DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1452
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto l'accordo interconfederale 12 giugno 1954, e relative tabelle, per il conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali, stipulato tra, la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visto l'accordo 26 giugno 1954 relativo alla zona di Trieste;
Visto l'accordo 28 luglio 1931, e relative tabelle, integrativo dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954;
Visto l'accordo 15 ottobre 1954-1 sulla decorrenza delle aliquote riproporzionate;
Visto l'accordo 10 novembre 1951 relativo alle quote mensili di contingenza;
Visto l'accordo 23 novembre 1954 relativo alla misura della indennita' giornaliera di contingenza;
Visto l'accordo 23 novembre 1954 per l'applicazione dei conglobamento alla Regione Siciliana;
Tutti stipulati dalle medesime confederazioni sindacali di cui all'accordo 12 giugno 1954;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 27 del 19 febbraio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quali sono stati stipulati gli accordi interconfederali 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali, 26 giugno 1954 relativo alla, zona di Trieste, 28 luglio 1954, integrativo dell'accordo 12 giugno 1954, 15 ottobre 1954 sulla decorrenza delle aliquote, riproporzionate, 10 novembre 1954 relativo alle quote mensili di contingenza, 23 novembre 1954 relativo alla misura dell'indennita' giornaliera di contingenza, 23 novembre 1954 per l'applicazione del conglobamento alla REgione Siciliana, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 9. - VILLA
Accordo 12 giugno 1954-art. 1
ACCORDO 12 GIUGNO 1954 PER IL CONGLOBAMENTO E RIASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI PER I SETTORI INDUSTRIALI Addi' 12 giugno 1954, in Milano. tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angelo Costa, dal Vice Presidente dott. Sen. Borletti e dall'ing. Emilio Zacchi, Presidente del Comitato permanente per gli affari sindacali, assistiti dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani, dal prof. Cesare Vannutelli, dal dott. Filippo Bazzanti, dal dott. Mario Milano e dalla dott.ssa Francesca Ambrogi e con l'intervento di una delegazione industriale composta dai sigg.: avv. Renzo Boccardi, dott. Fausto Alcaro, dott. Aldo Baro, dottor Aldo Bermone, dott. Belmiro Boni, dott. Enzo Ciminelli, avv. Alfredo Cioffi, dott. Alberto Colli, ing. Giovanni Dito, dott. Ettore Gagliardi, dott. Alberto Gai, dott. Domenico Gattinara, dott. Vincenzo Gnudi, dottor Guido Goti, dott. Giuseppe Lanza, avv. Carlo Latini. avv. Giovanni Mascini, avv. Domenico Melocchi, dott. Giorgio Miceli, rag. Carlo Molinari, rag. Mario Moretti, dott. Rino Nosadini, dott. Alessandro Padula, dott. Giuseppe Pedone, rag. Armando Priolo, avv. Umberto Ramaccini, dott. Paolo Salmeri, dott. Dino Stefani, ing. Domenico Zirilli; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dal Segretario Generale on. Giulio Pastore, dal Segretario Generale Aggiunto on. Luigi Morelli, dai Segretari Confederali dott. Brano Storti, dott. Dionigi Coppo e dott. Paolo Cavezzali, nonche' dal comm. Ettore Azais, dal prof. Salvatore Papa e dal dott. Mario Fari; e l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dal dottor Italo Viglianesi, dal dott. Raffaele Vanni e dai signori Giuseppe Raffo, Sergio Cesare e Giuseppe Repetto; Addi' 12 giugno 1954, tra, la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal suo Presidente dott. Angolo Costa, dal Vice Presidente dott. Sen. Borletti e dall'ing. Emilio Zacchi, Presidente del Comitato permanente per gli affari sindacali, assistiti dal Vice Segretario Generale avv. Rosario Toscani, dal prof. Cesare Vannutelli, dal dott. Filippo Bazzanti, dal dott. Mario Milano e dalla dott.ssa Francesca Ambrogi e con l'intervento di una delegazione industriale composta dai sigg.: avv. Renzo Boccardi, dott. Fausto Alcaro, dott. Aldo Baro, dottor Aldo Bermone, dott. Belmiro Boni, dott. Enzo Ciminelli, avv. Alfredo Cioffi, dott. Alberto Colli, ing. Giovanni Dito, dott. Ettore Gagliardi, dott. Alberto Gai, tor Domenico Gattinara, dott. Vincenzo Gnudi, dottor Guido Goti, dott. Giuseppe Lanza, avv. Carlo Latini, avv. Giovanni Mascini, avv. Domenico Melocchi, dott. Giorgio Mieli, rag. Carlo Molinari, rag. Mario Moretti, dott. Rino Nosadini, dott. Alessandro Podula, dott. Giuseppe Pedone, rag. Armando Priolo, avvocato Umberto Ramaccini, dott. Paolo Salmeri, dott. Dino Stefani, ing. Domenico Zirilli; e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI SINDACATI NAZIONALI DEI LAVORATORI (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario generale prof. Giuseppe Landia, assistito dal sig. Enrico Bruni; le parti, riconosciuta la opportunita' di restituire alla retribuzione dei lavoratori dell'industria maggiore chiarezza e normalita' provvedendo alla unificazione in una sola voce retributiva delle attuali paghe basi, delle indennita' di contingenza, delle quote di rivalutazione introdotte dagli accordi 5 agosto 1949 e 7 dicembre 1950 e della, indennita' di caropane base, nonche' di realizzare un organico riassetto delle retribuzioni risultanti da tale conglobamento mediante il loro raggruppamento in apposite zone retributive; convinte della necessita' di non ritardare ulteriormente almeno nella loro parte essenziale, l'attuazione dei provvedimenti gia' concordati onde ottenere la maggiore possibile distensione dei rapporti di lavoro nell'ambito delle aziende; addivengono al presente accordo: Art. 1. NUOVE RETRIBUZIONI UNIFICATE Per i settori industriali che si uniformano agli accordi interconfederali e che appartengono al gruppo merceologico A, le retribuzioni minime contrattuali unificate per il manovale comune di eta' superiore ai 20 anni ottenute dal conglobamento delle paghe basi, delle indennita' di contingenza e della indennita' di caro pane base di lire 20, sono quelle indicate per ciascuna zona nella tabella 1 allegata al presente articolo, Le retribuzioni minime contrattuali per le altre qualifiche operaie, comprensive delle quote di rivalutazione, nonche' per le qualifiche speciali ed impiegatizie, saranno ulteriormente fissate dalle Organizzazioni stipulanti non appena convenuti i rapporti per ciascuna qualifica, eta' e sesso nelle varie zone e definita la sistemazione dei gruppi merceologici B e C. I rapporti di cui al comma precedente (unici per ciascuna qualifica in ciascuna zona, con le distinzioni per eta' e per sesso) saranno fissati al livello necessario affinche' l'importo risultante non sia inferiore in alcun caso all'importo in atto per la corrispondente qualifica nelle provincie che fanno parte della zona; in ogni caso detti rapporti non saranno inferiori a quelli stabiliti dall'accordo interconfederale 21 marzo 1951 per i punti di variazione della contingenza.
Accordo 12 giugno 1954-art. 2
Art. 2. RIASSETTO ZONALE - CRITERI RELATIVI La composizione delle zone territoriali di retribuzione e la misura di tale retribuzione sono state convenute tra le Organizzazioni stipulanti in base a valutazioni generali complessive che rientrano nella specifica, esclusiva e non demandabile competenza degli organismi confederali: tutte le disposizioni relative si intendono pertanto modificabili solo da dette Organizzazioni e pertanto sono sottratte alla negoziazione sia delle Associazioni nazionali o regionali, sia di quelle territoriali eventualmente interessate. Di conseguenza le organizzazioni confederali si impegnano ad adoperarsi per evitare qualsiasi atto in contrasto con l'impegno di cui al comma precedente. Dichiarazione a verbale. La norma di cui al primo comma del presente articolo non vincola la facolta' delle. Associazioni nazionali di settore delle due parti di determinare, in sede di stipulazione dei rispettivi contratti, eventuali variazioni della, misura assoluta delle retribuzioni minime.
Accordo 12 giugno 1954-art. 3
Art. 3. AUMENTI DERIVANTI DAL RIASSETTO ZONALI Gli aumenti sulle attuali retribuzioni individuali di fatto derivanti dal riassetto zonale da corrispondere in ciascuna provincia (o zona provinciale) per il manovale comune di eta' superiore ad anni 20, sono quelli di cui alla tabella 2. Tali aumenti saranno applicati alle altre qualifiche operaie ed alle qualifiche speciali ed impiegatizie con gli scarti percentuali per qualifica, eta' e sesso previsti dall'accordo interconfederale 21 marzo 1951 per i punti di contingenza. Ai lavoratori ai quali, dall'applicazione del disposto del comma precedente non derivi un aumento pari almeno al valore di un punto e mezzo di variazione della indennita' di contingenza, le aziende corrisponderanno la integrazione necessaria ad assicurare detto aumento minimo conformemente a quanto indicato nella stessa tabella 2.
Accordo 12 giugno 1954-art. 4
Art. 4. RIPROPORZIONAMENTO DELLE ALIQUOTE Le percentuali di cottimo e le altre percentuali - previste dai contratti di lavoro vigenti - che non trovano applicazione sulla intera retribuzione, verranno riproporzionate in nuove percentuali sulla retribuzione conglobata. La determinazione delle nuove percentuali sara' fatta successivamente dalle Confederazioni stipulanti con l'intervento delle Organizzazioni rispettive interessate per ciascun settore, riducendo ad una sola le varie aliquote differenziate risultanti per le singole zone e qualifiche piu' rappresentative adeguandosi al valore piu' elevato di dette zone e qualifiche ed arrotondando gli eventuali decimali all'unita' superiore. Gli stessi criteri per il riproporzionamento, in quanto applicabili, saranno seguiti per le altre aliquote o per gli altri istituti, non contrattuali, precedentemente non riferiti alla intera retribuzione. Nota all'art. 4. Il conglobamento nella, retribuzione base delle indennita' di contingenza, di caropane e delle eventuali quote di rivalutazione convenuto col presente accordo, non e', naturalmente, operativo per le aliquote di legge (come avviene ad es. per forme previdenziali in atto per particolari settori) riferite alla sola retribuzione base. Le associazioni sindacali presenteranno richiesta comune alle Autorita' governative per l'aggiornamento della disposizione in aderenza a quanto stabilito dal presente articolo ai fini del riproporzionamento della aliquota contributiva.
Accordo 12 giugno 1954-art. 5
Art. 5. COTTIMI Le nuove tariffe di cottimo saranno riferite ai nuovi minimi di paga, maggiorati delle percentuali di cottimo riproporzionate come all'art. 4, secondo le disposizioni che nei singoli contratti regolano la disciplina del cottimo. Le tariffe in atto non riferite alla intera retribuzione saranno modificate dalle aziende in modo che - ferma la loro rispondenza alle norme dei singoli contratti - dalla variazione di esse non derivi, rispetto alla situazione anteriore al presente accordo, onere ne' all'azienda, ne' alla maestranza, salvi naturalmente i benefici derivanti ai lavoratori ai sensi dello art. 3. Inoltre i lavoratori dovranno beneficiare della minor riduzione della tariffa che si ottiene riproporzionando la medesima alle paghe basi conglobate depurate delle quote di cui allo stesso articolo 3. La revisione delle tariffe di cottimo dovra' essere effettuata dalle aziende non oltre il 6° mese dalla data in cui sara' definita la percentuale riproporzionata di cottimo contrattuale. Le aziende che non avessero corrisposto - in tutto od in parte - la prima quota di rivalutazione ai sensi del punto 3° dell'accordo 5 agosto 1949 modificato dall'accordo 30 settembre 1949, sono autorizzate a scorporare una parte dell'utile di cottimo o dei guadagni derivanti da altre forme di incentivo per un importo pari alla, suddetta quota di rivalutazione ed a trasferirla a paga base onde quest'ultima risulti non inferiore alla nuova paga base unificata.
Accordo 12 giugno 1954-art. 6
Art. 6. NORMA TRANSITORIA RELATIVA AGLI ARTICOLI 4 E 5 Fino a quando non saranno intervenuti il riproporzionamento delle aliquote e la revisione delle tariffe di cui agli artt. 4 e 5, si continuera' a fare riferimento alle precedenti paghe basi ed alle precedenti aliquote.
Accordo 12 giugno 1954-art. 7
Art. 7. Le quote di caropane che eccedono l'importo base di lire 20 previste per talune categorie di lavoratori continueranno ad essere corrisposte secondo le norme in vigore. Le organizzazioni interessate di settore potranno provvedere alla disciplina definitiva di tali quote tenendo conto anche delle norme di legge che potranno intervenire per la regolamentazione del caropane.
Accordo 12 giugno 1954-art. 8
Art. 8. AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' In relazione a quanto previsto negli artt. 2 e 3 dello accordo interconfederale 14 giugno 1952 e nelle norme particolari che sono state stipulate per determinati settori merceologici ai sensi rispettivamente dell'ultimo comma dell'art. 2 e dell'ultimo comma dell'art. 3 anzidetti, viene precisato quanto segue ai fini dell'applicazione del presente accordo per quanto concerne gli aumenti periodici di anzianita': per l'anzianita', maturata fino alla data del 14 giugno 1952, l'importo dei relativi aumenti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita prima della entrata in vigore del presente accordo, ivi comprese le quote forfettarie di rivalutazione, attribuite ai sensi dell'art. 3 sopracitato, aumentate del 4 per cento; per l'anzianita' maturata successivamente al 14 giugno 1952 i relativi aumenti saranno applicati, con decorrenza dall'entrata, in vigore del presente accordo, sulle retribuzioni minime conglobate ai fini della regolamentazione odierna e di quelle che saranno stabilite per i settori speciali.
Accordo 12 giugno 1954-art. 9
Art. 9. VARIAZIONE DELLE RETRIBUZIONI SECONDO LA SCALA MOBILE Restano in vigore le norme di cui all'accordo 21 marzo 1951 relative alle variazioni delle retribuzioni secondo l'indice nazionale del costo della vita. Tali variazioni non influiranno sulle retribuzioni conglobate e saranno conteggiate separatamente, secondo le norme finora applicate per la indennita' di contingenza. Le organizzazioni stipulanti si riservano di prendere sucessivamente in esame il problema della sistemazione delle eventuali quote di futura variazione.
Accordo 12 giugno 1954-art. 10
Art. 10. SETTORI CHE NON APPLICANO I MINIMI INTERCONFEDERALI Le norme contenute nel presente accordo per il conglobamento ed il riassetto zonale, compresa la decorrenza, valgono anche per i settori industriali che non applicano i minimi di paga base risultanti dagli accordi interconfederali e verranno attuate dalle parti stipulanti, nell'ulteriore seguito della presente trattativa, con l'intervento delle Associazioni interessate dei singoli settori. Ai lavoratori di detti settori saranno quindi corrisposti, per ciascuna provincia o zona provinciale, sempre con la stessa decorrenza, gli stessi aumenti per il manovale comune di eta' superiore agli anni 20 e, rispettivamente, per le altre qualifiche operaie ed impiegatizie, previsti dall'art. 3, salve le eventuali integrazioni indispensabili ai fini dell'allineamento retributivo delle provincie comprese nella stessa zona. Dichiarazione a verbale. Per i settori e per le provincie (o zone provinciali) nelle quali attualmente l'indennita' di contingenza e' corrisposta, nei confronti di tutto il personale o di alcune particolari categorie, anziche' per le normali giornate di presenza al lavoro, per 30 giorni al mese, o con modalita' analoghe, la situazione verra' presa in esame al fine di risolvere i problemi nascenti da tale situazione.
Accordo 12 giugno 1954-art. 11
Art. 11. COORDINAMENTO CON PARTICOLARI PATTUIZIONI Particolari disposizioni previste da accordi territoriali o di settore che stabiliscano differenziazioni di retribuzione in relazione a caratteristiche ambientali (ad esempio scarti tra capoluogo e centri minori) od a caratteristiche tecniche (ad esempio natura o potenzialita' degli impianti) non si intendono modificate dalle norme del presente accordo e restano nella competenza delle associazioni che hanno stipulato i detti accordi.
Accordo 12 giugno 1954-art. 12
Art. 12. DISPOSIZIONI PER LA REGIONE SICILIANA Le Confederazioni si incontreranno successiva mente con l'intervento delle rappresentanze regionali, per esaminare l'applicazione del presente accordo alla Regione siciliana, in relazione agli accordi interconfederali 18 giugno 1946 e 27 giugno 1947. Nel frattempo, pur restando immutata la situazione di fatto, verranno corrisposti gli aumenti previsti dalla tabella 2.
Accordo 12 giugno 1954-art. 13
Art. 13. DECORRENZA DEL PRESENTE ACCORDO La decorrenza del presente accordo e' fissata dallo inizio del periodo di paga in corso alla, data della sua stipulazione.
Accordo 12 giugno 1954-Tabelle
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