DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1449

Type DPR
Publication 1960-10-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale collettivo di lavoro 27 dicembre 1957, e relative tabelle, per le rivestitrici di fiaschi a domicilio, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro, Ceramica ed Affini, l'Unione italiana Lavoratori Vetro, Ceramica e Abrasivi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro e la Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 90 del 4 luglio 1960, del contratto sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 27 dicembre 1957, per le rivestitrici di fiaschi a domicilio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le lavoratrici dipendenti dalle imprese che commettono a domicilio il rivestimento dei fiaschi.

Dato a Roma, addi' 15 ottobre 1960. GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 dicembre 1960

Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 4 - VILLA

CCNL 27 dicembre 1957 per le rivestitrici di fiaschi-art. 1

CONTRATTO NAZIONALE COLLETTIVO DI LAVORO 27 DICEMBRE 1957 PER LE RIVESTITRICI DI FIASCHI Firenze, addi' 27 dicembre 1957 tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO, rappresentata dal suo Presidente Principe Dott. Giovanni Ginori Conti, assistito dal Segretario Generale Dott. Enrico Porru, con la partecipazione dei Signori Avv. Brancolini, Sig. Licurgo Rigatti, Rag. Nardi, Sig. Piccini, Sig. Polloni, Sig. Spini, Sig. Ciardi, Sig. Bartolozzi, Sig. Casini, Sig. Lepri, Sig. Gambacciani; con l'intervento dei Signori: Dott. Pio Carlo Falletti, Dott. Franco di Francia, Dott. Bartoletti e la FEDERAZIONE NAZIONALE VETRAI, CERAMISTI ED AFFINI, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Orazio Marchi, assistito dal Vice Segretario Sig. Libero Lemmi, con la partecipazione: del Sig. Gino Fontanelli, Virgilio Bendinelli, Sonia Bertini, Lisetta Pratesi, Masca Alderotti, Natalina Bruni, Giuseppina Fusi; il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ABRASIVI VETRO, CERAMICA ED AFFINI, rappresentato dal Segretario Nazionale Sig. Alberto Abbiati, assistito dai Sigg.: Grillo e Quadretti; l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI VETRO, CERAMICA E ABRASIVI, rappresentata dal Segretario Nazionale Sig. Sergio Cesare. Firenze, addi' 27 dicembre 1957 tra l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VETRO, rappresentata dal suo Presidente Principe Dott. Giovanni Ginori Conti, assistito dal Segretario Generale Dott. Enrico Porru, con la partecipazione dei Signori Avv. Brancolini, Sig. Licurgo Rigatto, Rag. Nardi, Sig. Piccini, Sig. Polloni, Sig. Spini, Sig. Ciardi, Sig. Bartolozzi, Sig. Casini, Sig. Lepri, Sig. Gambacciani con l'intervento dei Signori: Dott. Pio Carlo Falletti, Dott. Franco di Francia, Dott. Bartoletti e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI VETRO E CERAMICA "C.I.S.N.A.L.", rappresentata dal suo Segretario Sig. Giulio Giocondi, e con la partecipazione dei Signori: Alfredo Signorini e Antonio Pernechele, con l'assistenza della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario Confederale Verledo Guidi e dal Capo Ufficio Sindacale Tomaso Sanesi; si e' stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutte le Aziende vetrarie produttrici di fiaschi, comprese le Cooperative, per tutte le Aziende di rivestizione e per le operaie rivestitrici di fiaschi e affini che prestino la loro opera a domicilio. Art. 1. DEFINIZIONE Agli effetti del presente contratto sono considerate rivestitrici di fiaschi lavoranti a domicilio le donne che eseguono la rivestizione di fiaschi nel proprio domicilio, con materiale di proprieta' dell'azienda committente. L'operaia lavorante a domicilio non puo' prestare la sua opera per piu' di tre aziende contemporaneamente.

CCNL 27 dicembre 1957 per le rivestitrici di fiaschi-art. 2

Art. 2. ASSUNZIONE Per l'assunzione delle operaie rivestitrici di fiaschi e affini a domicilio saranno osservate le norme di legge in vigore riguardanti la categoria.

CCNL 27 dicembre 1957 per le rivestitrici di fiaschi-art. 3

Art. 3. DOCUMENTI Per l'assunzione al lavoro le operaie dovranno presentare alle aziende i seguenti documenti: a) libretto di lavoro; b) tessera e libretto di assicurazione in quanto la lavoratrice ne sia legittima titolare. La lavoratrice dovra' inoltre comunicare il proprio indirizzo e i successivi eventuali cambiamenti. Qualora l'operaia chiedesse di essere contemporaneamente assunta presso altra azienda sara' tenuta a presentare a questa una dichiarazione che dovra' essere rilasciata dalla ditta in possesso dei documenti di cui alle lettere a) e b). La dichiarazione di cui sopra dovra' contenere gli estremi dei documenti suddetti.

CCNL 27 dicembre 1957 per le rivestitrici di fiaschi-art. 4

Art. 4. DISTRIBUZIONE DEL LAVORO La distribuzione del lavoro sara' curata dalla direzione aziendale secondo le necessita' tecniche dell'azienda e la capacita' di ciascuna lavorante. La consegna dei nudi e delle erbe palustri (sala, salicchio, gazzolo, biodo, ecc.) verra' effettuata dall'azienda direttamente alla rivestitrice che deve eseguire il lavoro. A consegna effettuata, verra' rilasciato alla rivestitrice un mandato che, oltre alla ragione sociale dell'azienda e al numero di matricola della rivestitrice, dovra' indicare i quantitativi delle erbe palustri e il numero dei nudi consegnati alla lavoratrice. La rivestitrice ha il diritto di controllare il peso delle erbe palustri consegnatele e a questo scopo ogni azienda porra' a sua disposizione una stadera. La rivestitrice e' responsabile del materiale di lavorazione ricevuto in consegna, dal momento della consegna stessa a quello in cui il lavoro confezionato viene riportato in ditta. Nel caso che la lavoratrice esegua contemporaneamente il lavoro per piu' aziende avra' cura di non mescolare il nudo e le erbe palustri di provenienza di ditte diverse.

CCNL 27 dicembre 1957 per le rivestitrici di fiaschi-art. 5

Art. 5. RICONSEGNA DEL LAVORO La rivestitrice consegnera', il lavoro eseguito al magazziniere dell'azienda o ad altri della ditta incaricato. il quale controllera' il lavoro e rilascera' alla rivestitrice un mandato di entrata. A presentazione di tale mandato la rivestitrice ricevera' dall'azienda l'importo del lavoro eseguito.

CCNL 27 dicembre 1957 per le rivestitrici di fiaschi-art. 6

Art. 6. BUSTA PAGA La busta paga o documento equipollente dovra' contenere i seguenti elementi: 1) nome e cognome della lavorante; 2) data di riconsegna del lavoro; 3) numero e tipo dei nudi rivestiti; 4) importo del lavoro eseguito; 5) importo dell'indennita' forfettaria di cui all'articolo 8 (indennita' varie); 6) ritenute di legge o di contratto.

CCNL 27 dicembre 1957 per le rivestitrici di fiaschi-art. 7

Art. 7. ROTTURE Le rotture verranno reintegrate dalla ditta alla lavorante senza formalita' fino alla misura di due pezzi su ogni tre barili di lavoro mezzo peso e strapeso e di tre pezzi ogni tre barili di lavoro leggero. Le rotture eccedenti la misura di cui sopra saranno parimenti reintegrate dalla ditta totalmente salvo il caso di rotture dovute a colpa della lavorante.

CCNL 27 dicembre 1957 per le rivestitrici di fiaschi-art. 8

Art. 8. INDENNITA' VARIE Alle operaie regolate dal presente contratto verra' corrisposta una indennita' forfettaria del 13% sull'ammontare della retribuzione globale della lavorante a domicilio. Tale indennita' forfettaria verra' corrisposta alla lavorante ad ogni periodo di paga. La predetta indennita' viene corrisposta ai seguenti titoli: ferie, gratifica natalizia, festivita' nazionali e infrasettimanali, indennita' di licenziamento, consumo indumenti, utensili, locali, luce e mezzi di trasporto.

CCNL 27 dicembre 1957 per le rivestitrici di fiaschi-art. 9

Art. 9. DILIGENZA E FEDELTA' DELLA LAVORANTE La lavorante a domicilio rivestitrice di fiaschi, deve usare la dovuta diligenza e attenersi alle istruzioni ricevute dall'imprenditore per la esecuzione del lavoro. La lavorante a domicilio non deve eseguire lavoro per proprio conto e per conto terzi in concorrenza con l'imprenditore tenuto presente quanto previsto dall'ultimo comma, dell'art. 1 (definizione).

CCNL 27 dicembre 1957 per le rivestitrici di fiaschi-art. 10

Art. 10. RECLAMI E CONTROVERSIE Qualora nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa sara' trattata, per la composizione fra la Direzione e la Commissione Interna. In caso di mancato accordo fra le parti, il reclamo e la controversia, sara', sottoposti all'esame delle competenti associazioni sindacali territoriali, prima di essere deferito alle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

CCNL 27 dicembre 1957 per le rivestitrici di fiaschi-art. 11

Art. 11. DECORRENZA E DURATA Il presente contratto avra' decorrenza dal 30 dicembre 1957 al 30 giugno 1959. Il contratto si considera tacitamente prorogato di anno in anno, se non disdettato da una delle parti con lettera raccomandata con r. r. almeno tre mesi prima della scadenza del contratto stesso.

CCNL 27 dicembre 1957 per le rivestitrici di fiaschi-Tabelle

TABELLE TARIFFE RIVESTIZIONE Parte di provvedimento in formato grafico

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