Piero Russo e Lorenzo Cadamuro, e dei lavoratori Angelo Bonacorsi, Bruno Gianotti, Maria Saibene, Vincenzo Scivoletto, Paolo Villa e Nando Seccastina: e con l'assistenza della, CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nelle persone del suo Segretario Generale Aggiunto dott. Dionigi Coppo e del Segretario Sindacale dott. Paolo Cavezzali; e l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal SUo Segretario Nazionale Responsabile sig. Adolfo Di Marino e dai Segretari Nazionali signori Erminio Fantinelli e Gaetano De Jesu; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei signori: Lorenzo Porta, Mario Borgianni', Mario Longhi Augusto Sciarini, Pietro Cavallero;, Mario Vanin, Bennici Lauretta, Giuseppe Della Bella, Ettore Seghi, Aida Colombini. Addi' 25 luglio 1939 in Milano, presso la sede dell'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani tra l'ASSOCIAZIoNE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI (A.N.C.I.) rappresentata dal suo Presidente cav. del lavoro Carlo Forzinetti, assistito dal rag. Carlo Gallioli, Direttore dell'Associazione stessa, e dal rag. Amido con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei signori: rag. Marco Trolli, Vice Presidente dell'A.N.C.I., cavi. Ernesto Battistini, rag. Ettore Bergamaschi, comm. Benedetto Bertolini, Ottorino Dossi, dott. Gastone Carini, Pietro Ferrara, comm. Antonio Finozzi, comm. Angelo Luandi, cavaliere Bruno Magli, Pietro Mattiello, dott. Giuseppe Morelli, dott. Ermes Pasquali, dott. Antonio Pedata, dott. Giorgio Piacentini, dott'. Silla Pilati, cav, dell'av. Ugo Rangoni, ing. Pierfranco Ricotti, dott. Achille Rossi, cav. dell'av. Attilio Rossi, avv. Piero Rossi, dott. Dino Stefani, Carlo Zaffaroni; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona del signor dottore Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata per delega dal sig. Bruno Scheggi, Delegato Confederale per l'Alta. Italia della Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.); e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo - prodotte a macchina, a mano o miste - nonche' dalle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma. Art. 1. ASSUNZIONE - DOCUMENTI DI LAVORO RESIDENZA E DOMICILIO L'assunzione degli operai deve essere fatta in conformita' alle norme di legge sul collocamento. L'assunzione verra' normalmente comunicata per iscritto all'interessato, specificando: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui viene assegnato e la, relativa retribuzione; 3) la localita' di prestazione del lavoro. All'atto dell'assunzione, l'interessato e' tenuto a presentare i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da disposizione di legge; 4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto le sia gia' in possesso; 5) titoli di preparazione professionale in quanto ne sia gia' in possesso; certificato penale di data non anteriore a 3 mesi se richiesto dall'Azienda; 7) documenti necessari per fruire degli assegni familiari. L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e' tenuto a comunicare all'azienda la propria residenza e domicilio e a notificarne i successivi cambiamenti. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a consegnare all'operaio copia del presente contratto di lavoro e dell'eventuale regolamento interno. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la azienda e' tenuta a restituire all'operaio tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati. In caso di impedimento, detta restituzione dovra' avvenire entro i 5 giorni successivi ed intanto l'azienda rilascera' all'operaio interessato una dichiarazione che possa servire all'operaio stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro. L'operaio rilascera' ricevuta dei documenti avuti in restituzione.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni. Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della [legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653), nonche' le disposizioni contenute nel [R. D. 7 agosto 1936, n. 1720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-07;1720) - e successive modifiche ed aggiornamenti delle predette leggi e decreti - relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione della legge stessa.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 3
Art. 3. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA. L'assunzione al lavoro di ogni operaio puo' essere fatta per un periodo iniziale di prova della durata di 6 giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro tale termine, senza preavviso ne' indennita', il rapporto di lavoro. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative e l'accordo deve risaltare da atto scritto. L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della retribuzione fissata all'atto dell'assunzione; comunque la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo contrattuale della categoria nella quale l'operaio ha prestato la propria opera. Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 5
Art. 5. CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI Gli operai addetti alle Aziende esercenti l'industria delle calzature sono suddivisi nelle categorie sotto elencate: UOMINI 1ª categoria: 1) Segnatori di pelli per tomaia (o sbozzatori); 2) tagliatori di pellami primari per articoli da uomo e da donna (vitello al cromo colorato, capretti scamosciati, rettili, ed altre pelli di maggior pregio); 3) tagliatori o tranciatori di pelli di tipi corretti (per uomo, donna, ragazzo, bambino e sandali) quali vitello al cromo neri, vitelloni e mezze pelli, vacchette, equine, ovine, caprine ad altre simili: 4) segnatori o sbozzatori del cuoio; 5) sgropponatori del cuoio; 6) tranciatori cuoio; di suole, di sottopiedi a guardolo e di sopratacchi su cuoio non segnato; 7) tranciatori cuoio: di sottopiedi non a guardolo di intersuole: 8) addetti ad operazioni di controllo tecnico o verifica tomaia: 9) premontatori o montatori a macchina o a piantone di calzature per uomo e per donna (guardolo, blake, misto); 10) premontatori e montatori a macchina o a piantone di calzature da ragazzo e da bambino sandali articoli flessibili, sistema saldato per uomo, per donna e pantofoleria; 11) montatori delle calzature a mano in serie; 12) applicatori suole lavorazione saldata e lavorazione blake; 13) applicatori suole di sughero, tacchi e ceppi di sughero nella lavorazione a mano e a macchina in serie; 14) applicatori di tacchi uomo e donna a mano o a macchina, nonche' delle misure 36 38 nella lavorazione guardolo e blake; 15) solcatori (brosciatori) 16) refilatori di suole senza increnatura; 17) cucitori a macchina del guardolo e al rovescio; 18) inchiodatori del guardolo a mano; 19) cucitori suole a mano a punto scoperto (detto anche all'inglese); 20) cucitori suolette calzature non in serie; 21) cucitori con macchina Rapidi e Blake; 22 calzolaio addetto a lavorazione di calzature a mano o addetto ad importanti riparazioni del fondo di calzature a mano o a macchina (sostituzione del guardolo, cambio suole rimonta) 23) confezionisti del fondo di calzature su misura 24) applicatori suole lavorazioni diverse; 25) marcatori del punto a macchina; 26) applicatori tacchi a coda con incollatura delle suole 27) refilatori a mano dei tacchi a coda 28) fresatori suole uomo, donna, ragazzo e bambino 29) fresatori tacchi, cuoio di donna dalla misura 45 mm. in sopra; 30) vetratori e smerigliatori tacchi uomo e donna, e delle misure 36-38, lavorazione a guardolo e a blake; 31) vetratori dei ceppi di sughero; 32) finitori di calzature a mano in serie: 33) fissatori (vasellisti); 34) sformatori dal fondo a mano; 35) collaudatori tecnici delle calzature finite. 2ª categoria: 1) segnatori di pelli da fodera; 2) segnatori di tessuti da tomaia; 3) segnatori di tessuti per fodera; 4) tagliatori e tranciatori di tessuti per tomaia; 5) tagliatori di pelli segnate e di pelli (segnate o non) da fodera; 6) tranciatori di suole e sottopiedi su cuoio segnato; 7) tagliatori e tranciatori di parti secondarie delle pelli e del cuoio, di croste e di succedanei (listini, linguette, parti interne); 8) premontatori e montatori a mano o a macchina di calzature da ragazzo e bambino nel solo sistema saldato; 9) ribattitori della montatura; 10) sfibratori a macchina per lavorazione saldata; 11) spalmatori della colla nella lavorazione saldata; 12) applicatori tacchi articolo ragazzo, bambino fino alla misura 35 nelle lavorazioni blake e guardolo; 13) inchiodatori del guardolo a macchina 14) incassatori tomaia, lavorazione sandali e tipi flessibili; 15) cucitori suole a mano; 16) refilatori dopo cucitura del guardolo; 17) spianatori con macchine semplici; 18) spianatori con macchine automatiche; 19) sformatori del punto a macchina 20) inchiodatori botte; 21) applicatori cambrature non tranciate ne' preparate; 22) fresatori tacchi uomo, ragazzo e bambino; 23) raccordatori a, mano e a macchina; 24) vetratori e smerigliatori tacchi ragazzo e bambino lino alla misura 35; 25) tagliatori tacchi davanti (tacco gia' applicato; 26) pomiciatori suole; 27) sformatori del bordo del tacco; 28) sformatori suole e tacchi; 29) addetti alla levata forme a mano uomo e donna; 30) scalfitori di sottopiedi a guardolo e delle suole nelle varie lavorazioni, 31) addetti alle operazioni primarie della preparazione parti del fondo (scarnitura contrafforti puntali su macchine automatiche, pressatura tacchi a macchina a comprimere, garbature suole e sottopiedi a macchina, intelatura a macchina di sottopiedi lavorazione a guardolo); 32) aiuto magazzino (colui che coadiuva direttamente il magazziniere nelle sue mansioni). 3ª categoria: 1) tagliatori e tranciatori di tessuti per fodera, e di articoli similpelle; 2) tagliatori e tranciatori di avanzi di tessuti e per utilizzazione ritagli di pelle; 3) addetti ai lavori accessori e secondari del reparto taglio; 4) tranciatori di sottotacchi o per utilizzazione ritagli; 5) addetti ai lavori accessori e secondari (del reparto cuoio; 6) applicatori sottopiedi su forme: 7) addetti alla messa della tomaia su forma e puntatura; 8) applicatori contrafforti e puntali (cappellotti; 9) addetti ad altre operazioni complementari ed accessorie del reparto montatura; 10) addetti alla levata chiodi e cambrette: 11) ribattitori e intagliatori del guardolo; 12) preparatori del guardolo e bagnatori; 13) applicatori tacchi ragazzo e bambino lavorazione saldata e flessibile; 14) riparatori durante la lavorazione addetti esclusivamente a semplici rattoppi, cambio tacchi e piccole cuciture; 15) addetti al raccordo a mano del guardolo dopo cucitura; 16) addetti alla chiusura increne; 17) fresatori botte; 18) ribattitori botte; 19) vetratori suole; 20) addetti alla levata cera dalle fisse (a mano o a macchina); 21) addetti alla levata forme a macchina e levata forme a mano per ragazzo e bambino; 22) addetti ai lavori accessori, secondari in genere del reparto fondo; 23) addetti alle operazioni complementari a mano o a macchina per la preparazione del fondo, compresa la numerazione e misurazione tacchi, confezione tacchi a fogli giuntati, ecc.; 24) addetti alle operazioni secondarie di preparazione del fondo (scarnitura delle varie parti su macchine semplici, uguagliatura, e calibratura suole e altre parti, numerazione, alza increne, inchiodatura girone, raspature e vetrature varie, ecc.). MANOVALI Operai adibiti a trasporti a mano e a lavori di fatica e comunque non addetti alla produzione. AUSILIARI SPECIALIZZATI Meccanici; falegnami; elettricisti; muratori; fuochisti, ecc. AUSILIARI QUALIFICATI Meccanici; falegnami; elettricisti; muratori; fuochisti, ecc. ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI, DI SEMPLICE ATTESA 0 DI CUSTODIA Autisti e motoscafisti; guardiani diurni e notturni fattorini, custodi, ecc. APPRENDISTI DONNE MAESTRE Operaie che pur partecipando manualmente al lavoro sono preposte alla guida esecutiva di un gruppo di operaie, senza peraltro avere alcuna responsabilita' del lavoro e della disciplina delle operaie stesse. 1ª categoria: 1) segnatrici delle pelli da tomaia; 2) segnatrici, tagliatrici o tranciatrici di fodere di pelle e di croste non segnate; 3) tagliatrici o tranciatrici di pelli da tomaia non segnate; 4) assottigliatrici (scarnitrici) delle parti principali esterne della tomaia in pelle pregiata; 5) assottigliatrici (scarnitrici) delle parti principali esterne della tomaia di tipi correnti; 6) preparatrici, ripiegatrici e profilatrici al tavolo per articoli da uomo e Da donna tipi fini e fantasia e ragazzo bambino fantasia; 7) macchiniste, orlatrici, capaci di giuntare la tomaia completa uomo e donna o di eseguire la cucitura delle parti esterne, della tomaia stessa; 8) macchiniste per le operazioni di bucatura; 9) refilatrici a mano o a macchina delle fodere delle ornamentazioni di tomaie finite o di parti di tomaie finite; 10) orlatrici per cucitura fantasia a mano; 11) macchiniste orlatrici di sandali, tipi da ragazzo e bambino e pantofolerie; 12) macchiniste per le operazioni di ripiegatura, bruciatura dei bordi, applicazione ganci ed occhielli con macchine automatiche, asole a macchina e simili; 13) premontatrici e montatrici a mano o a macchina di articoli per uomo e donna, nonche' per le misure 36-38 lavorazione blake e guardolo e misto; 14) premontatrici e montatrici a mano o a macchina per articoli da ragazzo, bambino, sandali, lavorazione saldata e pantofoleria; 15) increnatura sottopiedi a guardolo; 16) inchiodatrici del guardolo a mano o a macchina; 17) vetratrici e smerigliatrici tacchi uomo e donna nonche' delle misure 36 38 blake e guardolo; 18) pomiciatrici e smerigliatrici suole e sopratacchi; 19) riparatrici di tomaie di scarpe finite; 20) collaudatrici di tomaie finite e di calzature finite. 2ª categoria; 1) segnatrici di fodere di tessuto; 2) tranciatrici e tagliatrici di pelli segnate di tessuti laminati, raso, panno, ecc.; 3) segnatrici, tranciatrici e tagliatrici di tessuti per fodera e succedanci;. 4) assottigliatrici delle parti secondarie della tomaia (parti interne e fodere); 5) preparatrici e ripiegatrici al tavolo di tipi correnti per uomo, donna, ragazzo e bambino; 6) macchiniste orlatrici che eseguono le operazioni secondarie di giuntatura della, tomaia e delle fodere (zig.zag, listoni e applicazioni cappellotti, nastro di rinforzo, ecc.); 7» macchiniste per le operazioni di frastagliatura e refilatura semplici a macchina; 8) applicatrici sottopiedi su forma; 9) addette alla messa delle tomaie su forma e puntatura; 10) applicatrici contrafforti e puntali (cappellotti); 11) addette alle operazioni primarie di preparazione parti del fondo (scarnitura contrafforti o puntali su macchine automatiche, pressatura tacchi su macchine a comprimere, garbatura suole di sottopiedi a macchina); 12) tranciatrici o tagliatrici di parti secondarie delle pelli e del cuoio, di croste e succedanei (listini, linguette e parti interne); 13) preparazione e increnatura suole intelatura sottopiedi a macchina e a mano; 14) refilatrici del guardolo dopo cucitura: 15) sfibratrici a macchina per lavorazione saldata 16) confezione tacchi da donna con misurazione; 17) incassatrici tomaia, per calzatura a lavorazione flessibile e sandali; 18) attitici, i e intagliatrici del guardolo; 19) applicatrici delle riempimento; 20) spianatrici con macchine semplici ed automatiche; 21) inchiodatrici botte; 22) ribattitrici delle botte; 23) sformatrici del punto a macchina; 24) vetratrici a vantacco: 25» sformatrici tacco, sopratacco e suola; 26) addette alla levata forme a macchina e a mano: 27) ricamatrici delle suole, lavatura finale, stiratrici, applicatrici della vernicetta, ritoccatrici; 28) vetratirici e smerigliatrici tacchi ragazzo e bambino; 29) ripassatrici delle tomaie finite. 3ª Categoria: 1) tagliatrici o tranciatrici di avanzi di tessuti e per utilizzazione ritagli di pelle; 2) addette a lavori accessori e secondari del reparto taglio, tranciatura cuoio e pelli e nel reparto tomaie giunte (numerazione, accoppiatura, legatura, timbratura, ecc.); 3) applicatrici occhielli e ganci a torchietto; 4) addette alle operazioni secondarie di preparazione del fondo (scarnitura delle varie parti su macchine semplici, eguagliatura e calibratura di suole e altre parti, numerazioni, alza increne, inchiodatura gironi, raspatura e vetratura); 5) confezione tacchi a fogli giuntati con misurazione, articoli uomo e ragazzo; 6) addette alle operazioni complementari ed accessorie del reparto montatura (levata corda, chiodi ed altro); 7) addette ai lavori accessori di spalmatura, applicazione cemento, colla dia calzolaio, solventi ed altri materiali collanti e di coloritura, delle varie parti del fondo; 8) preparatrici del guardolo e bagnatura; 9) refilatrici a, mano di tomaie usuali; 10) refilatrici della tomaia montata; 11) addette alla levata semenze e cambrette di montatura; 12) applicatori di cambrette preparate; 13) addette alla alzata e chiusura increne; 14) addette alle operazioni complementari a mano e macchina per la preparazione del fondo; 15) vetratrici delle suole; 16) addette a lavori accessori e secondari in genere del reparto fondo; 17) marcatrici di suole e sottopiedi 18) stringatrici, abbottonatrici, applicatrici etichette e tallonette interne, apparatrici, pulitrici e ripassatrici prima della scatolatura, scatolatrici. ecc. MANOVALI Operaie adibite a trasporti e comunque non addette alla produzione. ADDETTE A LAVORI DISCONTINUI, DI SEMPLICE ATTESA O DI CUSTODIA Fattorine e custodi, ecc. APPRENDISTE
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 6
Art. 6. MANSIONI PROMISCUE L'operaio che sia adibito, con carattere di continuita', i mansioni relative a diverse categorie sara' classificato nella categoria superiore e ne percepira' la retribuzione quando le mansioni inerenti alla categoria superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attivita' svolta dall'operaio.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 7
Art. 7. MUTAMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI L'operaio percepisce la retribuzione contrattualmente stabilita per la categoria alla quale e' stato assegnato in base alle effettive mansioni svolte o l'eventuale migliore trattamento salariale attribuitogli. All'operaio adibito a mansioni per le quali e' stabilito un minimo di paga superiore a quello percepito, sara' corrisposto il salario proprio della nuova mansione per il periodo in cui viene adibito a tale lavorazione. All'operaio temporaneamente adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario inferiore a quello normalmente percepito, il datore di lavoro continuera' a corrispondere quest'ultimo salario, conservando la precedente qualifica. L'operaio che per almeno due mesi disimpegni mansioni superiori alla propria categoria - sempreche' non si tratti di sostituzione temporanea per malattia, infortunio o permesso - passa definitivamente nella categoria superiore.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 8
Art. 8. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO A) E' considerato apprendista chiunque sia assunto in una azienda in eta' fra i 14 e i 20 anni allo scopo di acquistare la capacita' necessaria per diventare operaio qualificato, mediante addestramento pratico. B) L'assunzione al lavoro dell'apprendista puo' essere fatta per un periodo iniziale di prova della durata di 6 giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro tale termine, senza preavviso ne' indennita', il rapporto di lavoro. Il periodo di prova puo' essere prorogato (di comune accordo a 15 giornate lavorative, ma l'accordo deve risultare da atto scritto. C) La, durata massima del periodo di apprendistato sara' ridotta: di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo della categoria; di meta' per coloro che siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di indirizzo corrispondente all'attivita' esplicata dall'apprendista. D) Il periodo di servizio gia' prestato presso altre aziende sara' computato per intero ai fini del compimento del periodo di apprendistato sempre che l'addestramento riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa una sospensione superiore ai 18 mesi. E) Nel libretto di lavoro o nell'attestato di tirocinio devono essere registrati i periodi di servizio prestati e gli scatti di paga conseguiti. F) Nel caso che l'apprendista durante il periodo di apprendistato venga adibito ad altre lavorazioni per le quali sia previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di apprendistato effettivamente prestato sara' totalmente computato tanto agli effetti di passaggio alla categoria operaia quanto per la determinazione della retribuzione, salvo il caso in cui il passaggio avvenga nel periodo di 60 giorni dalla data di assunzione. G) Durante il periodo di tirocinio l'apprendista non deve essere adibito a lavori diversi (da quelli attinenti alla specialita' professionale a cui si riferisce il tirocinio e sottoposto a lavori superiori alle sue forze fisiche e comunque pericolosi o nocivi alla salute nei limiti delle disposizioni della legge sul lavoro delle don ne e dei fanciulli. Il datore di lavoro deve inoltre accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perche' frequenti i corsi per la formazione professionale: le ore dedicate all'insegnamento complementare, anche se effettuate fuori dell'azienda, sono fissate in 4 ore settimanali e vanno considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. H) L'apprendista, durante il periodo di tirocinio, deve lavorare ad economia; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo - per un periodo superiore ai 30 giorni - egli acquistera' automaticamente la qualifica di operaio qualificato anche se non sono trascorsi i termini di durata massima del periodo di apprendistato e dovra' avere il relativo trattamento retributivo e normativo. I) L'apprendista, che abbia compiuto i 17 anni di eta' e superato la meta' del periodo di apprendistato, puo' richiedere di essere ammesso alla prova intesa ad accertare la sua capacita' professionale quale operaio. In caso di riconosciuto esito favorevole della prova, l'apprendista verra' considerato, a tutti gli effetti retributivi e normativi, operaio qualificato. L) Al termine del periodo di addestramento (o tirocinio) l'apprendista sara' considerato operaio quali certificato a tutti gli effetti retributivi e normativi. M) La durata massima del periodo di apprendistato resta cosi' fissata: Uomini: Assunti in eta' dai 14 ai 16 anni: durata apprendistato anni tre. Assunti in eta' dai 16 ai 18 anni: durata apprendistato anni due e mezzo. Assunti in eta', dai 18 ai 20 anni: durata apprendistato anni uno e mezzo. Donne: Assunte in eta' dai 14 ai 16 anni: (durata apprendistato anni due e mezzo. Assunte in eta' dai 16 ai 18 anni: durata apprendistato anni due. Assunte in eta' dai 18 ai 20 anni: durata apprendistato anni uno. N) Le retribuzioni iniziali (minimi di paga base) sono quelle stabilite dagli accordi integrativi malariali nazionali. Gli aumenti di paga avvengono per scatti semestrali nella misura che si ottiene dividendo la differenza esistente fra il minimo della paga base della categoria dell'operaio qualificato ed il minimo di paga di prima assunzione dell'apprendista per il numero dei semestri di durata dell'apprendistato. O) Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo valgono le norme del presente contratto, ferme restando le disposizioni derivanti da accordi interconfederali o dalla legge in quanto prevedano migliori condizioni.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 9
Art. 9. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni contraenti convengono sulla necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento produttivo. Le Associazioni territoriali di categoria cureranno l'attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando ve ne sia la possibilita', alla istituzione di corsi di istruzione professionale di categoria e al potenziamento di quelli eventualmente esistenti.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 10
Art. 10. ORARIO DI LAVORO La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe da essa legge previste o da norme contrattuali. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo le eccezioni previste dai vigenti accordi interconfederali in materia. La tabella indicante l'orario di lavoro preordinato sara' affissa nello stabilimento in luogo visibile.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 11
Art. 11. INIZIO E FINE DI LAVORO Al segnale di inizio del lavoro l'operaio deve trovarsi al suo posto in condizioni di iniziare il proprio lavoro. Sara' considerato ritardatario l'operaio che al segnale di inizio del lavoro non sia entrato in stabilimento. Al ritardatario il conteggio delle ore sara' effettuato a partire da mezz'ora dopo l'orario normale di ingresso nell'azienda, sempreche' il ritorno non superi la mezz'ora stessa, restando comunque esclusa l'applicazione della multa. La pulizia del posto di lavoro avverra' di norma prima del termine dell'orario di lavoro. Qualora venga fatta effettuare oltre l'orario normale, di cui all'articolo 10, sara' considerata prestazione straordinaria. Nessun operaio puo' cessare il lavoro ne' comunque lasciare il proprio posto prima del segnale di cessazione del lavoro senza giustificato motivo. Le infrazioni saranno punite a termine degli articoli sui provvedimenti disciplinari. L'entrata degli operai negli stabilimenti, il controllo della loro presenza al posto di lavoro e la loro uscita dagli stabilimenti verranno disciplinati nei regolamenti interni di ogni singola azienda.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 12
Art. 12. DISCIPLINA DEL LAVORO NEL POMERIGGIO DEL SABATO Normalmente nel pomeriggio del sabato il lavoro deve terminare non oltre le ore 14. E' consentito che il compimento dell'orario settimanale di lavoro sia ottenuto mediante recupero, a normale regime retributivo, nel corso della settimana. Fanno eccezione alle disposizioni anzidette gli operai adibiti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 13
Art. 13. SOSPENSIONI ED INTERRUZIONI DI LAVORO A) Le sospensioni di lavoro, i permessi, le assenze per malattie, infortunio, gravidanza e puerperio, non interrompono l'anzianita' a tutti gli effetti del presente contratto. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni locali per il prolungamento di tale termine, l'operaio potra' chiedere il licenziamento con diritto, oltre al godimento dalle ferie maturate, alla corresponsione dei ratei della gratifica natalizia, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, dell'indennita' di anzianita' e delle eventuali altre spettanze, senza pertanto essere tenuto a prestare servizio per il preavviso. B) In caso di interruzione il lavoro sara' riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute, ma trascorse nello stabilimento a disposizione dell'azienda, sara' corrisposta la paga di fatto e la indennita' di contingenza con facolta' per l'azienda di adibire gli operai stessi ad altri lavori; 2) per le ore perdute, per le quali gli operai, pur non essendo trattenuti nello stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilita' dell'evento, sara' corrisposta la paga di fatto ed il 50% della quot di indennita' di contingenza per la prima giornata di sospensione; 3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sara' dovuta alcuna retribuzione. Restano ferme le norme sulla Cassa Integrazione Guadagni per quanto riguarda il rimborso da richiedersi dalle aziende.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 14
Art. 14. RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE E' consentita la facolta' di recupero, a regime normale, delle ore o dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore, nonche' di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purche' il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno e si effettui entro le tre settimane susseguenti al periodo in cui e' avvenuta l'interruzione, salvo quanto stabilito all'articolo riguardante il pomeriggio del sabato.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 15
Art. 15. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale cade normalmente in domenica, come e' stabilito dalla legge. Ogni eventuale deroga a questo principio, purche' sia consentita dalla legge stessa, comporta l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere, per il lavoro prestato nella domenica, oltre alla paga normale, la maggiorazione prevista per il lavoro festivo e di concedere all'operaio un'altra giornata di riposo nel corso della settimana. Le disposizioni concernenti la maggiorazione per il lavoro compiuto in domenica non si applicano agli operai addetti a mansioni discontinue, di semplice attesa o di custodia che prestano, legge consentendo, la loro opera in domenica, usufruendo del prescritto riposo in altro giorno della settimana. Qualora gli operai addetti a lavori discontinui, di semplice attesa o di custodia lavorassero nel giorno fissato per il riposo, avranno diritto alla maggiorazione in vigore per il lavoro festivo, mentre un altro giorno della stessa settimana sara' fissato per il riposo compensativo.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 16
Art. 16. GIORNI FESTIVI E TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO Sono considerati giorni festivi i seguenti: a) tutte le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) le festivita' nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre), salvo le modificazioni, sostituzioni ed aggiunte che eventualmente venissero in seguito stabilite; c) le seguente ricorrenze: 1) Capodanno - 1 gennaio 2) Epifania - 6 gennaio 3) S. Giuseppe - 19 marzo 4) Giorno dell'Angelo - lunedi successivo alla Pasqua 5) Ascensione 6) Corpus Domini 7) S.S. Pietro e Paolo - 29 giugno 8) Assunzione - 15 agosto 9) Ognissanti - 1 novembre 10) Concezione - 8 dicembre 11) Natale - 25 dicembre 12) S. Stefano - 26 dicembre. d) Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per le festivita' nazionali ed infrasettimanali di cui alle lettere b) e c) del comma precedente, valgono le norme stabilite dalla legge. Per la festivita' del Santo Patrono valgono le norme stabilite dalla legge per le festivita' infrasettimanali, di cui alla lettera c). La festivita' del Santo Patrono potra' essere sostituita, di comune accordo fra le organizzazioni sindacali territoriali, tenuto conto delle eventuali consuetudini locali. Chiarimento a verbale Le parti si danno atto che, nel caso la festivita' del S. Patrono abbia a coincidere con una festivita' nazionale o infrasettimanale, verra' retribuita ugualmente in aggiunta all'altra.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 17
Art. 17. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO MAGGIORAZIONI E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti stabiliti dalla legge e dall'art. 10 del presente contratto. E' considerato lavoro festivo quello effettuato nella domenica oppure nei giorni di riposo compensativo, di cui all'art. 35, e nelle festivita' e ricorrenze, di cui ai punti b), c) e d) dell'art. 16. E' considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6. Il lavoro straordinario o notturno o festivo potra' essere effettuato solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge. Restano ferme le disposizioni di legge circa il divieto di adibire al lavoro notturno le donne ed i fanciulli. L'operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza di scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario o notturno o festivo, in quanto dette prestazioni gli impediscano di frequentarne le scuole medesime. Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, da corrispondersi oltre la normale retribuzione e da calcolarsi sugli elementi della stessa indicati al comma successivo, sono le seguenti: lavoro straordinario diurno: per le prime 4 ore settimanali.............. 25 % per le ore successive alle 4 settimanali.... 30 % lavoro notturno................................. 30 % lavoro straordinario notturno................... 35 % lavoro festivo.................................. 35 % lavoro straordinario festivo.................... 50 % lavoro festivo notturno......................... 55 % lavoro straordinario festivo notturno........... 70 % Le percentuali di maggiorazione di cui sopra debbono essere calcolate: a) sulla retribuzione globale di fatto per gli operai ad economia; b) sulla retribuzione globale di fatto maggiorata dalla percentuale contrattuale di cottimo, per i lavoranti a cottimo. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 18
Art. 18. LAVORO A COTTIMO a) Tutti gli operai dovranno essere retribuiti a economia oppure a cottimo. Il cottimo potra' essere sia collettivo che individuale, a seconda delle possibilita' tecniche ed a seconda degli accordi che possono intercorrere fra le parti direttamente interessate. b) Ogni tariffa di cottimo deve garantire all'operaio di normale capacita' ed operosita' il conseguimento di un guadagno non inferiore al minimo di paga di categoria maggiorato della percentuale dell'8%. Tale condizione si presume adempiuta quando - qualora vi siano piu' operai lavoranti con la medesima tariffa di cottimo - detti operai abbiano realizzato un utile medio di cottimo non inferiore all'8%. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente comma per cause indipendenti dalla sua capacita' e volonta', la retribuzione gli verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. c) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente. Dovra' poi essere comunicata agli operai per i diversi cottimi, la quantita' del lavoro eseguito e il tempo impiegato. Tali comunicazioni dovranno essere in possesso degli operai perche' essi possano sempre computare con facilita' ed esattezza la propria retribuzione. Le tariffe cosi' stabilite, una volta superato il periodo di assestamento, non potranno essere variate. Solo quando siano attuate modifiche nelle condizioni di esecuzione del lavoro, si potra' procedere alla variazione delle tariffe di cottimo in proporzione delle variazioni di tempo che le modifiche stesse avranno determinato. Le variazioni di tariffe in tal caso dovranno intervenire entro un periodo di assestamento uguale a quello stabilito nel seguente capoverso. d) Il periodo di assestamento di cui sopra e', per i cottimi di lavorazione in serie, un mese. Nei casi di nuove lavorazioni speciali, il periodo di assestamento - da concordarsi fra le parti - potra' avere la durata massima, di 4 mesi, alla condizione che per il periodo oltre il primo mese venga garantita agli operai una retribuzione non inferiore all'80% del guadagno medio di cottimo realizzato nel trimestre precedente all'entrata in vigore delle tariffe provvisorie. Per i cottimi di breve durata, dovra' intendersi per periodo di assestamento quel lasso di tempo strettamente necessario perche' il cottimo si normalizzi. Per i cottimi ricorrenti si intende che il periodo di assestamento e' solo quello iniziale delle prima introduzione. e) Qualora gli operai interessati nell'ambito di una tariffa di cottimo subiscano nel complesso del guadagno medio orario di due quindicine - determinato in base a quanto fissato dal comma 1 del paragrafo b) - una diminuzione in confronto del guadagno medio orario realizzato nel quadrimestre precedente le parti interessate ne accerteranno le cause. Se risultera' che la discesa del guadagno sia stata determinata in tutto o in parte da cause non imputabili agli operai, si determinera' la quota di guadagno che dovra' venire reintegrata e l'azienda dovra' attuare gli opportuni provvedimenti per eliminare successivamente la discesa verificatasi. Non daranno luogo ai provvedimenti di cui sopra le variazioni di guadagno che derivassero dall'applicazione di nuove tariffe durante il periodo di assestamento, ai sensi del paragrafo precedente. f) Per guadagno medio orario complessivo di cottimo si intende il totale delle somme pagate per lavoro a cottimo nel periodo preso in esame, diviso per il totale delle ore di lavoro a cottimo compiuto nello stesso periodo. g) Ogni qualvolta in conseguenza dell'organizzazione del lavoro nell'azienda, un operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l'operaio stesso deve essere retribuito a cottimo. h) L'effettuazione del passaggio dal sistema di cottimo a quello di economia non dovra', rimanendo inalterate la condizione di lavoro e la produzione individuale, portare diminuzione di retribuzione. i) E' proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle loro dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra l'operaio e l'azienda e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 19
Art. 19. CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE Il pagamento delle retribuzioni verra' effettuato a settimana o a quattordicina o a quindicina o a mese, secondo le consuetudini della azienda. Eventuali variazioni del periodo di paga saranno preventivamente esaminate e verranno applicate dopo un preavviso di almeno 30 giorni. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, dovra' essere concesso un acconto quindicinale fino al 90% della retribuzione stessa. All'atto del pagamento della retribuzione verra' consegnata una busta o prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell'azienda, il nome dell'operaio, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonche' le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga, cottimo, contingenza, ecc.), l'elencazione delle trattenute o quanto altro disposto dalla [legge 5 gennaio 1953, n. 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1953-01-05;4). Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra, dovute all'operaio, oltre i 15 giorni; l'operaio potra' risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennita' di mancato preavviso. In casi particolari il predetto termine di 15 giorni potra' essere prolungato mediante accordo tra le parti interessate.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 20
Art. 20. DONNE ADIBITE A MANSIONI MASCHILI ; Il problema della parita' salariale tra uomo e donna verra' sottoposto a successivo esame come da protocollo aggiunto. Protocollo aggiunto Parita' salariale - Le parti, considerata la natura del problema e le sue ripercussioni, concordano di seguire un criterio di gradualita' nell'attuazione del principio della parita' salariale. Le parti si impegnano di incontrarsi entro 6 mesi dalla data della firma del presente contratto per l'ulteriore esame della questione. Per ora si conviene, in sede di revisione dei minimi tabellari di paga, di applicare un aumento, in cifra, eguale per gli uomini e per le donne, in relazione alle rispettive categorie, come risulta dalle tabelle stesse. Pertanto l'aumento della 1ª categoria uomini verra' praticato alla categoria maestre, quello della 2ª categoria uomini alle donne di 1ª categoria e cosi' di seguito.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 21
Art. 21. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Agli operai che, per ragioni di lavoro, vengono trasferiti in zone riconosciute malariche compete una speciale indennita' da fissarsi da parte delle rispettive organizzazioni sindacali locali. Le localita' da considerarsi malariche sono quelle riconosciute dalle competenti autorita' sanitarie, a norma delle vigenti disposizioni di legge. E' in facolta' del singolo operaio di non aderire al trasferimento in zona malarica e tale rifiuto non puo', di per se' solo, costituire motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 22
Art. 22. GRATIFICA NATALIZIA In occasione della ricorrenza natalizia l'azienda corrispondera', a titolo di gratifica natalizia, all'operaio ad economia 200 ore di retribuzione globale di fatto. Per i cottimisti tale retribuzione si intende riferita al guadagno medio delle ultime due quindicine o delle ultime quattro settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'azienda. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese intero.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 23
Art. 23. RECLAMI SULLA RETRIBUZIONE Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonche' sulla qualita' della moneta, dovra' essere fatta all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provvede perde ogni diritto per cio' che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli errori di pura contabilita' dovranno essere contestati dall'operaio entro un anno dal giorno del pagamento, affinche' il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze. In caso di contestazione sulla retribuzione e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione mensile e annuale, agli operai dovra' essere corrisposta in ogni caso la parte di retribuzione non contestata.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 24
Art. 24. FERIE L'operaio che abbia una anzianita' di 12 mesi consecutivi presso l'azienda in cui e' occupato avra' diritto, ogni anno, ad un periodo di ferie con la corresponsione della retribuzione giornaliera globale di fatto percepita - che per i cottimisti si intende riferita al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle ultime quattro settimane - in ragione di: 12 giorni lavorativi (pari a ore 96) per gli aventi anzianita' da uno a sette anni compiuti; 14 giorni lavorativi (pari a ore 112) per gli aventi anzianita' da oltre sette anni fino ai quattordici anni compiuti; 16 giorni lavorativi (pari a ore 128) per gli aventi un'anzianita' superiore ai quattordici anni. In caso di ferie collettive all'operaio che non ha maturato il diritto alle ferie, spettera' il godimento delle ferie retribuite in ragione di 1 giorno (8 ore) per ogni mese di servizio maturato. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni: a) all'operaio che abbia maturato il diritto alle ferie competera' il godimento delle ferie stesse; b) all'operaio che non abbia raggiunto il diritto alle ferie competera' il godimento di un giorno (8 ore) di ferie per ogni mese di anzianita' maturata dal precedente periodo feriale o dal giorno di assunzione. La frazione di mese non inferiore ai 15 giorni verra' ragguagliata a mese intero. In caso di impedimento al godimento delle ferie di cui alle predette lettere a) e b), verra' corrisposta all'operaio l'equivalente indennita' sostitutiva conteggiata silla retribuzione globale di fatto. Il periodo di ferie deve avere normalmente carattere continuativo ed il relativo pagamento dovra' essere fatto in via anticipata a chi ne fara' richiesta. L'epoca delle ferie sara' stabilita tenuto conto delle esigenze del servizio e dell'interesse degli operai. Non e' ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie o la non concessione delle stesse. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie; concorre pero' agli effetti della maturazione delle stesse. Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al trattamento economico, secondo i casi e nella misura prevista dall'art. 16, in aggiunta al trattamento di ferie, senza prolungamento delle stesse. Quando l'operaio venga richiamato in servizio durante il periodo delle ferie, l'azienda e' tenuta a usargli il trattamento previsto dall'art. 41, sia per il rientro in sede che per il ritorno alla localita' dove trascorreva le ferie.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 25
Art. 25. CONGEDO MATRIMONIALE Per il caso di matrimonio valgono le disposizioni di cui al contratto interconfederale 31 maggio 1941. Si conviene peraltro che la durata del congedo sara' di 10 giorni consecutivi, anche non lavorativi, e che all'operaio competera' un assegno matrimoniale pari all'importo di 60 ore di retribuzione oraria di fatto, restando a favore dell'azienda l'importo che verra' rimborsato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 26
Art. 26. TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO L'assenza per malattia deve essere comunicata dall'operaio all'azienda entro il secondo giorno, salvo caso di giustificato impedimento. Alla comunicazione fara' seguito, entro il terzo giorno dall'inizio della malattia, l'invio del certificato medico della prima visita salvo casi di forza maggiore. L'azienda potra' far controllare da un medico di sua fiducia lo stato di malattia in ogni sua fase. In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia od infortunio l'operaio, non in prova, avra' diritto alla conservazione del posto per un periodo di: mesi 6 (sei) in caso di anzianita' nella stessa azienda fino a 5 anni; mesi 8 (otto) in caso di anzianita' nella stessa azienda oltre i 5 anni. Qualora la prosecuzione della malattia o dell'infortunio oltre i termini di cui al comma 3° del presente articolo non consenta all'operaio di riprendere servizio od avvenga la risoluzione del rapporto di lavoro, l'operaio avra' diritto all'indennita' sostitutiva del preavviso, all'indennita' di anzianita', di cui agli articoli 44 e 45 del presente contratto, ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia ed alle altre sue eventuali spettanze. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di anzianita'. L'operaio che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia o di infortunio non si ripresenti al lavoro sara' considerato dimissionario. Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia. Pur i tubercolotici assistiti in regime assicurativo valgono le norme di legge vigenti in materia. La conservazione del posto oltre i limiti stabiliti dal terzo comma del presente articolo non comporta riconoscimento di anzianita'.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 27
Art. 27. TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E PUERPERIO Per la tutela fisica ed economica dell'operaia durante lo stato di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle norme di legge e relativo Regolamento.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 28
Art. 28. SERVIZIO MILITARE Il caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e' disciplinato dal [D.L. del C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legge:1946-09-13;303), a norma del quale il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo di servizio militare e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Detto periodo e' considerato utile come anzianita' di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'art. 44 sull'indennita' di anzianita' e sempreche' l'operaio non si dimetta prima dello scadere dei sei mesi dal giorno in cui ha ripreso il lavoro. Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto, oltreche' alla conservazione del posto, al trattamento previsto dalle disposizioni in vigore all'atto dei richiamo. Tanto nel caso di chiamata di leva quanto in quello di richiamo l'operaio e' tenuto a presentarsi all'azienda entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare; in difetto l'operaio puo' essere dall'azienda considerato dimissionario.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 29
Art. 29. DISCIPLINA AZIENDALE Nella esecuzione del lavoro l'operaio e' tenuto ad osservare le istruzioni ricevute, svolgendo la propria opera con la dovuta diligenza. L'azienda portera' a conoscenza dell'operaio le persone dalle quali dipende ed alle quali rivolgersi in caso di necessita'. In tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro lo operaio dipende dai suoi superiori, come previsto dall'organizzazione interna aziendale. L'operaio deve osservare rapporti di urbanita' e di subordinazione verso i superiori nonche' di cordialita' verso i compagni di lavoro. Sara' cura dei superiori improntare i rapporti con i dipendenti a sensi di urbanita', avendo sempre riguardo alla dignita' e alla personalita' del lavoratore.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 30
Art. 30. COMMISSIONI INTERNE E DELEGATI D'IMPRESA Per i compiti delle Commissioni interne o dei Delegati d'impresa - eletti nelle aziende - si richiama la disciplina interconfederale vigente in materia.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 31
Art. 31. REGOLAMENTO INTERNO La' dove esiste, o fosse in seguito redatto dall'azienda, un regolamento interno, le norme dello stesso, sotto pena di nullita', non potranno essere in contrasto con quelle previste dal presente contratto e con le norme interconfederali vigenti sui compiti delle Commissioni interne; dovra' essere osservato dalle maestranze ed esposto in luogo chiaramente visibile.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 32
Art. 32. PERMESSI Di ENTRATA E DI USCITA Durante il lavoro nessun operaio potra' allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potra' lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato. Salvo speciale permesso, non e' consentito all'operaio di entrare o di trattenersi nello stabilimento in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai sospesi o licenziati. All'operaio che ne faccia domanda, per improrogabili giustificate necessita', saranno concessi dei brevi permessi della durata richiesta. Normalmente il permesso deve essere chiesto nella prima ora di lavoro.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 33
Art. 33. ASSENZE Tutte le assenze devono essere giustificate. Ogni assenza non giustificata o non permessa dalla Ditta e' passibile di punizione ai sensi delle disposizioni sulle sanzioni disciplinari. Le giustificazioni devono essere presentate entro il mattino del giorno successivo a quello di assenza, salvo casi di giustificato impedimento. In caso di malattia l'operaio e' obbligato ad avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza, salvo caso di giustificato impedimento. L'azienda potra' fare constatare la malattia dal proprio medico.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 34
Art. 34. ASPETTATIVE PER CARICHE PUBBLICHE O SINDACALI All'operaio che dimostri di essere chiamato a ricoprire cariche pubbliche o sindacali, e' concessa una aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni complessivamente. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna, mentre decorre l'anzianita' ai soli effetti dell'indennita' di anzianita'.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 35
Art. 35. PERMESSI PER CARICHE SINDACALI Agli operai che siano membri di organi direttivi di Organizzazioni sindacali nazionali, provinciali o comunali, saranno concessi brevi permessi per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale o comunque pregiudizievoli all'andamento del lavoro. Le attribuzioni delle qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli Industriali, alla azienda a cui il lavoratore appartiene.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 36
Art. 36. VISITE D'INVENTARIO E DI CONTROLLO L'operaio non puo' rifiutarsi alla visita d'inventario che per ordine dell'azienda venisse fatta agli oggetti affidatigli o a visita personale di controllo all'uscita dai locali dell'azienda. Alle operaie la visita sulla persona non puo' essere compiuta se non in locale appartato ed esclusivamente con l'intervento di personale femminile idoneo a tale delicato incarico.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 37
Art. 37. CONSEGNA, CONSERVAZIONE E INDENNITA' D'USO DEGLI UTENSILI E MATERIALI Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrenti l'operaio dovra' farne richiesta all'incaricato dell'azienda. Egli e' responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio. Qualora non vi provvedesse puo' essergli addebitato, sulla liquidazione, l'importo relativo alle cose non riconsegnate. E' preciso obbligo dell'operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i modelli e disegni ed in genere tutto quanto e' a lui affidato. D'altra parte l'operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli: in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilita' informandone tempestivamente, pero', la direzione della azienda. L'operaio rispondera' delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione, che siano imputabili a sua colpa o negligenza. L'operaio non puo' apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza averne avuta autorizzazione da chi di dovere. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente da' diritto all'azienda di rivalersi per i danni avuti. Qualora l'operaio fosse autorizzato ad usare utensili di sua proprieta' per il disimpegno delle sue mansioni nell'azienda, avra' diritto ad una indennita' in denaro da concordarsi fra le parti. L'operaio deve interessarsi per far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprieta' onde poterli riesportare dallo stabilimento. Gli utensili e gli arnesi di lavoro in dotazione non potranno essere asportati dall'operaio o comunque utilizzati salvo espressa concessione della direzione dell'azienda. E' fatto divieto di sottrarre o ricopiare forme, modelli e disegni.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 38
Art. 38. TRATTENUTE PER RISARCIMENTO DANNI Il danno che comporta risarcimento, verificatosi per colpa dell'operaio, non appena venuto a conoscenza del datore di lavoro dovra' da questi essere contestato all'operaio che lo ha causato, con l'indicazione del relativo importo di cui si chiede il risarcimento. L'ammontare del risarcimento sara' determinato in relazione all'entita' del danno arrecato e alle circostanze in cui si e' verificato. Qualora vi sia contestazione da parte dell'operaio, si seguira' la procedura prevista, dall'art. 54. Le trattenute per l'ammontare accertato per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione non subisca riduzione superiore al 12% del suo importo, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nella quale ipotesi si seguono le disposizioni di legge in materia.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 39
Art. 39. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Tanto l'azienda, come l'operaio sono tenuti alla osservanza delle norme di legge e delle disposizioni emanate dagli organi competenti relative alla tutela della igiene e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie nel campo del lavoro. A titolo esemplificativo: le macchine devono essere provviste dei necessari dispositivi di protezione; quelle adibite a lavorazione producente polvere, delle bocche di aspirazione; i locali devono essere in normali condizioni di aerazione, pulizia, illuminazione e riscaldamento e assicurare conveniente spazio in relazione al numero degli operai.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 40
Art. 40. ABITI DI LAVORO Qualora la ditta disponga per l'adozione di una speciale tenuta di lavoro, essa deve fornirla sostenendo a proprio carico le spese relative in ragione dell'80%. Per le lavorazioni le quali, data la loro natura, comportano una particolare usura degli indumenti di lavoro, le aziende forniranno agli operai interessati tali indumenti o eventuali mezzi sostitutivi. Sara' in facolta' dell'azienda di richiedere all'operaio un concorso nella spesa nella misura del 20%. L'obbligo del concorso dell'azienda verra' meno qualora il rapporto di lavoro venga comunque risolto entro tre mesi dalla data di assunzione.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 41
Art. 41. TRASFERTE Agli operai temporaneamente incaricati di prestazioni di servizio fuori del luogo ove ha sede lo stabilimento presso il quale sono in forza, sara' rimborsato l'importo delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio nei limiti della normalita', liquidate in base a nota documentata, salvo su richiesta dell'operaio, accordi forfettari fra le parti interessate. Le ore di effettivo viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore; le ore di effettivo viaggio eccedenti le 8 ore saranno compensate con il 50% della retribuzione normale. Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi. L'importo approssimativo delle spese di cui al primo comma dovra' essere anticipato dal datore di lavoro all'operaio, salvo conguaglio alla fine della trasferta.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 42
Art. 42. TRASFERIMENTI All'operaio che sia trasferito per ordine dell'azienda da uno stabilimento all'altro della stessa ditta e sito in diversa localita', sempreche' tale trasferimento porti, come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verra' corrisposto l'importo, previamente concordato con l'azienda, della spesa per i mezzi di trasporto per se' e familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre, quale indennita' di trasferimento, gli verra' corrisposta, se capo-famiglia, una somma pari a 200 ore di normale retribuzione, se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento, una somma pari a 100 ore di normale retribuzione. Nel caso in cui l'azienda metta a disposizione nella nuova residenza l'alloggio in condizioni di abitabilita', dette indennita' saranno ridotte alla meta'. Qualora, in relazione al trasferimento, l'operaio, per effetto dell'anticipata risoluzione del contratto di affitto - sempre che questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso o dei singoli contratti di fornitura domestica (gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi resteranno a carico dell'azienda. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritte, qualora ne derivi la risoluzione del rapporto di lavoro, all'indennita' di anzianita', al preavviso o alla relativa indennita' sostitutiva, ai ratei maturati delle ferie e della gratifica natalizia e alle eventuali altre spettanze.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 43
Art. 43. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio, non in prova, e le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana, mediante preavviso di 6 giorni (48 ore). L'azienda puo' esonerare dal lavoro l'operaio in qualunque giorno successivo al preavviso, corrispondendogli l'intera retribuzione globale di fatto per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso. In caso di dimissioni senza preavviso, l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato. Il periodo di preavviso non puo' coincidere con il periodo di ferie. Il periodo di preavviso si computa agli effetti della anzianita'. Nel caso che al termine del periodo di preavviso sia richiesta all'operaio l'ulteriore prestazione di lavoro dovra' essere dato, all'operaio stesso, altro preavviso prima di poter procedere al licenziamento. A richiesta dell'operaio, l'azienda concedera' permessi per la ricerca di altra occupazione.
CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 44
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)