DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1450

Type DPR
Publication 1960-10-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1906, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, stipulato tra le Associazioni degli industriali di Milano, Cremona, Ivrea, Genova e Parma, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori Legno Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie; e, in pari data, tra le Associazioni degli Industriali di Milano, Cremona, Ivrea, Genova e Parma, con l'assistenza delle Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale dei Legno ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 dei 4 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, sono regolati, per le provincie di Milano, Cremona, Genova, Parma e per il comune di Ivrea, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle provincie e del comune sopra indicati, che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima. Il presente accordo, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addi' 15 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI -- SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addi' 1 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 3. - VILLA

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 1

CONTRATTO INTERPROVINCIALE DI LAVORO 1 aprile 1952 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI CHE PREVALENTEMENTE FABBRICANO BIGIOTTERIA FALSA, ARTICOLI RICORDO ED AFFINI PRODOTTI CON QUALSIASI MATERIA PRIMA Addi' 1 aprile 1952, in Milano, tra le ASSOCIAZIONI DEGLI INDUSTRIALI DI MILANO, CREMONA, IVREA, GENOVA E PARMA, agli effetti del presente contratto rappresentate dai sigg.: comm. rag. Giuseppe Girardi, Bruno Gasparini, rag. Paolo Vaschetti, Bruno Araldi, Aldo Cotti, dott. Aleardo Lazzarini, assistiti dall'avv. Erminio Fumagalli, sig. Luigi Zanzola e Lucio Quacchia, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria. italiana, nella persona del dott. Mario Binaghi e la F.I.L.L.A.V. - FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO ARTISTICHE E VARIE, rappresentata per delega della Segreteria Generale dal sig. Becchi Virginio, assistito dal sig. Carnevali Gino della C.d.L. di Cremona e dai lavoratori: sig. Archenti Ildebrando, sig. Falicilo Armando, sig. Panzini Gino e sig. Mori Arturo; la F.U.L.L.A.V. - FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI LEGNO ARTISTICHE E VARIE, rappresentata per delega del Segretario Generale dal sig. Lino Mariani, assistito dal sig. Tinti Mario ed Alessandria Carlo dell'Unione Sindacale Provinciale di Cremona e dal lavoratore sig.Taglia Ettore: 1 aprile 1952 in Milano, tra le ASSOCIAZIONI DEGLI INDUSTRIALI DI MILANO, CREMONA, IVREA, GENOVA E PARMA, agli effetti del presente contratto rappresentate dai sigg.: comm. rag. Giuseppe Girardi, Bruno Gasparini, rag. Paolo Vaschetti, Bruno Araldi, Aldo Cotti, dott. Aleardo Lazzarini, assistiti dall'avv. Erminio Fumagalli, sig. Luigi Zanzola e Lucio Quacchia, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Mario Binaghi e la C.I.S.N.A.L. - FEDERAZIONE NAZIONALE DEL LEGNO ED AFFINI, rappresentata dal Segretario sig. Pellegrino Maggi, assistito dal sig. Stefano Schiavi, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dal Segretario generale dott. Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni; e' stato stipulato il presente contratto interprovinciale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai verra' fatta in conformita' delle norme di legge. All'atto dell'assunzione l'azienda comunichera' all'operaio, normalmente per iscritto, la qualifica assegnatagli e la relativa retribuzione.

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 2

Art. 2. Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 3

Art. 3. DOCUMENTI E RESIDENZA Per essere ammesso al lavoro, l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessere e libretti dalle assicurazioni sociali e dell'Istituto di Malattia in quanto ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equivalente. E' in facolta' dell'azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore a tre mesi, nonche' il certificato di lavoro relativo alle, occupazioni antecedenti. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il suo domicilio, a notificare i successivi mutamenti, e se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia, per poter beneficiare degli assegni familiari.

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 4

Art. 4. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 5

Art. 5. PERIODO Di PROVA L'assunzione al lavoro di ogni operaio avviene previo un periodo di prova della durata di sei giornate lavorative con reciproca facolta' di risolvere, entro tale termine, senza preavviso ne' indennita', il rapporto di lavoro. Il periodo di prova puo' essere prorogato di comune accordo a dodici giornate lavorative. L'operaio che non venga confermato, o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascera' senz'altro la azienda la quale dovra' corrispondergli il pagamento delle ore di lavoro compiute con la retribuzione fissata all'atto dell'assunzione. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro o di malattia, l'operaio sara' ammesso a riprendere il periodo di prova, stesso qualora sia in grado di tornare in servizio entro quindici giorni dall'inizio dell'assenza. Superato il periodo di prova l'anzianita' decorrera' dal primo giorno dell'assunzione.

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 6

Art. 6. PASSAGGIO DI CATEGORIA L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua qualifica, purche' cio' non comporti una diminuizione di retribuzione. All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore della propria, dovra' essere corrisposta la retribuzione della categoria superiore a partire dal secondo giorno. Trascorso un periodo continuativo di 30 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori, avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, gravidanza, puerperio, richiamo alle armi non superiore a tre mesi, nel qual caso il trattamento di cui al secondo comma spettera' per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene.

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 7

Art. 7. CUMULO DI MANSIONI Agli operai che sono assegnati con carattere di continuita' alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest'ultima abbia carattere di prevalenza, o almeno carattere di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrino nei sopraindicati, si terra' conto nella retribuzione.

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 8

Art. 8. ORARIO DI LAVORO La durata normale del lavoro e' quella stabilita dalla legge con le relative deroghe ed eccezioni. Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle otto ore, la ripartizione dell'orario settimanale potra' avvenire negli altri giorni superando - a regime normale - i limiti previsti al comma precedente, purche' non si superino le nove ore giornaliere o le 48 settimanali. Per i lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, l'orario normale di lavoro non potra' superare le 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge. L'orario verra' affisso all'entrata dello stabilimento. Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di piu' turni giornalieri. L'operaio deve prestare la sua opera nelle ore e nei turni stabiliti, anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 9

Art. 9. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DEL LAVORO In caso di interruzioni di lavoro, sara' riservato agli operai il seguente trattamento: 1) per le ore perdute ma passate in stabilimento al disposizione dell'azienda, sara' corrisposta la paga di fatto e l'indennita' di contingenza, con facolta' per la azienda di adibire gli operai ad altri lavori. Lo stesso trattamento (comprensivo della percentuale minima contrattuale di cottimo) verra' usato al lavoratore cottimista; 2) per le ore perdute e per le quali gli operai non siano trattenuti in stabilimento, non sara' dovuta alcuna retribuzione. In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo fra le organizzazioni sindacali locali per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potra' chiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le normali indennita' compreso il preavviso.

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 10

Art. 10. RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE E' consentita la, facolta' di recupero a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore, nonche' di quelle dovute a soste concordate fra le parti, purche' il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui e avvenuta, la interruzione.

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 11

Art. 11. INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO L'entrata degli operai nello stabilimento sara' regolata come segue, salvo diverse disposizioni aziendali: il primo segnale verra' dato venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sara' aperto l'accesso nello stabilimento; il secondo segnale verra' dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; il terzo segnale verra' dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro. A questo segnale l'operaio dovra' trovarsi al suo posto di lavoro per iniziare la sua attivita'. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso entro i primi 15 minuti o oltre i quindici e fino a trenta minuti. L'uscita e' indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun operaio potra' cessare il lavoro prima del segnale del suo termine.

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 12

Art. 12. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge. Gli operai che non fruiscono del riposo settimanale di domenica, come ad esempio gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovranno usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamera' "riposo compensativo".

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 13

Art. 13. GIORNI FESTIVI Sono considerate festivita' quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge, e piu' precisamente a) i giorni: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre; b) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; c) le seguenti festivita' infrasettimanali; Capodanno: 1 gennaio; Epifania: 6 gennaio; S. Giuseppe: 19 marzo; Lunedi di Pasqua: mobile; Ascensione: mobile: Corpus Domini: mobile; S.S. Pietro e Paolo: 29 giugno; Assunzione: 15 agosto; Ognissanti: 10 novembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre; S. Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre; La ricorrenza del S. Patrono della localita' ove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico delle festivita' indicate al punto a) restano ferme le norme di legge e degli accordi interconfederali in materia. Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto e), qualora non coincidano con la domenica, con il giorno di riposo compensativo o con altra giornata festiva, sara' corrisposta la normale retribuzione, intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di stabilimento. Per orario normale giornaliero di stabilimento si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale. In caso di prestazione di lavoro in dette festivita' infrasettimanali, sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui innanzi, la normale retribuzione (minimo contrattuale piu' eventuale superminimo piu' contingenza) per le ore lavorate senza maggiorazione per il lavoro festivo. Nel solo caso di assenza dovuta a malattia o ad infortunio, nei giorni festivi di cui al punto e), la azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali fino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 14

Art. 14. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO E' considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 8, ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali; per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste. Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festivita' del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla, retribuzione normale (minimo contrattuale piu' eventuale superminimo piu' contingenza), Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria, maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo, di cui all'art. 15 e sulla contingenza: Lavoro straordinario diurno............. 18 % Lavoro festivo (domenica o giorni di ri- poso compensativo o festivita del 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 4 novembre).......................... 40 % Lavoro notturno (dalle 22 alle 6)....... 30 % La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione del lavoro notturno. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952-art. 15

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