DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1443
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 marzo 1958, e relative tabelle per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra, stipulato tra la Associazione italiana tra i Fabbricanti di Carta e Cartoni, l'Associazioni dei Fabbricanti di Carta ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione sindacale Interaziendale - Intersind e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana del Libro, con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria, con l'assistenza della Unione italiana del lavoro; e in pari data, tra l'Associazione italiana tra i Fabbricanti di Carta e Cartoni, l'Associazione dei Fabbricanti di Carta ed Affini, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind e la Federazione italiana Lavoratori Carta e Stampa, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 30 del 25 febbraio 1960 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 28 marzo 1958 per le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, libra vulcanizzata e presfibra.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 63. - VILLA
CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 28 MARZO 1958 PER LE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA CARTA E CARTONE, DELLA CELLULOSA, PASTA LEGNO, FIBRA VULCANIZZATA E PRESFIBRA Addi' 28 marzo 1958 in Roma, tra l'ASSOCIAZIONE ITALIANA TRA I FABBRICANTI DI CARTA E CARTONI, con sede in Milano, rappresentata dal suo Presidente rag. Francesco Donvito, assistito dal Segretario dott. Francesco Cimino l'ASSOCIAZIONE DEI FABBRICANTI DI CARTA ED AFFINI, CON SEDE IN ROMA, rappresentata dal suo Presidente signor Guglielmo Turini, assistito dal Segretario dott. Giannetto Vivarelli con l'intervento di una delegazione di industriali e con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, rappresentata dal dott. Filippo Bazzanti e dal dott. Mario Milano la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND, rappresentata dal Responsabile Cesare Brano e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI POLIGRAFICI E CARTAI, rappresentata dal suo Segretario responsabile sig. Giovanni Valdarchi e dai Segretari nazionali signori Giorgio Pavanetto e Francesco Arcese, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai sigg. Antonio Badaracchi, Margherita Barale, Otello Biondi, Domenico Caramello, Cesarino Ferretti, Lodovico Formaggi, Giuseppe Foresto, Giuseppe Gibellini, Luigi Golin, Enzo Guerrieri, Rubens La Vedova, Giovanni Mascheroni, Umberto Nardo, Dante Pantano, Pier Luigi Perotta, Giuseppe Rainoni, Francesco Repossi, Italo Rolando, Giuseppe Santarcangelo, Goffredo Spari e con l'assistenza della Confederazione generale italiana del Lavoro, rappresentata dal Segretario senatore Renato Bitossi la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LIBRO, rappresentata dal Segretario nazionale Ruggero Malegori, assistito dal Segretario sindacale Carmelo Formica e dal dott. F. Saverio Rinaldi e dal vice Segretario sindacale Tommaso Jacovelli, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai sigg. Francesco Clerico, Lamberto Coccia, Alfredo Giampietro, Luigi Gualino, Pietro Guerrini, Giovanni Maggio, Giuseppe Manno, Ermanno Riccioni, Giuseppe Settanni, Antonio Tarquinio e con l'assistenza della Confederazione italiana sindacati lavoratori, rappresentata dal Segretario generale aggiunto dott. Bruno Storti e dal sig. Ettore Azais la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTE GRAFICA E CARTARIA, rappresentata dal Segretario responsabile sig. Ruggero Ravenna e dal vice Segretario Orazio Antonioni, con la partecipazione di una delegazione di lavoratori composta dai sigg. Franco Godio, Remo Guidacci, Dante Marconi, Settimio Frigio e con l'assistenza dell'Unione italiana del lavoro, rappresentata dal dott. Raffaele Vanni e dal sig. Tullio Repetto Addi' 28 marzo 1958 in Roma, l'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI FABBRICANTI DI CARTA E CARTONI, con sede in Milano, rappresentata dal suo Presidente rag. Francesco Donvito, assistito dal Segretario dott. F. Cimino l'ASSOCIAZIONE DEI FABBRICANTI DI CARTA ED AFFINI, CON sede in Roma, rappresentata dal suo Presidente signor Guglielmo Turini, assistito dal Segretario dott. G. Vivarelli con l'intervento di una delegazione di Industriali e con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, nella persona del dott. Mario Rossi la DELEGAZIONE SINDACALE INTERAZIENDALE - INTERSIND, rappresentata dal Responsabile dott. Cesare Bruno e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CARTA E STAMPA, rappresentata dal suo Segretario nazionale sig. Marino Tilli e con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL) rappresentata dal Segretario confederale comm. Enrico Bruni, assistito dai Capo Ufficio sindacale confederale signor Verledo Guidi si e' stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per i lavoratori da esse dipendenti. Art. 1. SFERA DI APPLICABILITA DEL CONTRATTO Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica a tutte le aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e per tutti i lavoratori (operai, intermedi ed impiegati) da esse dipendenti.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 2
Art. 2. COMMISSIONI INTERNE I compiti delle Commissioni interne sono e saranno quelli derivanti dagli accordi interconfederali vigenti per l'industria.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 3
Art. 3. REGOLAMENTO INTERNO D'AZIENDA Il regolamento interno di azienda non dovra' contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente
CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 4
Art. 4. IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrita' e l'igiene dell'ambiente curandone l'aerazione, la pulizia, l'illuminazione e, ove possibile, il riscaldamento e cio' ai sensi di legge.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 5
Art. 5. CARICHE SINDACALI Ai lavoratori (operai, intermedi ed impiegati) che sono membri delle Commissioni esecutive delle organizzazioni provinciali o comunali dei lavoratori e del Comitato direttivo delle sezioni territoriali delle Federazioni di categoria dei lavoratori saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda cui il lavoratore appartiene dalle organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali degli industriali. Per i segretari provinciali, regionali e nazionali delle Federazioni di categoria, che ne facciano richiesta, con un preavviso di almeno due mesi, il rapporto di lavoro potra' essere sospeso sino ad un massimo di due anni senza che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale e sempreche', in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 6
Art. 6. INSCINDIBILITA' DELLE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascuno istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro. La previdenza e l'indennita' di licenziamento per gli impiegati, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto. Ferma la inscindibilita' di cui sopra, le parti, con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni piu' favorevoli in atto, che dovranno essere mantenute.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 7
Art. 7. CONTROVERSIE Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro, in relazione alla applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione della azienda tramite la Commissione interna, verranno sottoposte all'esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando in caso di disaccordo, la facolta' di esperire l'azione giudiziaria. Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 8
Art. 8. DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte I-art. 9
Art. 9. DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha decorrenza dal 1 aprile 1958 ed avra' durata sino al 31 marzo 1960. Da tale data il contratto stesso si intendera' rinnovato tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti stipulanti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con R.R.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 1
Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai e' regolata dalle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali. Le norme previste dal presente contratto si applicano, sino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, salvo quelle norme che presuppongono il contratto a tempo indeterminato (preavviso, ecc.).
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 2
Art. 2. DOCUMENTI Per l'assunzione, l'operaio dovra' presentare i seguenti documenti personali: 1) libretto di lavoro; 2) tessera o libretto di assicurazione; 3) stato di famiglia (per i capo famiglia); 4) carta di identita' o documento equipollente; 5) eventuale titolo di studio. Il datore di lavoro potra' richiedere i certificati di lavoro per le occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni dei libretto di lavoro, sempre che l'operaio ne sia in possesso. L'operaio dovra' dichiarare alla Direzione dell'azienda il suo domicilio e tenerla informata sugli eventuali cambiamenti.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 3
Art. 3. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell'azienda prima dell'assunzione in servizio in ogni caso e durante il rapporto di lavoro quando se ne presenti la necessita' e l'opportunita' in relazione ad eventuali pericoli di contagio. Egualmente potra' essere sottoposto a visita medica allorquando l'operaio contesti la propria idoneita' fisica a continuare nell'espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che non siano incompatibili, per la maggiore gravosita', con la propria idoneita' fisica.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 4
Art. 4. AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e di eventuali accordi interconfederali.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 5
Art. 5. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio dell'operaio e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore a due settimane. Durante tale periodo di prova e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, ne' indennita'. L'operaio che non viene confermato o che si dimette, lascera' il lavoro con il pagamento delle ore di lavoro compiute in ragione della retribuzione fissata per la categoria nella quale ha prestato servizio o nella maggior misura che fosse stata convenuta all'atto dell'assunzione. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano anche durante il periodo di prova. In caso di conferma il periodo di prova e' computato agli effetti dell'anzianita'.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 6
Art. 6. APPRENDISTATO Il periodo di apprendistato, che e' riferito alle categorie di mestiere, ha la durata di tre anni per gli uomini e di due anni per le donne, ed in ogni caso cessa al compimento dei 20 anni di eta' per gli uomini e dei 18 per le donne. La retribuzione per gli apprendisti e' fissata inizialmente nella misura del 60% della paga contrattualmente stabilita per gli aiuti della categoria di assegnazione con eta' oltre i 20 anni per gli uomini ed i 18 per le donne. Agli apprendisti saranno applicati rispettivamente sei scatti di aumento per gli uomini e quattro scatti di aumento per le donne sulla paga iniziale in misura eguale e ad eguale intervallo di tempo durante il periodo di apprendistato di tre anni per gli uomini e di due anni per le donne, in modo che al termine dell'apprendistato sia raggiunta la paga contrattuale della categoria di assegnazione. Lo stesso numero di scatti sara' applicato, con identico criterio, anche per i periodi piu' brevi di apprendistato nei casi di assunti con eta' superiore ai 17 anni se uomini e 16 anni se donne. I periodi di servizio prestato in qualita' di apprendista presso piu' datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato purche' non separati da interruzioni superiori ad un anno e purche' si riferiscano alla stessa attivita'. Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge sull'apprendistato.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 7
Art. 7. ALLIEVI TECNICI Gli allievi tecnici di eta' minore seguono la regolamentazione degli apprendisti operai con riferimento alla paga minima tabellare degli operai di prima categoria, e per la contingenza quella degli operai di prima categoria di corrispondente eta'. L'allievo tecnico di eta' maggiore che abbia raggiunto la maturita' tecnica sara' classificato nella seconda categoria intermedi con la paga minima tabellare di tale categoria ridotta del 6%, con la contingenza della categoria predetta e con la qualifica di "sorvegliante tecnico". Per maturita' tecnica, si intende la raggiunta capacita' di sostituire efficacemente gli assistenti titolari durante i periodi di assenza di questi ultimi, per una settimana lavorativa almeno. Per dette sostituzioni il sorvegliante tecnico percepira' la retribuzione giornaliera prevista per la categoria del lavoratore sostituito, limitatamente al periodo di prestazione nella categoria stessa.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 8
Art. 8. ORARIO DI LAVORO Per l'orario di lavoro, anche per quanto riguarda gli apprendisti ed il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, valgono le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 9
Art. 9. OPERAI TURISTI E ADDETTI AL LAVORO CONTINUATO Agli operai che effettuano lavoro tanto in turni avvicendati di 8 ore consecutive quanto in prestazioni non avvicendati (vedi chiarimento a verbale) ma sempre di 8 ore consecutive, in considerazione del disagio inerente alla continuita' della prestazione, saranno concesse le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale; 5% per il primo ed il secondo turno (diurni) 20% per il terzo turno (notturno). Per le prestazioni non avvicendate si considera lavoro diurno quello coincidente con il periodo compreso nel primo e secondo turno e lavoro notturno quello coincidente con il periodo del terzo turno. Nel lavoro che si svolge normalmente per 8 ore consecutive diurne su due turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate, qualora le esigenze tecniche consentano di concedere mezz'ora di riposo, questa, anche per le donne, potra' essere applicata a turno individuale. In tal caso i lavoratori decadono dal diritto alla maggiorazione sostitutiva del 5%. Il suddetto trattamento e' dovuto anche nel caso di lavoro domenicale o festivo. Le maggiorazioni di cui al presente articolo fanno parte della retribuzione globale a tutti gli effetti contrattuali, meno che per le prestazioni occasionali di brevissima durata. Al fine di determinare la misura della gratifica natalizia, dei premi di anzianita' e del compenso per le ferie dovute all'operaio che abbia prestato la sua opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurno e notturno) si prendera' per base la retribuzione, vigente per i diversi turni e se ne calcolera' la media tenendo conto del periodo trascorso dall'operaio in ciascuno dei turni durante gli ultimi 12 mesi.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 10
Art. 10. CAMBIO DELLE SQUADRE PER LAVORO A TURNI Nessun operaio addetto alle macchine a lavoro continuo o in collegamento indispensabile con l'attivita' delle macchine continue, puo' allontanarsi dal suo posto se non e' sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio e cio' fino a un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo casi di impossibilita' di sostituzione. In tal caso all'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato con la maggiorazione del 25% per il prolungamento del primo e del terzo turno e del 40% limitatamente alle suddette due ore per il prolungamento del secondo turno.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 11
Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 8. Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere, possibilmente, preavvisate il giorno prima e devono essere ripartite il piu' uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie. E' considerato lavoro notturno, per gli operai turnisti, quello coincidente con l'orario del terzo turno, e per gli operai giornalieri quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7. E' considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso degli operai per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno, nel quale caso e' lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo. E' considerato lavoro domenicale quello compiuto dagli operai aventi il giorno di riposo compensativo, limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale di fatto: lavoro straordinario diurno collegato con l'orario normale: 25%; lavoro straordinario non collegato con l'orario normale: a) se diurno, con un minimo di due ore di retribuzione: 30% b) se notturno, con un minimo di tre ore di retribuzione: 50%; lavoro festivo: 50%; lavoro notturno per gli operai non turnisti: 50% lavoro straordinario notturno per gli operai turnisti (salvo quanto stabilito dall'art. 10): 50% lavoro domenicale con riposo compensativo: a) per le ore normali di lavoro: 25% b) per le ore straordinarie: 50%. Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 12
Art. 12. INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI LAVORO In caso di interruzioni temporanee di lavoro per causa di forza maggiore verificatesi dopo l'inizio del lavoro, all'operaio sara' corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso. Nel caso che le interruzioni si verifichino prima, dello inizio del lavoro, all'operaio che si presentasse in fabbrica all'ora prestabilita' in base all'orario di lavoro, perche' non tempestivamente preavvisato dell'interruzione, sara' corrisposta la normale retribuzione limitatamente alla giornata in corso. In tutti i casi restano fermi per l'azienda sia il diritto di rimborso a termini di legge nei riguardi della Cassa integrazione guadagni e sia la facolta' di adibire gli operai ad altri lavori durante i periodi di interruzione. In caso di sospensione del lavoro che oltrepassi i 15 giorni consecutivi, salvo eventuali accordi tra le organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, l'operaio potra' richiedere il licenziamento con il diritto alla intera indennita' maturata, compreso il preavviso.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 13
Art. 13. RECUPERI E' in facolta' dell'azienda di far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all'operaio la sola retribuzione normale. Per i turnisti, il recupero potra' avvenire anche in giorni festivi, con il pagamento sempre della sola retribuzione normale. Indipendentemente dal recupero resta fermo in ogni caso per la prima giornata di interruzione il trattamento economico previsto dall'articolo precedente. I recuperi avverranno entro 30 giorni e per gli operai giornalieri per non piu' di un'ora al giorno.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 14
Art. 14. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge. Per i lavoratori che siano o vengano per l'avvenire adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana, sara' corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all'art. 11 per il lavoro eseguito di domenica (v. chiarimenti a verbale).
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 15
Art. 15. GIORNI FESTIVI Sono considerati giorni festivi a termine di legge: a) tutte le domeniche; b) la festivita' nazionale del 2 giugno e le tre festivita' del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre; c) le seguenti altre festivita': 1 gennaio (Capo d'anno); 6 gennaio (Epifania); 19 marzo (S. Giuseppe); - Lunedi di Pasqua; Ascensione; - Corpus Domini; 29 giugno (SS. Pietro Paolo); 15 agosto (Assunzione); 1 novembre (Ognissanti) 8 dicembre (Immacolata Concezione); 25 dicembre (Natale) 26 dicembre (S. Stefano); Una ricorrenza religiosa della localita' ove ha sede lo stabilimento che coincida possibilmente con quella del S. Patrono, da determinarsi localmente secondo consuetudine, con data fissa, dalle organizzazioni territoriali competenti. Per le festivita' di cui ai punti b) e c) il trattamento sara' il seguente: 1) se l'operaio non presta la sua opera, anche se la festivita' ricorra di domenica o nel giorno di riposo compensativo, avra' diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale; 2) in caso di prestazione di lavoro sara' corrisposto, oltre al trattamento di cui sopra la retribuzione delle ore, di lavoro effettivamente prestate, maggiorata del 50%. Dovra' essere egualmente corrisposto per intero il trattamento economico di cui al punto 1) al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi; riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro; sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta indipendente dalla volonta' del lavoratore. Il trattamento economico di cui punto 1) del presente articolo non sara' peraltro corrisposto, per la festivita' di cui al punto c), nei periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 16
Art. 16. FERIE L'operaio dopo 12 mesi consecutivi di servizio presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, al seguente periodo di riposo compensato con la retribuzione globale di fatto riferita ad otto ore giornaliere: 12 giorni lavorativi per anzianita' da 1 a 6 anni compiuti; 14 giorni lavorativi per anzianita' da oltre 6 anni fino a 14 anni compiuti; 16 giorni lavorativi per anzianita' da oltre 14 anni fino a 20 anni compiuti; 18 giorni lavorativi per anzianita' oltre i 20 anni. Per gli apprendisti si applicano le norme di legge sull'apprendistato. In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni, all'operaio, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, spettera' il compenso delle ferie stesse. Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere all'operaio spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio. In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competera' il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio (vedi chiarimenti a verbale). Si computano come servizio, agli effetti della maturazione al diritto delle ferie: i periodi di assenza per malattia ed infortunio nei limiti previsti dall'art. 23, per puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall'accordo interconfederale e per assenze giustificate per un periodo non superiore a mesi tre nell'anno. L'epoca delle ferie sara' normalmente stabilita dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente. Le ferie saranno concesse in via continuativa salvo diverso accordo fra le parti interessate. Il periodo di preavviso non puo' essere considerato periodo di ferie. Le festivita' infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 17
Art. 17. ASSENZE Tutte le assenze debbono essere giustificate. Le giustificazioni debbono essere presentate entro il piu' breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento. La comunicazione dell'assenza per malattia deve essere fatta all'azienda entro il giorno successivo alla assenza salvo casi individuali di impossibilita', e la malattia, dovra' essere giustificata al datore di lavoro con il certificato rilasciato dal medico della Cassa Mutua.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 18
Art. 18. PERMESSI All'operaio saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessita' familiari. Potranno altresi' essere concessi brevi permessi agli operai, che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche dell'azienda. Per i permessi di cui ai comma precedenti nessuna retribuzione e' dovuta all'operaio. Le ore perdute potranno essere recuperate. Per gli operai giornalieri il recupero non potra' avvenire in giorni festivi. Ai giovani apprendisti di ambo i sessi che documenteranno di frequentare con profitto scuole professionali serali saranno concessi i permessi per frequentarle, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 19
Art. 19. CONGEDO MATRIMONIALE Nel caso di matrimonio compete agli operai di ambo i sessi un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi, elevabile, a richiesta degli interessati, fino a dodici giorni. Agli operai di ambo i sessi spettera' un compenso pari ad otto giorni di retribuzione globale fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi quanto corrisposto dall'Istituto di previdenza sociale a tale titolo in base all'accordo interconfederale vigente in materia.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 20
Art. 20. GRATIFICA NATALIZIA La gratifica natalizia di cui all'accordo interconfederale vigente e' stabilita, per ciascun anno, nella misura di 200 ore della retribuzione globale di fatto. Il pagamento avverra' di norma alla vigilia di Natale e comunque in casi eccezionali il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dal contratto nonche' i periodi di assenza per regolari permessi quando siano di durata inferiore al mese saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia. Per le sospensioni di lavoro valgono le deliberazioni adottate dal Comitato speciale della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 20-bis
Art. 20-bis. PREMI DI ANZIANITA' Agli operai all'atto del compimento del 10° e del 20° anno di anzianita' di servizio ininterrotto presso la stessa azienda calcolato a partire dalla data di entrata in vigore del presente contratto verra' corrisposto una volta, tanto un premio di anzianita' nelle seguenti misure; al compimento del 10° anno 125 ore di retribuzione. globale; al compimento del 20° anno 250 ore di retribuzione globale. L'importo di detti premi e costituito secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto ai premio. Per gli operai in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto che avessero gia' compiuto 10 o 20 anni di anzianita' di servizio presso la stessa azienda, sara' concesso un premio straordinario nella misura rispettivamente di 63 o di 125 ore di retribuzione globale in atto alla data di entrata in vigore del presente Istituto e l'importo relativo sara' corrisposto in due rate la prima entro 3 mesi e la seconda entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto. Tale corresponsione non pregiudica i diritti derivanti dalla anzianita' successiva come sopra regolata, nel senso che con la data di entrata in vigore del presente contratto si inizia la maturazione dei due nuovi decenni. Inoltre per gli operai che alla data di entrata in vigore del presente contratto avendo superato il 10° anno di anzianita' non avessero raggiunto il 20° l'anzianita' di servizio oltre il 10° concorrera' per intero alla maturazione del diritto al premio per i 2 nuovi decenni, ma, fermo restando il principio che i premi di anzianita' non sono frazionabili nel tempo verra' calcolata ai fini della misura del premio in ragione dei 50%. Cosi' pure per le anzianita' superiori ai 20 anni. Per gli operai che alla data di entrata in vigore del presente contratto non avessero raggiunto i 10 anni di anzianita' di servizio, la relativa anzianita' fino alla data di entrata in vigore dei contratto concorrera' per intero ai fini della maturazione del premio, ed in ragione del 50% ai fini della misura del premio stesso. Resta comunque fermo che il cumulo dei premi previsti dal presente articolo non potra' superare per ogni operaio ed in ogni caso le 375 ore.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 21
Art. 21. TRASFERTE All'operaio in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio quando la durata del servizio obblighi l'operaio ad incontrare tali spese.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 22
Art. 22. TRASFERIMENTI All'operaio celibe che sia trasferito da uno stabilimento all'altro della stessa azienda ubicato in diversa localita', nel caso che dal trasferimento consegua un effettivo cambiamento di residenza dell'operaio, sara' corrisposto l'importo, previamente concordato con la azienda, delle spese di trasporto per se', per la famiglia e per le masserizie ed inoltre una speciale indennita'; In trasferta nella misura corrispondente al rimborso delle spese del vitto ed alloggio, limitatamente all'operaio, per la, durata di dieci giorni. Se l'operaio e' coniugato l'indennita' sara', invece, corrisposta una tantum nella misura di quindici giornate della retribuzione globale piu' due giornate sempre della retribuzione globale per ogni familiare a carico e convivente che con lui si trasferisce.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 23
Art. 23. MALATTIA E INFORTUNIO L'operaio assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianita', per tutta la durata della malattia sino ad un massimo cosi' stabilito: 6 mesi per gli operai con anzianita' nella stessa azienda fino a 5 anni compiuti; 8 mesi per gli operai con anzianita' nella stessa azienda da 5 anni a 15 anni compiuti; 10 mesi per gli operai con anzianita' nella stessa azienda dai 16 anni in poi. Qualora la malattia perduri oltre il termine suddetto e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto ed una indennita' pari al periodo di preavviso. Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto, su richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente. Se l'operaio cade ammalato mentre presta la propria opera durante il periodo di preavviso, il datore di lavoro, ferma restando la facolta' di accertare la malattia stessa, corrispondera' la normale retribuzione per le ore lavorative mancanti al compimento del periodo di preavviso con detrazione di quanto e' dovuto, per i giorni stessi, dalla Cassa Malattia. L'operaio che in seguito a malattia non sia piu' idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate puo' essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore. In tal caso l'operaio conservera' l'anzianita' maturata con diritto alla liquidazione limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria. Se pero' la non idoneita' deriva da malattia professionale o infortunio sul lavoro, l'operaio conservera' la propria retribuzione, anche se, in dipendenza di postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 24
Art. 24. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Potra' essere stabilito, in accordi integrativi, da stipularsi provincialmente, una indennita' per gli operai che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spettera' anche all'operaio che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni sentite le autorita' sanitarie locali.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 25
Art. 25. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamate nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino, salve le eccezioni previste dall'[art. 3 della legge 26 agosto 1950, numero 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art3); Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto indicato nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le otto settimane dopo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto a norma di legge, ad una indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione. - Per la corresponsione di tale indennita' si applicano le norme di legge. Il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro sara', computato ai fini della anzianita' di servizio, della gratifica natalizia e delle ferie. Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma, presente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale sara', loro conservato il posto.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 26
Art. 26. CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. In armonia alle norme di cui al [decreto legislativo 18 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1946-09-18;303), la chiamata alle asl per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro e l'operaio ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso in servizio di leva e' computato agli effetti dell'anzianita'. Le norme di cui sopra si applicano agli operai che anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte dell'operaio, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata. Per tutte le altre disposizioni, valgono le norme del decreto legislativo sopra citato.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 27
Art. 27. RAGGRUPPAMENTO MANSIONI OPERAIE IN CATEGORIE I raggruppamenti delle mansioni operaie in categorie ed i minimi di paga base relativi alle categorie stesse sono quelli rispettivamente stabiliti nelle parti quinta e settima del presente contratto.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 28
Art. 28. PASSAGGIO DI MANSIONI L'operaio in relazione ad esigenze tecniche aziendali, puo' essere assegnato a mansioni diverse da, quelle cui e' normalmente adibito, compatibilmente con le capacita' tecniche e l'idoneita' fisica dell'operaio alle nuove mansioni. All'operai che viene adibito a mansioni per le quali e' stabilito un salario superiore a quello dallo stesso normalmente percepito sara' corrisposto, limitatamente al solo periodo di prestazione, la differenza fra la retribuzione percepita e quella minima della predetta mansione superiore. Trascorso il periodo di un mese nel disimpegno delle mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio nella nuova categoria, a meno che si tratti di sostituzione di altro operaio assente per malattia, servizio alle armi, ed altri motivi contemplati dal presente contratto. All'operaio che viene adibito a mansioni retribuite con salario inferiore, sara' conservata, la normale retribuzione della mansione di provenienza.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 29
Art. 29. DONNE ADIBITE A MANSIONI TRADIZIONALMENTE MASCHILI Alle donne che esplicano mansioni che tradizionalmente sono svolte da maestranze maschili a parita' di condizione di lavoro e di rendimento, deve essere corrisposta la retribuzione spettante agli uomini della categoria.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 30
Art. 30. CORRESPONSIONE DELLE PAGHE La paga sara' effettuata settimanalmente o per altro periodo. Qualora sia effettuata per periodo ultra settimanale le eventuali maggiori trattenute che ne derivassero in confronto alla liquidazione settimanale saranno rimborsate. La paga sara' effettuata mediante buste o prospetti equivalenti sui quali saranno specificati i singoli elementi della paga stessa e delle trattenute. Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata, a quella indicata nella busta paga, nonche' sulla qualita', della moneta, dovra' essere fatta all'atto del pagamento.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 31
Art. 31. INDUMENTI DI LAVORO Per gli operai soggetti, nella fabbricazione della cellulosa, della fibra vulcanizzata, dei pesilibra e cartiere, ad usura notevole di vestiario anche per effetto di sostanze corrosive, le aziende provvederanno ai tempestivi cambi degli indumenti a protezione del vestiario.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 32
Art. 32. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi del successivo art. 39 o le sue dimissioni, dovranno aver luogo, di regola il sabato, con un preavviso di due settimane (12 giorni). Il preavviso deve essere dato, di regola, per iscritto. In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato. L'azienda puo' anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la paga per le ore lavorative mancanti al componimento del preavviso.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 33
Art. 33. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 39 sara' corrisposta, per ogni anno compiuto di anzianita'; ininterrotta maturata presso l'azienda a partire dal 1 maggio 1947, una indennita', nella seguente misura riferita ad otto ore giornaliere: fino ai 5 anni, 6 giorni di retribuzione globale; oltre i 5 e fino ai 10 anni, 9 giorni di retribuzione globale; oltre i 10 e fino ai 15 anni, 12 giorni di retribuzione globale; oltre i 15 anni, 15 giorni di retribuzione globale. Per l'anzianita' maturata antecedentemente al 1 maggio 1947 l'indennita' sara' corrisposta soltanto nella misura di due giornate di retribuzione globale per ogni anno compiuto Agli effetti del computo delle misure di indennita' pieviste dal presente articolo per l'anzianita', maturata dal 1 maggio 1947, verra' considerata l'anzianita' ininterrotta presso l'azienda maturata nel periodo precedente alla data predetta. Dopo il primo anno di anzianita' ininterrotta, le frazioni di anno, verranno computate a bimestri interi. All'operaio che, rimasto ininterrottamente in servizio presso la stessa azienda, sia stata liquidata l'indennita' di licenziamento per passaggio di categoria, in conformita' del penultimo comma dell'art. 15 del contratto nazionale 9 maggio 1937, la indennita' di licenziamento verra' calcolata in base alla effettiva anzianita' indipendentemente dalla interruzione per passaggio di categoria detraendo peraltro dall'ammontare della indennita' stessa quanto precedentemente percepito a detto titolo per passaggio di categoria. L'importo dell'indennita' di anzianita' dovra' essere maggiorato dell'8% per incidenza gratifica natalizia.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 34
Art. 34. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di dimissioni verranno corrisposte all'operaio le sottoindicate aliquote della indennita' di anzianita' di cui all'articolo precedente: oltre i 2 fino a 8 anni di anzianita', 50%; oltre gli 8 e fino ai 15 anni di anzianita', 75% oltre i 15 anni di anzianita', 100%. Sono esclusi da diritto a qualsiasi indennita', in caso di dimissioni, gli operai che non abbiano superato due anni di anzianita' ininterrotta o quel maggior periodo previsto dall'art. 6. Verra' invece corrisposta la intera indennita' di anzianita' di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio per le donne, maternita' o compimento dei 55 anni di eta' per gli uomini e dei 50 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell'art. 5 della prima (norme generali).
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 35
Art. 35. INDENNITA' IN CASO DI MORTE In caso di morte dell'operaio l'indennita' di anzianeita' e quella sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado. In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennita' predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'[art. 2122 dei Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2122).
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 36
Art. 36. LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE DI AZIENDA Nel caso di licenziamento collettivo per liquidazione, trasformazione o cessazione di azienda (escluso il fallimento o la liquidazione forzata) l'operaio avra' diritto ad un preavviso di quattro settimane (24 giorni), alla normale indennita' di licenziamento ed a quanto altro gli compete in base al presente contratto.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 37
Art. 37. TRAPASSO DI AZIENDA In caso di trapasso dell'azienda, ore non si dia luogo al licenziamento collettivo con l'applicazione delle norme di cui all'art. 36, l'operaio che resta alle dipendenze della ditta subentrante conserva tutti i diritti acquisiti presso la ditta uscente.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 38
Art. 38. DISCIPLINA DEL LAVORO Per le infrazioni disciplinari la direzione potra' applicare i seguenti provvedimenti: 1) rimprovero verbale e rimprovero scritto; 2) multa sino a tre ore di lavoro normale: 3) sospensione del lavoro fino a tre giorni; 4) licenziamento ai sensi dell'art. 39. L'importo delle multe sara' devoluto ad una qualsiasi delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d'accordo tra la Direzione e la Commissione interna. All'operaio che incorra nelle sottoelencate mancanze potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze gia punite con la multa nei sei mesi precedenti. Nel caso che le mancanze tuttavia rivestano carattere di maggiore gravita', anche in relazione alle mansioni esplicate, potra' essere inflitta, la multa o la sospensione: a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificati motivi; b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza; d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione: ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o evidente irregolarita' nell'andamento del macchinario stesso; e) sia trovato addormentato; f) fumi nei locali ove e' affatto espresso divieto od introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento; g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza ed in tale caso inoltre l'operaio verra' allontanatoh) alterchi anche con vie di fatto purche' non assumano il carattere di rissa; i) proceda alla lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o conto terzi, allorche' si tratti di lavorazione o costruzione di lieve l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell'azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale ed all'igiene.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 39
Art. 39. LICENZIAMENTO DISCIPLINARE Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennita' di anzianita' gli operai colpevoli di: a) lavorazione o costruzione nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, nei casi non previsti dall'articolo precedente; salvo peru' il diritto dell'azienda di operare sulla indennita' e fino alla concorrenza dell'indennita' stessa, le trattenute dovute a titolo risarcimento danni; b) introduzione nello stabilimento di persone estratte senza regolare permesso della direzione salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravita' nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui al precedente articolo; c) recidiva nella medesima mancanza di cui all'articolo precedente che abbia dato luogo gia' a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia gia' dato luogo a due sospensioni; d) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro. Potranno essere licenziati senza preavviso ne' indennita' di anzianita' gli operai colpevoli di: 1) insubordinazione grave verso i superiori; 2) furto; 3) danneggiamento volontario o con colpa grave al materiale dello stabilimento o al materiale in lavorazione; 4) risse nello stabilimento; 5) reati di cui alla lettera d) commessi nell'ambito aziendale; 6) trafugamento di schizzi, disegni o documenti, di procedimenti di lavorazione o di fabbricazione o riproduzione degli stessi.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-art. 40
Art. 40. ISTRUZIONE PROFESSIONALE Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessita' e s'impegnano a dare impulso alla istruzione professionale come mezzo necessario ad affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte II-Dichiarazioni
CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE SULLA PARTE SECONDA OPERAI Art. 9. ADDETTI AL LAVORO CONTINUATO Sono escluse dalle maggiorazioni previste da questo articolo le prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive di lavoro presso cartiere con produzione non superiore ai q.li 30 nelle 24 ore di carta ordinaria (carta paglia, juta, bigia, cartoni, da imballaggio a base di carta da macero e simili) che si svolgono su di un solo turno diurno giornaliero. Art. 11. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Per le aziende nelle quali le percentuali di cui all'art. 10 siano in atto in misura superiore a quella stabilita nello stesso articolo, la situazione verra' esaminata, d'accordo tra le aziende e le commissioni interne, in relazione alla situazione di fatto ed alle norme del presente contratto. Art. 14. RIPOSO SETTIMANALE 2° capoverso. - Si chiarisce che per "normalmente" si e' voluto riferirsi ad una predisposizione normale di lavoro domenicale, e tale deve intendersi anche se intervengono interruzioni dovute ad esigenze stagionali, mancanza di materie prime, diminuzioni di lavoro e cause di forza maggiore in genere. Art. 16. FERIE Nell'ipotesi di ferie collettive si chiarisce che quando l'operaio non usufruisce delle ferie intere per mancanza di 12 mesi di servizio, per i giorni non retribuiti dal datore di lavoro si fa riferimento al deliberato della Cassa integrazione che ha ammesso l'intervento della stessa. Art. 33. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO Di LICENZIAMENTO Agli effetti dell'art. 33, con il riferimento alla anzianita' gia' maturata all'entrata in vigore del contratto 23 aprile 1947, si e' inteso che non devesi tenere conto della data del 1 gennaio 1916 limitativa dell'anzianita' secondo era previsto nell'art. 29 del contratto 9 maggio 1937.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 1
Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione degli intermedi e' regolata dalle disposizioni di legge e degli eventuali accordi interconfederali e verra' comunicato all'interessata con la specificazione della categoria a cui il lavoratore viene assegnato.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 2
Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui al successivo art. 26 si considerera' come contratto indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di due mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui il lavoratore fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 3
Art. 3. RICHIAMO A DISPOSIZIONI VARIE CONTENUTE NELLE NORME GENERALI Per le seguenti clausole od istituti si richiamano le norme generali contenute nella parte prima del contratto nazionale di categoria (norme generali) - sfera di applicabilita' del contratto; - commissioni interne; - regolamento interno dell'azienda; - igiene e sicurezza del lavoro; - cariche sindacali; - inscindibilita' delle disposizioni del contratto; - controversie; - disposizioni generali.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 4
Art. 4. RICHIAMO A DISPOSIZIONI DELLA REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI Per i seguenti istituti s'intendono integralmente richiamate le norme previste per gli istituti stessi dalla regolamentazione per gli operai: 1) documenti (vedi art. 2 regolamentazione operai); 2) visita medica (vedi art. 3 regolamentazione operai limitatamente al 1° comma); 3) ammissione e lavoro delle donne e minori (vedi art. 4 regolamentazione operai); 4) orario di lavoro (vedi art. 8 regolamentazione operai); 5) lavoro a turno e lavoro continuato (vedi art. 9 regolamentazione operai); 6) cambio delle squadre per lavoro continuo (vedi art. 10 regolamentazione operai); 7) riposo settimanale (vedi art. 14 regolamentazione operai); 8) assenze (vedi art. 17 regolamentazione operai); 9) indumenti di lavoro (vedi art. 31 regolamentazione operai); 10) indennita' in caso di morte (vedi art. 35 regolamentazione operai); 11) disciplina del lavoro (vedi art. 38 regolamentazione operai); 12) licenziamenti disciplinari (vedi art. 39 regolamentazione operai).
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 5
Art. 5. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica di impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l'esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma del raggruppamento delle categorie operaie; si applichera' il trattamento previsto dalla presente regolamentazione. Hanno diritto al trattamento di cui al precedente comma i lavoratori che: a) esplichino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nelle categorie massime degli operai; b) abbiano mansioni particolari di fiducia, o responsabilita' che non siano normalmente attribuite agli operai; c) guidino o controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica. I lavoratori di cui trattasi - chiamati in seguito semplicemente lavoratori - sono distinti in due categorie: Appartengono alla prima categoria i lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate comporti il necessario esercizio di un adeguato potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione nonche' coloro i quali esplicano mansioni di particolare rilievo e complessita' rispetto a quelle che sono comuni alla generalita' dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a b c e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse. Appartengono alla seconda categoria gli altri lavoratori per i quali lo svolgimento delle mansioni sopra specificate richieda un apporto di competenza tecnicopratica mia senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 6
Art. 6. PERIODO DI PROVA L'assunzione in servizio del lavoratore e' sempre fatta per un periodo di prova non superiore ad un mese. Tale periodo non e protraibile ne rinnovabile. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente regolamentazione. In tale periodo la risoluzione (lei rapporto di lavoro puo' essere chiesta da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento, senza preavviso ne' indennita', e il lavoratore avra' diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestato. Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non provveda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intendera' confermato in servizio ed il periodo stesso sara' computato agli effetti dell'anzianita'. Le norme concernenti le previdenze sociali si applicano - trascorsi i termini previsti dalle relative disposizioni - anche per il periodo di prova.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 7
Art. 7. MUTAMENTO DI MANSIONI Il lavoratore, in relazione ad esigenze aziendali, puo' essere temporaneamente assegnato a mansioni diverse da quello allo quali e' normalmente adibito, purche' cio';" non comporti alcun peggioramento economico e non sia incompatibile con la sua qualifica. Al lavoratore che sia destinato, per incarico della direzione o di chi per essa, a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza tra la retribuzione percepita e quella, minima della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di due mesi nel disimpegno di dette mansioni il lavoratore sara' senz'altro passato nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro lavoratore assente per malattia, ferie, richiamo alle armi, ecc.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 8
Art. 8. PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO Il passaggio da operaio ad intermedio non risolve il rapporto di lavoro. Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali previsti dalla presente regolamentazione che graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nella azienda, l'anzianita' per il servizio prestato come operaio sara' considerata solo nella misura del 50%. Il rapporto si considera inoltre come iniziato ex nuovo con la nuova qualifica, di intermedio ai particolari effetti degli scatti di anzianita' e dell'indennita' di anzianita' in caso di licenziamento (vedi chiarimento a verbale). Indennita' di anzianita' in caso di licenziamento sara' liquidata in base alle disposizioni tutte previste dalla regolamentazione per gli operai per il periodo in cui il lavoratore e' appartenuto a tale categoria ed la base alle norme in vigore per gli intermedi per i] periodo in cui il lavoratore ha assunto tale ultima qualifica. La liquidazione dei due periodi sara' pere riferita alla retribuzione percepita dal lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 9
Art. 9. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO Il lavoratore non puo' rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento. E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui all'art. 8 della regolamentazione per gli operai richiamata al precedente art. 4. E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7, salvo per i lavoratori tecnici che partecipano al lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l'orario notturno e' quello coincidente con l'orario del terzo turno. E' considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 12 nonche' quello eseguito la domenica, salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi di legge, il riposo compensativo cade in altro giorno; nel qual caso e' lavoro festivo quello eventualmente compiuto nei giorno di riposo compensativo. E' considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore avente il giorno di riposo compensativo limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o che ha inizio nella domenica. Per il lavoro eseguito nei giorni di festivita' infrasettimanali e nazionali si applica, quanto previsto all'articolo 12 della presente regolamentazione. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale (paga mensile di fatto compresi gli scatti di anzianita' e contingenza) di fatto: a) lavoro straordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23% b) lavoro festivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% c) lavoro domenicale con riposo compensativo: 1) per le ore normali di lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% 2) per le ore straordinarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% d) lavoro notturno non in turni avvicendati . . . . . . . . . . . 50% e) lavoro straordinario o notturno in turni avvicendati . . . . . 50% salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 10 della parte operai. f) per il lavoro notturno in turni avvicendati si fa rimando al precedente art. 4, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 10 della parte operai. Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) per 180 tranne che si tratti di lavoratori adibiti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, mi qual caso la retribuzione mensile sara' divisa per 225, qualora l'orario di lavoro praticato sia quello massimo consentito (60 ore settimanali) dagli accordi interconfederali.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 10
Art. 10. TRATTAMENTO IN CASO DI SOSPENSIONE O RIDUZIONI DI LAVORO In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro di cui all'art. 4 (punto 4°) disposta dall'azienda o dalle competenti autorita' la retribuzione mensile (paga mensile, contingenza ed eventuale quota aggiuntiva di caropane), non subira' riduzioni). Fino a quando permarra' il contributo a favore della Cassa integrazione guadagni ed il relativo trattamento di integrazione, le aziende ottempereranno agli obblighi di cui sopra integrando il trattamento praticato dalla Cassa anzidetta fino a ricostruire l'intera retribuzione mensile.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 11
Art. 11. GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti: a) la festivita' nazionale del 2 giugno e le tre festivita' del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre; b) le seguenti festivita': 1 gennaio (Capo d'anno) 6 gennaio (Epifania) 19 marzo (S. Giuseppe) - Lunedi di Pasqua - Ascensione - Corpus Domini 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) 15 agosto (Assunzione) 8 dicembre (Immacolata Concezione) 25 dicembre (Natale) 26 dicembre (S. Stefano) - Una ricorrenza religiosa della localita' ove il lavoratore presta la propria opera, che coincida possibilmente con quella del S. Patrono da determinarsi localmente secondo consuetudine, con data fissa, dalle organizzazioni territoriali competenti. Il riposo settimanale cadra' di domenica, salve le eccezioni di legge. In dette festivita', quando non vi sia prestazione di lavoro, si intende che il pagamento della festivita' stessa e' compreso nella paga mensile percepita dal lavoratore e non si fara', quindi, luogo ad alcuna variazione sul normale trattamento. Nel caso di prestazione di lavoro spettera' al lavoratore il pagamento delle ore lavorative effettivamente prestate (paga mensile di fatto compresi gli scatti di anzianita' e contingenza) con la maggiorazione per lavoro festivo. Nel caso in cui una delle ricorrenze nazionali, oppure una delle festivita' di cui alla lettera b) cadano di domenica, e' dovuto in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto, importo calcolato sulla base di un ventiseiesimo della retribuzione mensile fissa. Tale trattamento e' dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festivita' anche a coloro che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino di domenica, godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non e' dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festivita' col giorno di riposo compensativo. Nelle provincie o zone provinciali o aziende nelle quali si corrispondono, di fatto, quote aggiuntive derivanti dalla concessione, a suo tempo effettuata, della contingenza per 30 giornate, dall'importo di cui sopra, sara' dedotto, per ogni festivita' cadente di domenica, un quarto delle dette quote.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 12
Art. 12. FERIE Il lavoratore dopo 12 mesi consecutivi di servizio presso la stessa azienda ha diritto, per ogni anno, ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione (paga mensile e contingenza) non inferiore a: 15 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio fino a 4 anni; 20 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 4 anni a 12 anni; 25 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio da oltre 12 fino a 19 anni; 30 giorni di calendario in caso di anzianita' di servizio oltre i 19 anni. La qualifica di intermedio (ex equiparato) agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945 per le aziende dell'Italia settentrionale e dal 1 aprile 1946 per le aziende del centro-sud. L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta, e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potra' avere inizio in giorni festivi; nel fissa me l'epoca sara' tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di lavoro degli eventuali desideri dei lavoratori. Il periodo di ferie eccedente quello goduto dalle maestranze, potra', a seconda delle esigenze del lavoro, essere concesso anche in modo non continuativo. La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo noto pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non potra' aver luogo durante il periodo di preavviso.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 13
Art. 13. PERMESSI Al lavoratore saranno concessi brevi permessi per improrogabili giustificate necessita' familiari. Potranno altresi' essere concessi brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, compatibilmente con le esigenze tecniche della azienda. Per i permessi di cui ai comma precedenti nessuna. retribuzione e' dovuta al lavoratore. Le ore perdute potranno essere recuperate. Per il caso di matrimonio sara' concesso al lavoratore un permesso di giorni 10 lavorativi con decorrenza della retribuzione che sara' corrisposta, da parte dell'azienda, integrando il trattamento che allo stesso titolo viene erogato dall'Istituto di Previdenza sociale.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 14
Art. 14. CORRESPONSIONE DELLA PAGA MENSILE Per quanto riguarda la corresponsione della paga mensile (ivi compresa l'indennita' di contingenza da computare mensilmente in ragione di 26 aliquote giornaliere) si fa riferimento all'art. 13 della parte per gli impiegati.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 15
Art. 15. SCATTI BIENNALI DI ANZIANITA' Il lavoratore, per l'anzianita' di servizio maturata presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa) ha diritto, per ogni biennio di anzianita', indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione del 5% per 12 bienni della sua carriera. Tale aliquota - che fa parte integrante della retribuzione a tutti gli effetti - e' calcolata per gli scatti maturati dal 1 giugno 1952, sui minimi tabellari di paga mensile, aumentati della indennita' di contingenza il vigore al momento dello scatto. Per l'anzianita' fino al 31 maggio 1952 valgono le norme transitorie in appresso riportare. Gli aumenti periodici di anzianita' non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, ne' gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici decorrono dal 1° del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianita'. Gli aumenti di anzianita' gia' maturati debbono essere ricalcolati percentualmente sul minimo di paga mensile in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nell'ottavo comma del presente articolo per il caso di passaggio di categoria. Per quanto concerne le variazioni dell'indennita' di contingenza, il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianita', sara' effettuato al termine di ogni anno solare, con applicazione dal 10 gennaio successivo. Per i lavoratori che prima della data di applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e 23 maggio 1946 svolgevano presso la stessa azienda le medesime mansioni che hanno dato loro titolo per l'assegnazione alla qualifica intermedia, si terra' conto, ai soli fini degli scatti di anzianita', del periodo di servizio prestato con le anzidette mansioni successivamente al 1 gennaio 1937. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti gia' concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio a categoria superiore, sara' mantenuto al lavoratore l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sara' rivalutato ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sara' considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria. Norme transitorie. a) Per l'anzianita' maturata sino alla data del 31 maggio 1952 l'importo degli aumenti derivanti dagli scatti gia' maturati rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita alla predetta data del 31 maggio 1952. A decorrere dal 1 giugno 1952 devono inoltre essere corrisposti dal lavoratore, per ogni scatto biennale, in precedenza maturato, le seguenti quote forfettarie: [ | Uomini | Donne Intermedio di 1ª categoria | 370 | 325 Intermedio di 2ª categoria | 320 | 280 b) Con decorrenza dal 1 giugno 1954 le quote forfettarie di cui al punto a) debbono essere aumentate del seguente importo: | Uomini | Donne Intermedio di 1ª categoria | 15 | 13 Intermedio di 2ª categoria | 13 | 11
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 16
Art. 16. GRATIFICA NATALIZIA L'azienda corrispondera' una gratifica pari alla retribuzione mensile (paga mensile e contingenza) percepita dal lavoratore. La corresponsione di tale gratifica avverra' normalmente alla vigilia di Natale e comunque, in casi eccezionali, il saldo dovra' avvenire non oltre il 31 gennaio successivo. Nei caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno il lavoratore, non in prova, avra' diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso la azienda. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni. I periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti della conservazione del posto previsti dalla presente regolamentazione, nonche' il periodo di assenza per regolari permessi quando siano di durata inferiore al mese, saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 17
Art. 17. TRASFERTE Al lavoratore in missione per esigenze di servizio spettera' il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione. Spettera' inoltre il rimborso delle spese di vitto e di alloggio quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 18
Art. 18. TRASFERIMENTI Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennita' e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Il lavoratore che non accetti il trasferimento avra' diritto alla indennita' di licenziamento e al preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto della azienda di disporre il trasferimento o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. Al lavoratore che venga trasferito sara' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per se', per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuta inoltre una indennita' una tantum nella misura di 1/3 della retribuzione globale mensile al lavoratore celibe senza conviventi a carico, e nella misura di meta' della retribuzione globale mensile, oltre a 1/30 della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca, al lavoratore con famiglia. Qualora, per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avra' diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovra' essere normalmente comunicato al lavoratore per iscritto con il preavviso di un mese. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento non competono le indennita' di cui sopra.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 19
Art. 19. ALLOGGIO Qualora nella localita' ove il lavoratore svolge normalmente la sua attivita' non esistano possibilita' di alloggio ne' adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la localita' stessa con centri abitati, e il perimetro del piu' vicino centro abitato disti oltre 5 chilometri, l'azienda che non provveda, in modo idoneo al trasporto corrispondera' un adeguato indennizzo.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 20
Art. 20. INDENNITA' DI ZONA MALARICA Potra' essere stabilita, in accordo integrativo da stipularsi, provincialmente, una indennita' per i lavoratori che da localita' non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica. Tale indennita' verra' conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spettera' anche al lavoratore che, originariamente provenendo da zona malarica, abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica. Le zone da considerarsi malariche, agli effetti del presente articolo, saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti associazioni, sentite le autorita' sanitarie locali.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 21
Art. 21. TUTELA DELLA MATERNITA Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino, salve le eccezioni previste dall'[art. 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1950-08-26;860~art3). Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto indicato nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le otto settimane dopo il parto. Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto alla retribuzione intera per i primi tre mesi ed al 50% per i due mesi successivi, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza compiuti dall'azienda. Qualora il trattamento di legge (80% della retribuzione per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro) sia piu' favorevole di quello previsto dal contratto, la lavoratrice avra' diritto all'eventuale differenza tra i due trattamenti. Qualora durante i periodi considerati nel primo comma intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni contemplate per detto trattamento all'art. 22 quando risultino piu' favorevoli alla lavoratrice, a decorrere dal giorno in cui si manifesti la malattia stessa.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 22
Art. 22. MALATTIA E INFORTUNIO In caso di interruzione del servizio dovuta, a malattia il lavoratore, non in prova, avra' diritto, alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi per anzianita' ininterrotta di servizio come intermedio fino a cinque anni, di otto mesi oltre i cinque anni e di dieci mesi oltre i dodici anni, percependo nel primo caso l'intera retribuzione (paga mensile e contingenza) per i primi due mesi e meta' di essa per gli altri quattro, la intera retribuzione come sopra per i primi tre mesi e meta per i successivi cinque mesi nel secondo caso, e l'intera retribuzione come sopra per i primi quattro mesi e meta' per i successivi cinque mesi nel terzo caso. L'anzidetto trattamento economico verra' corrisposto, in ogni caso con deduzione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza compiuti dall'azienda. L'azienda ha facolta' di far controllare la malattia dal medico di sua fiducia. Qualora la malattia perduri oltre il termine sopraindicato e' in facolta' del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondente al lavoratore quanto gli compete in base alla presente regolamentazione, compresa l'indennita' sostitutiva del preavviso. Analogamente nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto potra' essere risolto, su richiesta del lavoratore, con la corresponsione della indennita' di licenziamento di cui all'art. 25. Ove cio' non avvenga e l'azienda non proceda ai licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianita' agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento. Il trattamento avanti stabilito cessera' qualora il lavoratore, con piu' periodi di malattia, raggiunga in complesso durante diciotto mesi consecutivi i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati. La qualifica di intermedio (ex equiparato) agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa e comunque non prima del 1 gennaio 1945 per le aziende dell'Italia settentrionale e del 1 aprile 1946 per le aziende del centro-sud. L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta e considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 23
Art. 23. SERVIZIO MILITARE Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. In armonia alle norme di cui al [D. L. 13 settembre 1946, n. 303](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1946-09-13;303), la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Il tempo trascorso sia in servizio di leva che in caso di richiamo e' computato agli effetti dell'anzianita'. Le norme di cui sopra si applicano ai lavoratori che anteriormente alla chiamata alle armi siano alla dipendenza dello stesso datore di lavoro da oltre tre mesi e subordinatamente all'osservanza dell'obbligo, da parte del lavoratore, di porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere il servizio entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata. Per tutte le altre disposizioni valgono le norme del decreto legislativo sopra citato.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 24
Art. 24. PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non puo' essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: a) per i lavoratori che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio: 1) mesi uno e mezzo per i lavoratori di prima categoria intermedi; 2) mesi uno per i lavoratori di seconda categoria intermedi; b) per i lavoratori che hanno superato i cinque anni di servizio e fino ai dieci anni compiuti: 1) mesi due per i lavoratori di prima categoria intermedi; 2) mesi uno e mezzo per i lavoratori di seconda categoria intermedi; c) per i lavoratori che hanno superato i dieci anni di servizio: 1) mesi due e mezzo per lavoratori di prima categoria intermedi; 2) mesi due per i lavoratori di seconda categoria intermedi. La qualifica di intermedio (ex equiparato) agli effetti del presente articolo decorre dalla data di attribuzione delle mansioni che hanno dato diritto alla qualifica stessa, e comunque non prima del 1 gennaio 1945 per le aziende dell'Italia settentrionale e del 1 aprile 1946 per le aziende del centro-sud. L'anzianita' di servizio - anche come operaio - per il periodo precedente alla data suddetta e' considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50%. I termini di disdetta decorrono dalla meta' o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennita' pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. L'azienda ha il diritto di ritenere su quanto sia da essa dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennita', sara' computato nell'anzianita' agli effetti della indennita' di licenziamento. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma di troncare il rapporto, sia allo inizio sia nel corso del preavviso, senza che da cio' derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso la azienda concedera' al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dall'azienda in rapporto alle esigenze della stessa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 25
Art. 25. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI LICENZIAMENTO In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda, non ai sensi dell'art. 39 della regolamentazione per gli operai, al lavoratore compete, per la anzianita' maturata successivamente alla assegnazione della qualifica di intermedio, ed in ogni caso non prima del 1 gennaio 1945 nelle provincie dell'Italia settentrionale e del 1 aprile 1946 nelle provincie dell'Italia centromeridionale una indennita' di 15/30 (quindici trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita' presso l'azienda. Per l'anzianita' successiva al 1 gennaio 1947 l'indennita' di licenziamento verra' liquidata, per ogni anno di anzianita', nella misura di 20/30 (venti trentesimi) della retribuzione mensile. Per l'anzianita' maturata successivamente al 1 gennaio 1950, per coloro che avranno nella qualifica di intermedio una anzianita' di quattro anni, l'indennita' di anzianita' verra' liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile. La liquidazione dell'indennita' verra' l'atta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto, ivi compresa l'indennita' di contingenza. Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. Per gli elementi della retribuzione da considerare agli effetti del computo dell'anzianita' si fa riferimento allo [art. 2121 del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2121).
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 26
Art. 26. INDENNITA' DI ANZIANITA' IN CASO DI DIMISSIONI Nel caso di dimissioni verranno corrisposte al lavoratore, che abbia compiuto almeno un anno di anzianita' ininterrotta, le sottoindicate aliquote dell'indennita' di cui all'articolo precedente: - fino a 5 anni di anzianita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50% - oltre i 5 e fino a 10 anni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75% - oltre i 10 anni di anzianita . . . . . . . . . . . . . . . . . 100% Verra' corrisposta la intera indennita' di cui al precedente articolo nel caso di dimissioni per malattia, infortunio, matrimonio per le donne, maternita' o compimento dei 55 anni per gli uomini e dei 50 per le donne, nonche' a seguito di nomina alle cariche sindacali previste all'ultimo comma dell'art. 5 della parte prima (norme generali) dei presente contratto. Per quel che riguarda l'anzianita' di servizio relativa al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica di intermedio o ex equiparato, si applicano le norme dell'art. 34 della parte seconda (regolamentazione operai), per quanto si riferisce alle aliquote della indennita', e dell'art. 25 per quanto si riferisce al computo dell'indennita' stessa.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-art. 27
Art. 27. RICHIAMO A DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEGLI ACCORDI INTERCONFEDERALI Si intendono integralmente richiamate le norme previste all'art. 6 per quel che concerne lo stato giuridico, il trattamento ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi e le condizioni di miglior favore di cui al 5° comma ed all'art. 8 (conservazione delle condizioni individuali di miglior favore) contenute nell'accordo interconfederale 30 marzo 1946 per le aziende dell'Alta Italia e rispettivamente agli artt. 31, 1° comma, e 33 dell'accordo 23 maggio 1946 per le aziende dell'Italia centro-meridionale.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte III-Dichiarazioni
CHIARIMENTI E DICHIARAZIONI A VERBALE SULLA PARTE TERZA INTERMEDI Art. 8. PASSAGGIO DA OPERAIO AD INTERMEDIO La norma che disciplina il passaggio da operaio ad intermedio si applica - per i rapporti gia' risolti e regolati fra le parti prima dell'entrata in vigore del concordato di categoria 5 dicembre 1947 per gli intermedi dell'industria cartaria solo per quanto concerne l'anzianita' convenzionale del 50% ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali che, come ivi indicato, graduano i benefici in rapporto all'anzianita' del lavoratore nell'azienda.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 1
Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell'art. 3 e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata dell'eventuale periodo di prova. All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare: 1) la carta d'identita'; 2) il libretto di lavoro; 3) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 2
Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'articolo 26 si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e alla indennita' di licenziamento. Non si applicano altresi' la norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
CCNL del 28 marzo 1958 Parte IV-art. 3
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)