DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1443

Type DPR
Publication 1960-10-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 marzo 1958, e relative tabelle per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, stipulato tra la Associazione italiana tra i Fabbricanti di Carta e Cartoni, l'Associazioni dei Fabbricanti di Carta ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione sindacale Interaziendale - Intersind e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana del Libro, con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria, con l'assistenza della Unione italiana del lavoro; e in pari data, tra l'Associazione italiana tra i Fabbricanti di Carta e Cartoni, l'Associazione dei Fabbricanti di Carta ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind e la Federazione italiana Lavoratori Carta e Stampa, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 30 del 25 febbraio 1960 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 marzo 1958 per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, libra vulcanizzata e presfibra.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960

Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 63. - VILLA

CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 28 MARZO 1958 PER LE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E CARTONE, DELLA CELLULOSA, PASTA LEGNO, FIBRA VULCANIZZATA E PRESFIBRA Addi' 28 marzo 1958 in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA TRA I FABBRICANTI DI CARTA E CARTONI, con sede in Milano, rappresentata dal suo Presidente rag. Francesco Donvito, assistito dal Segretario dott. Francesco Cimino l'ASSOCIAZIONE DEI FABBRICANTI DI CARTA ED AFFINI, CON SEDE IN ROMA, rappresentata dal suo Presidente signor Guglielmo Turini, assistito dal Segretario dott. Giannetto Vivarelli con l'intervento di una delegazione di industriali e con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, rappresentata dal dott. Filippo Bazzanti e dal dott. Mario Milano la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND, rappresentata dal Responsabile Cesare Brano e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI, rappresentata dal suo Segretario responsabile sig. Giovanni Valdarchi e dai Segretari nazionali signori Giorgio Pavanetto e Francesco Arcese, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai sigg. Antonio Badaracchi, Margherita Barale, Otello Biondi, Domenico Caramello, Cesarino Ferretti, Lodovico Formaggi, Giuseppe Foresto, Giuseppe Gibellini, Luigi Golin, Enzo Guerrieri, Rubens La Vedova, Giovanni Mascheroni, Umberto Nardo, Dante Pantano, Pier Luigi Perotta, Giuseppe Rainoni, Francesco Repossi, Italo Rolando, Giuseppe Santarcangelo, Goffredo Spari e con l'assistenza della Confederazione generale italiana del Lavoro, rappresentata dal Segretario senatore Renato Bitossi la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO, rappresentata dal Segretario nazionale Ruggero Malegori, assistito dal Segretario sindacale Carmelo Formica e dal dott. F. Saverio Rinaldi e dal vice Segretario sindacale Tommaso Jacovelli, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai sigg. Francesco Clerico, Lamberto Coccia, Alfredo Giampietro, Luigi Gualino, Pietro Guerrini, Giovanni Maggio, Giuseppe Manno, Ermanno Riccioni, Giuseppe Settanni, Antonio Tarquinio e con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori, rappresentata dal Segretario generale aggiunto dott. Bruno Storti e dal sig. Ettore Azais la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA E CARTARIA, rappresentata dal Segretario responsabile sig. Ruggero Ravenna e dal vice Segretario Orazio Antonioni, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai sigg. Franco Godio, Remo Guidacci, Dante Marconi, Settimio Frigio e con l'assistenza dell'Unione italiana del lavoro, rappresentata dal dott. Raffaele Vanni e dal sig. Tullio Repetto Addi' 28 marzo 1958 in Roma, l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI FABBRICANTI DI CARTA E CARTONI, con sede in Milano, rappresentata dal suo Presidente rag. Francesco Donvito, assistito dal Segretario dott. F. Cimino l'ASSOCIAZIONE DEI FABBRICANTI DI CARTA ED AFFINI, CON sede in Roma, rappresentata dal suo Presidente signor Guglielmo Turini, assistito dal Segretario dott. G. Vivarelli con l'intervento di una delegazione di Industriali e con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, nella persona del dott. Mario Rossi la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND, rappresentata dal Responsabile dott. Cesare Bruno e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CARTA E STAMPA, rappresentata dal suo Segretario nazionale sig. Marino Tilli e con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL) rappresentata dal Segretario confederale comm. Enrico Bruni, assistito dai Capo Ufficio sindacale confederale signor Verledo Guidi si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per i lavoratori da esse dipendenti. Art. 1. SFERA DI APPLICABILITA DEL CONTRATTO Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per tutti i lavoratori (operai, intermedi ed impiegati) da esse dipendenti.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 2

Art. 2. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli derivanti dagli accordi interconfederali vigenti per l'industria.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 3

Art. 3. REGOLAMENTO INTERNO D'AZIENDA Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente

CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 4

Art. 4. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrita' e l'igiene dell'ambiente curandone l'aerazione, la pulizia, l'illuminazione e, ove possibile, il riscaldamento e cio' ai sensi di legge.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 5

Art. 5. CARICHE SINDACALI Ai lavoratori (operai, intermedi ed impiegati) che sono membri delle Commissioni esecutive delle organizzazioni provinciali o comunali dei lavoratori e del Comitato direttivo delle sezioni territoriali delle Federazioni di categoria dei lavoratori saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene dalle organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali. Per i segretari provinciali, regionali e nazionali delle Federazioni di categoria, che ne facciano richiesta, con un preavviso di almeno due mesi, il rapporto di lavoro potra' essere sospeso sino ad un massimo di due anni senza che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale e sempreche', in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 6

Art. 6. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascuno istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro. La previdenza e l'indennita' di licenziamento per gli impiegati, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 7

Art. 7. CONTROVERSIE Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione alla applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione della azienda tramite la Commissione interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 8

Art. 8. DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 9

Art. 9. DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha decorrenza dal 1 aprile 1958 ed avra' durata sino al 31 marzo 1960. Da tale data il contratto stesso si intendera' rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti stipulanti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con R.R.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 1

Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai e' regolata dalle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali. Le norme previste dal presente contratto si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, salvo quelle norme che presuppongono il contratto a tempo indeterminato (preavviso, ecc.).

CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 2

Art. 2. DOCUMENTI Per l'assunzione, l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti personali: 1) libretto di lavoro; 2) tessera o libretto di assicurazione; 3) stato di famiglia (per i capo famiglia); 4) carta di identita' o documento equipollente; 5) eventuale titolo di studio. Il datore di lavoro potra' richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni dei libretto di lavoro, sempre che l'operaio ne sia in possesso. L'operaio dovra' dichiarare alla Direzione dell'azienda il suo domicilio e tenerla informata sugli eventuali cambiamenti.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 3

Art. 3. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell'azienda prima dell'assunzione in servizio in ogni caso e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti la necessita' e l'opportunita' in relazione ad eventuali pericoli di contagio. Egualmente potra' essere sottoposto a visita medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneita' fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per la maggiore gravosita', con la propria idoneita' fisica.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 4

Art. 4. AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e di eventuali accordi interconfederali.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 5

Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio dell'operaio e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore a due settimane. Durante tale periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, ne' indennita'. L'operaio che non viene confermato o che si dimette, lascera' il lavoro con il pagamento delle ore di lavoro compiute in ragione della retribuzione fissata per la categoria nella quale ha prestato servizio o nella maggior misura che fosse stata convenuta all'atto dell'assunzione. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova. In caso di conferma il periodo di prova e' computato agli effetti dell'anzianita'.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 6

Art. 6. APPRENDISTATO Il periodo di apprendistato, che e' riferito alle categorie di mestiere, ha la durata di tre anni per gli uomini e di due anni per le donne, ed in ogni caso cessa al compimento dei 20 anni di eta' per gli uomini e dei 18 per le donne. La retribuzione per gli apprendisti e' fissata inizialmente nella misura del 60% della paga contrattualmente stabilita per gli aiuti della categoria di assegnazione con eta' oltre i 20 anni per gli uomini ed i 18 per le donne. Agli apprendisti saranno applicati rispettivamente sei scatti di aumento per gli uomini e quattro scatti di aumento per le donne sulla paga iniziale in misura eguale e ad eguale intervallo di tempo durante il periodo di apprendistato di tre anni per gli uomini e di due anni per le donne, in modo che al termine dell'apprendistato sia raggiunta la paga contrattuale della categoria di assegnazione. Lo stesso numero di scatti sara' applicato, con identico criterio, anche per i periodi piu' brevi di apprendistato nei casi di assunti con eta' superiore ai 17 anni se uomini e 16 anni se donne. I periodi di servizio prestato in qualita' di apprendista presso piu' datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purche' non separati da interruzioni superiori ad un anno e purche' si riferiscano alla stessa attivita'. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge sull'apprendistato.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 7

Art. 7. ALLIEVI TECNICI Gli allievi tecnici di eta' minore seguono la regolamentazione degli apprendisti operai con riferimento alla paga minima tabellare degli operai di prima categoria, e per la contingenza quella degli operai di prima categoria di corrispondente eta'. L'allievo tecnico di eta' maggiore che abbia raggiunto la maturita' tecnica sara' classificato nella seconda categoria intermedi con la paga minima tabellare di tale categoria ridotta del 6%, con la contingenza della categoria predetta e con la qualifica di "sorvegliante tecnico". Per maturita' tecnica, si intende la raggiunta capacita' di sostituire efficacemente gli assistenti titolari durante i periodi di assenza di questi ultimi, per una settimana lavorativa almeno. Per dette sostituzioni il sorvegliante tecnico percepira' la retribuzione giornaliera prevista per la categoria del lavoratore sostituito, limitatamente al periodo di prestazione nella categoria stessa.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 8

Art. 8. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro, anche per quanto riguarda gli apprendisti ed il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, valgono le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 9

Art. 9. OPERAI TURISTI E ADDETTI AL LAVORO CONTINUATO Agli operai che effettuano lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendati (vedi chiarimento a verbale) ma sempre di 8 ore consecutive, in considerazione del disagio inerente alla continuita' della prestazione, saranno concesse le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale; 5% per il primo ed il secondo turno (diurni) 20% per il terzo turno (notturno). Per le prestazioni non avvicendate si considera lavoro diurno quello coincidente con il periodo compreso nel primo e secondo turno e lavoro notturno quello coincidente con il periodo del terzo turno. Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa, anche per le donne, potra' essere applicata a turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva del 5%. Il suddetto trattamento e' dovuto anche nel caso di lavoro domenicale o festivo. Le maggiorazioni di cui al presente articolo fanno parte della retribuzione globale a tutti gli effetti contrattuali, meno che per le prestazioni occasionali di brevissima durata. Al fine di determinare la misura della gratifica natalizia, dei premi di anzianita' e del compenso per le ferie dovute all'operaio che abbia prestato la sua opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurno e notturno) si prendera' per base la retribuzione, vigente per i diversi turni e se ne calcolera' la media tenendo conto del periodo trascorso dall'operaio in ciascuno dei turni durante gli ultimi 12 mesi.

CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 10

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