DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1433

Type DPR
Publication 1960-09-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori, Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959, e ralative tabelle, per gli operai addetti alla industria, delle calzature, pantofole e tomaie, stipulato tra l'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Abbigliamento; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Abbigliamento; Visto l'accordo aggiuntivo 25 luglio 1959, per la regolamentazione del lavoro a domicilio nell'industria calzaturiera, stipulato tra le medesime parti di cui ai contratto predetto, ed a questo allegato; Visto l'accordo 3 luglio 1947, relativo alla istituzione della indennita' di mensa per i dipendenti dell'industria delle calzature, stipulato tra l'Associazione Nazionale Calza uffici italiani e la Federazione italiana Lavoratori Abbigliamento; al quale ha aderito, in data 1 settembre 1950, la Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto l'accordo 31 marzo 1953, modificativo dello accordo 3 luglio 1947, relativo all'indennita' di mensa per i dipendenti dell'industria delle calzature, stipulato tra l'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani e la Federazione I aliana Lavoratori Abbigliamento, la Federazione Unitaria italiana Lavoratori Abbigliamento; e, in pari data, tra la Associazione Nazionale Calzaturifici italiani e la Federazione Nazionale Lavoratori Abbigliamento; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 59 del 31 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita'; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 25 luglio 1959 e gli accordi 3 luglio 1947 e 31 marzo 1953, relativi ai dipendenti della industria delle calzature, pantofole e tomaie, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dal contratto medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti la produzione delle calzature, pantofole e tomaie.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 57. - VILLA

CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 25 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLE CALZATURE Addi' 25 luglio 1959 in Milano, presso la sede dell'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani (A. N.C.I). tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI (A. N.C. I.) rappresentata dal suo Presidente cav. del lavoro Carlo Forzinetti, assistito dal rag. Carlo Gallioli, Direttore dell'Associazione stessa, e dal rag. Amleto Lombardi; con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei signori: rag. Marco Trolli, Vice Presidente dell'A.N.C.I., cav. Ernesto Battistini, rag. Ettore Bergamaschi, comm. Benedetto Bertolini, Ottorino Rossi, dott. Gastone Carini, Pietro Ferrara, comm. Antonio Finozzi, comm. Angelo Lualdi, cavaliere Bruno Magli, Pietro Mattiello, dott. Giuseppe dott. Antonio Pedato, dott. Giorgio Piacentini, dott. Silla Pilati, cav. de cav. Ugo Rangoni, ing. Pierfranco Ricotti, dott. Achille Rossi, cav. dell'av. Attilio Rossi, dott. Dioilo Stefani, Carlo Zaffaroni; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona del signor dottore Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale, sig. Remo Savio, e dai Segretari Nazionali, on. Giuseppina Palumbo e sig. Carlo Polliotti; con l'intervento, in rappresentanza dei sindacati provinciali, dei sigg. Angelo Massoni, Arsiero Blasi, Franco Guazzoni, Tullio Minguzzi, Alessandro Skuk, Giorgio Pacini, Nello Randi, Ario Mantovani, Maria Guerra, Anita Malavasi, Gianni Veratelli, Isabella Milanesi; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dott. Eugenio Giambarba; la FEDERAZIONE UNITARIA ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (F.U.I.L.A.) rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff. Silvio Ascari e dai Segretari Nazionali: cav. Giuseppe Bossati, Carlo Faverio; e dai signori: cav. Maria Gherra e dott. Loris Boldrini; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei signori: Elio Angelozzi, Landoni Luigi, Enrico De Carli Vincenzo Del Pietro-, Michelangelo Lamcra, Franco Manzella, Mario Zenoni, Piero Russo e Lorenzo Cadamuro, e dei lavoratori Angelo Bonacorsi, Bruno Gianotti, Maria Saibene, Vincenzo Scivoletto, Paolo Villa e Nando Seccastina: e con l'assistenza della, CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI nelle persone del suo Segretario Generale Aggiunto dott. Dionigi Coppo e del Segretario Sindacale dott. Paolo Cavezzali; e l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI ABBIGLIAMENTO (U.I.L.A.) rappresentata dal SUo Segretario Nazionale Responsabile sig. Adolfo Di Marino e dai Segretari Nazionali signori Erminio Fantinelli e Gaetano De Jesu; con l'intervento, in rappresentanza dei Sindacati Provinciali, dei signori: Lorenzo Porta, Mario Borgianni', Mario Longhi Augusto Sciarini, Pietro Cavallero;, Mario Vanin, Bennici Lauretta, Giuseppe Della Bella, Ettore Seghi, Aida Colombini. Addi' 25 luglio 1939 in Milano, presso la sede dell'Associazione Nazionale Calzaturifici italiani tra l'ASSOCIAZIoNE NAZIONALE CALZATURIFICI ITALIANI (A.N.C.I.) rappresentata dal suo Presidente cav. del lavoro Carlo Forzinetti, assistito dal rag. Carlo Gallioli, Direttore dell'Associazione stessa, e dal rag. Amido con l'intervento, in rappresentanza delle aziende industriali, dei signori: rag. Marco Trolli, Vice Presidente dell'A.N.C.I., cavi. Ernesto Battistini, rag. Ettore Bergamaschi, comm. Benedetto Bertolini, Ottorino Dossi, dott. Gastone Carini, Pietro Ferrara, comm. Antonio Finozzi, comm. Angelo Luandi, cavaliere Bruno Magli, Pietro Mattiello, dott. Giuseppe Morelli, dott. Ermes Pasquali, dott. Antonio Pedata, dott. Giorgio Piacentini, dott'. Silla Pilati, cav, dell'av. Ugo Rangoni, ing. Pierfranco Ricotti, dott. Achille Rossi, cav. dell'av. Attilio Rossi, avv. Piero Rossi, dott. Dino Stefani, Carlo Zaffaroni; e con l'assistenza della CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA nella persona del signor dottore Mario Binaghi; e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ABBIGLIAMENTO, rappresentata per delega dal sig. Bruno Scheggi, Delegato Confederale per l'Alta. Italia della Confederazione italiana dei Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.); e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che producono calzature, pantofole e tomaie di qualsiasi genere e tipo - prodotte a macchina, a mano o miste - nonche' dalle fabbriche di calzature di gomma non annesse agli stabilimenti per la produzione della gomma. Art. 1. ASSUNZIONE - DOCUMENTI DI LAVORO RESIDENZA E DOMICILIO L'assunzione degli operai deve essere fatta in conformita' alle norme di legge sul collocamento. L'assunzione verra' normalmente comunicata per iscritto all'interessato, specificando: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui viene assegnato e la, relativa retribuzione; 3) la localita' di prestazione del lavoro. All'atto dell'assunzione, l'interessato e' tenuto a presentare i seguenti documenti: 1) carta d'identita' o documento equipollente; 2) libretto di lavoro; 3) tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da disposizione di legge; 4) libretto per l'assistenza di malattia in quanto le sia gia' in possesso; 5) titoli di preparazione professionale in quanto ne sia gia' in possesso; certificato penale di data non anteriore a 3 mesi se richiesto dall'Azienda; 7) documenti necessari per fruire degli assegni familiari. L'azienda dovra' rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e' tenuto a comunicare all'azienda la propria residenza e domicilio e a notificarne i successivi cambiamenti. All'atto dell'assunzione l'azienda e' tenuta a consegnare all'operaio copia del presente contratto di lavoro e dell'eventuale regolamento interno. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro la azienda e' tenuta a restituire all'operaio tutti i documenti di lavoro debitamente aggiornati. In caso di impedimento, detta restituzione dovra' avvenire entro i 5 giorni successivi ed intanto l'azienda rilascera' all'operaio interessato una dichiarazione che possa servire all'operaio stesso per contrarre eventuale nuovo rapporto di lavoro. L'operaio rilascera' ricevuta dei documenti avuti in restituzione.

CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 2

Art. 2. ASSUNZIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI Per l'assunzione al lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge. Per l'assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni. Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della [legge 26 aprile 1934, n. 653](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1934-04-26;653), nonche' le disposizioni contenute nel [R. D. 7 agosto 1936, n. 1720](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1936-08-07;1720) - e successive modifiche ed aggiornamenti delle predette leggi e decreti - relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione della legge stessa.

CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 3

Art. 3. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 4

Art. 4. PERIODO DI PROVA. L'assunzione al lavoro di ogni operaio puo' essere fatta per un periodo iniziale di prova della durata di 6 giornate lavorative, con reciproca facolta' di rescindere, entro tale termine, senza preavviso ne' indennita', il rapporto di lavoro. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a 15 giornate lavorative e l'accordo deve risaltare da atto scritto. L'operaio mantenuto al lavoro oltre la scadenza del periodo di prova si intende confermato in servizio. L'operaio che non sia confermato in servizio o si dimetta ha diritto al pagamento delle ore di lavoro compiute, conteggiate sulla base della retribuzione fissata all'atto dell'assunzione; comunque la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo contrattuale della categoria nella quale l'operaio ha prestato la propria opera. Nei confronti dell'operaio confermato in servizio il periodo di prova va computato a tutti gli effetti contrattuali.

CCNL 25 luglio 1959 operai addetti all'industria delle calzature-art. 5

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