DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1435
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 giugno 1958, e relative tabelle, per i lavoratori addetti all'industria del freddo, stipulato tra l'Associazione frigorifera italiana, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione italiana Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari; e, in pari data, tra l'Associazione Frigorifera italiana e la Federazione Nazionale Lavoratori dell'Alimentazione;
Visto l'accordo per l'istituzione dei Collegi tecnici provinciali e nazionali per assegnazioni di categoria degli impiegati dell'industria alimentare e per l'attribuzione della qualifica impiegatizia, allegato al predetto contratto;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 71 del 13 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 giugno 1955, relativo ai lavoratori addetti all'industria del freddo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese per la produzione del ghiaccio e della neve e per l'esercizio delle celle e degli ambienti frigoriferi.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 60. - VILLA
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 1
CONTRATTO NAZIONALE DELL'11 GIUGNO 1958 PER I LAVORATORI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEL FREDDO in Roma, addi' 11 giugno 1958. tra l'ASSOCIAZIONE FRIGORIFERA ITALIANA, rappresentata dal Consigliere cav. Pietro Ghezzi e dal dott. Cesare Martin, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Danilo Pucci e la F.I.L.I.A. rappresentata dal sig. Peppino Dall'Aglio, Segretario Generale, e la F.U.L.P.I.A., rappresentata dal Segretario Generale Ugo Zino, e la U.I.L.I.A. rappresentata dal Segretario Responsabile Nazionale sig. Ferruccio Bigi. in Roma addi' 11 giugno 1958 l'ASSOCIAZIONE FRIGORIFERA ITALIANA, rappresentata dal Consigliere cav. Pietro Ghezzi e dal dott. Cesare Martin con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Danilo Pucci e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI DELL'ALIMENTAZIONE, CISNAL, rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Francesco Nardeschi assistito dal sig. Verledo Guidi si e' stipulato il presente contratto di lavoro che disciplina i rapporti fra le aziende esercenti la produzione del ghiaccio e della neve, l'esercizio di celle ed ambienti frigoriferi, ed i lavoratori in esse occupati. Art. 1. AFFISSIONE DEL CONTRATTO Copia del presente contratto dovra' essere affissa in modo ben visibile.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' effettuata tramite i competenti Uffici di collocamento in conformita' delle norme di legge.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 3
Art. 3. DOCUMENTI Per essere assunto l'operaio dovra' presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento di identificazione; 2) libretto di lavoro e certificato di cui all'art. 6 della Parte IV, Comune; 3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali, ove ne sia gia' provvisto; 4) stato di famiglia se capo famiglia. Inoltre e' in facolta' dell'azienda richiedere all'operaio il certificato penale di data non anteriore a tre mesi. L'operaio dovra' pure dichiarare la sua residenza impegnandosi a segnalare al datore di lavoro gli eventuali cambiamenti.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 4
Art. 4. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro e' sempre fatta per un periodo di prova di giorni 6 che potra' prolungarsi, d'accordo fra le parti, non oltre in ogni caso 12 giorni lavorativi. Durante il periodo di prova la retribuzione non puo' essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio e' stato assunto. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne' di indennita'. L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni offertegli lascera' senz'altro l'azienda ed avra' diritto al pagamento delle ore di lavoro compiuto. L'operaio che, trascorso il periodo di prova, venga confermato o comunque non venga disdetto, si intendera' assunto in servizio a tutti gli effetti dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia' superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 5
Art. 5. COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE Al termine del periodo di prova il datore di lavoro comunichera' per iscritto agli operai confermati in servizio: 1) la data di assunzione; 2) la categoria assegnata e le mansioni affidategli; 3) il trattamento economico.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 6
Art. 6. VISITA MEDICA L'azienda potra', in qualsiasi momento, sottoporre l'operaio a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda stessa.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 7
Art. 7. PRECEDENZE Nelle assunzioni verra' data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalle leggi in vigore, alla moglie o ai figli dell'operaio deceduto durante il rapporto di lavoro qualora lo richiedano particolari necessita' familiari e sempre che questi abbiano i requisiti e la idoneita' necessari. L'esercizio di tale precedenza dovra' essere richiesto entro un anno dall'avvenuto decesso.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 8
Art. 8. DONNE E FANCIULLI L'ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne e dai fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge. In particolare si richiamano le disposizioni legislative contenute nell'art. 11 della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 9
Art. 9. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con un massimo di otto ore giornaliere o 48 settimanali con le eccezioni e le deroghe relative. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario normale di lavoro e' fissato in 60 ore settimanali, ripartito in non piu' di dieci ore giornaliere, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze per i quali valgono le norme interconfederali. L'orario di lavoro sara' affisso nello stabilimento in luogo visibile.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 10
Art. 10. RIPOSO PER I PASTI Nelle aziende in cui l'orario normale di cui all'articolo 9 viene effettuato in due riprese, dovra' essere concessa non meno di una ora di sosta per la consumazione dei pasti. Agli operai che effettuino l'orario continuato di 8 ore, e' concesso di consumare i pasti sul luogo di lavoro.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 11
Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe autorizzate dalla legge.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 12
Art. 12. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per lavoro straordinario si intende il lavoro prestato in ore eccedenti l'orario normale di cui all'art. 9. Il lavoro straordinario non deve essere abituale e normalmente non potra' superare le due ore giornaliere, e le 12 settimanali (Vedi tabella delle maggiorazioni n. 1). Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare, nei limiti di cui sopra, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per le industrie a carattere stagionale, nei periodi di intenso lavoro, e' ammesso di derogare alla norma di cui al secondo comma. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle 22 alle 6 (Vedi tabella delle maggiorazioni n. 5). Nel caso in cui l'operaio che effettua il lavoro notturno (dalle 22 alle 6) prosegua la prestazione in orario straordinario, le ore di lavoro successive alle 6 antimeridiane, saranno retribuite come straordinario notturno. (Vedi tabella delle maggiorazioni n. 6). Per lavoro festivo si intende quello effettuato nei giorni destinati al riposo settimanale. (Vedi tabella delle maggiorazioni n. 2). Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana a norma di legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo dovra' essere preventivamente autorizzato dalla Direzione. Tabella delle maggiorazioni 1) Lavoro straordinario diurno.................. 25 % 2) Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo)................................ 40 % 3) Lavoro straordinario festivo oltre le otto ore.......................................... 45 % 4) Lavoro eseguito nelle festivita nazionali e infrasettimanali............................. 40 % 5) Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non com- preso i turni................................ 30 % 6) Lavoro straordinario notturno................ 40 % 7) Lavoro a turni notturni...................... 12 % 8) Lavoro straordinario dei turnisti in aggiun- ta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22...................................... 30 % Le dette percentuali di maggiorazione saranno calcolate sugli elementi della paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito piu' contingenza), esclusa la indennita' speciale. Le dette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 13
Art. 13. GIORNI FESTIVI E FESTIVITA' INFRASETTIMANALI Si considerano giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensative di cui all'art. 12; b) le seguenti festivita' infrasettimanali: 1) Capodanno - 1 gennaio 2) Epifania - 6 gennaio 3) S. Giuseppe - 19 marzo 4) Lunedi di Pasqua - mobile 5) Ascensione - mobile 6) Corpus Domini - mobile 7) SS. Pietro e Paolo - 29 giugno 8) Assunzione - 15 agosto 9) Ognissanti - 1 novembre 10) Immacolata Concezione - 8 dicembre 11) Natale - 25 dicembre 12) S. Stefano - 26 dicembre. Per il trattamento delle festivita' infrasettimanali di cui al punto b) valgono le norme di legge. c) Il giorno del Santo Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Limitatamente alla festivita' del S. Patrono qualora essa coincida con la domenica o con altra giornata festiva, le Associazioni Territoriali degli Industriali ed i Sindacati Provinciali di categoria dei Lavoratori determineranno, di comune accordo, entro il mese di gennaio di ciascun anno, la sua sostituzione con altra giornata. In caso di prestazione di lavoro nella festivita' del S. Patrono sara' corrisposta, oltre alla retribuzione prevista per le festivita' infrasettimanali, la intera paga di fatto (paga base piu' eventuali aumenti di merito, piu' contingenza, piu' indennita' speciale) per le ore lavorate senza la maggiorazione del lavoro festivo. Nel caso di assenza dovuta a malattia o infortunio, nei giorni festivi di cui ai punti b) e c), l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato malato od infortunato.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 14
Art. 14. FESTIVITA' NAZIONALI Si considerano come festivita' nazionali quelle riconosciute per tali dallo Stato. Per il trattamento economico restano ferme le norme di legge e gli accordi interconfederali in materia.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 15
Art. 15. SOSPENSIONI DEL LAVORO La sospensione del lavoro per riduzione o interruzione di attivita' quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianita' a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 16
Art. 16. INTERRUZIONI DEL LAVORO In caso di interruzioni di breve durata a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volonta' dell'operaio, nel conteggio della paga non si terra' conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata. In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, i 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga l'operaio nello stabilimento, questi avra' diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza. Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 17
Art. 17. RECUPERI E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti interessate purche' esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e si effettui entro 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e' avvenuta l'interruzione.
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 18
Art. 18. DETERMINAZIONE CATEGORIE Per l'esatta classificazione delle categorie degli operai, si fa riferimento all'accordo aggiuntivo che fa parte integrante del presente contratto (vedi Parte V Accordo Aggiuntivo).
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 19
Art. 19. APPRENDISTATO E' apprendista colui che viene assunto in eta' fra i 14 ed i 18 anni per acquistare la capacita' necessaria per diventare operaio qualificato attraverso il tirocinio praticato ed una preparazione teorica. E' consentita l'assunzione di tale personale apprendista fin ad una eta' massima di 20 anni. Per gli apprendisti che abbiano gia' effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a tre mesi consecutivi presso altre aziende, con lavorazioni similari esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali debbono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato cosi' compiuto verra' computato ai fini della durata dell'apprendistato stesso, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 12 mesi. Nel caso in cui la interruzione di cui sopra sia dovuta a chiamata alle armi per servizio militare di leva (ferme restando le norme di cui all'art. 35) la interruzione stessa sara' pari alla durata del servizio militare per obblighi di leva. I giovani sono ammessi all'assunzione in qualita' di apprendista fino alle eta' massime sopra indicate, salvo che non risulti applicabile il comma precedente. La durata dell'apprendistato non potra' superare i tre anni. L'apprendista di eta' superiore ai 17 anni, che abbia compiuto la meta', del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova d'arte ed, in caso di risultato positivo, avra' diritto al passaggio alla rispettiva categoria. Il datore di lavoro ha il dovere: a) di curare, e di far curare dai suoi dipendenti l'addestramento pratico dell'apprendista; b) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che e' oggetto dell'apprendistato; c) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perche' frequenti i corsi per la sua formazione professionale, ai sensi degli [articoli 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art16) e [17 della legge 19 gennaio 1955, n. 25](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1955-01-19;25~art17).
CCNL dell' 11 giugno 1958 lavoratori addetti all'industria del freddo Parte I-art. 20
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