DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1455
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19 , relativo alle propedeuticita' degli esami nel corso di laurea in giurisprudenza, e' aggiunto il seguente comma:
"L'esame di diritto canonico non puo' essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di istituzioni di diritto privato. Gli esami di esignesi delle fonti del diritto romano e di esignesi delle fonti del diritto italiano non possono essere sostenuti se prima non siano stati superati quelli di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano. L'esame di diritto della navigazione non puo' essere sostenuto se prima non siano stati superati quelli di diritto privato e di diritto commerciale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 57. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 19, relativo alle propedeuticita' degli esami nel corso di laurea in giurisprudenza, e' aggiunto il seguente comma: "L'esame di diritto canonico non puo' essere sostenuto se prima non sia stato superato quello di istituzioni di diritto privato. Gli esami di esignesi delle fonti del diritto romano e di esignesi delle fonti del diritto italiano non possono essere sostenuti se prima non siano stati superati quelli di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano. L'esame di diritto della navigazione non puo' essere sostenuto se prima non siano stati superati quelli di diritto privato e di diritto commerciale".
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 57. - VILLA
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