DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1960, n. 1471
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modifiche con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Veduta la legge della. Regione siciliana 26 gennaio 1967, n. 5;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 9 maggio 1958 per il finanziamento di tre posti di assistenti ordinari presso la cattedra di clinica delle malattie infettive, tropicali e subtropicali della Universita' di Messina.
Art. 2
Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, tre posti di assistenti ordinari in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia della. Universita' di Messina in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati in lire 4.800.000 (quattromilioniottocentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in lire 960.000 (novecentosessantamila) da destinare ai trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.
Art. 4
L'Universita' degli studi di Messina si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti sia il contributo di cui al precedente art. 3 da destinare al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2, saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 61. - VILLA
Convenzione per l'istituzione di un posto di aiuto e due posti di assistente Messina-art. 1
REPERTORIO N. 9 Convenzione per la istituzione di un posto di "aiuto" e due posti di "assistente ordinario" presso l'Istituto di clinica delle malattie infettive, tropicali e sub-tropicali della Universita' degli studi di Messina. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentocinquantotto il giorno nove del mese di maggio in Palermo, nel Gabinetto dell'Assessore per la pubblica istruzione del Governo della Regione siciliana, innanzi me dott. Giovanni Sinatra fu Giovanni, funzionario delegato agli atti e contratti per conto dell'Assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana giusta decreto assessoriale del 2 marzo 1957, n. 64/12, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1957, registro n. 1, foglio n. 275; Sono presenti: a) l'on. avv. Paolo De Grazia, nato a Grammichele (CT) il 27 novembre 1907, che interviene in questo atto nella qualita' di Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, domiciliato per la carica presso l'Assessorato, in Palermo, via Sgarlata 11; b) il prof. Letterio Cannavo', nato a Messina il 22 febbraio 1903, domiciliato per ragioni del proprio ufficio, presso l'Universita' degli studi di Messina, che interviene in questo atto nella rappresentanza della Universita' suddetta, giusta mandato ed autorizzazione del Consiglio di amministrazione dell'Universita' stessa, come da deliberazione in data 25 marzo 1958 che segnata di lettera A) si allega in originale al presente atto. PREMESSO Che con legge n. 5 del 26 gennaio 1957, pubblicata nella a Gazzetta Ufficiale" della Regione siciliana n. 5 - Parte prima del 26 gennaio 1957, la Regione ha autorizzato la stipula della presente convenzione per il potenziamento degli studi di patologia mediterranea e di patologia regionale siciliana e per la istituzione di un posto di "aiuto i e due posti di "assistente ordinario i presso l'Istituto di clinica delle malattie infettive, tropicali e subtropicali, dell'Universita' di Messina, nonche' la spesa annua per il mantenimento di tali posti; Che la Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Messina, unanimi, hanno approvato la istituzione di essi posti di ruolo salva l'approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione; I detti comparenti della cui personale identita' io sono certo che, col mio consenso, rinunciano alla assistenza di testimoni, in esecuzione di quanto disposto dalla citata legge regionale 26 gennaio 1957, e delle autorizzazioni ricevute dagli Enti rispettivamente rappresentati; Convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Messina saranno istituiti, in aggiunta ai posti di ruolo esistenti alla data della presente convenzione, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100 comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, un posto di "aiuto e due posti di "assistente ordinario", alla cattedra di clinica delle malattie infettive tropicali e subtropicali.
Convenzione per l'istituzione di un posto di aiuto e due posti di assistente Messina-art. 2
Art. 2. Il Governo della Regione siciliana, a far tempo dalla effettiva istituzione dei posti di ruolo di cui al precedente articolo, corrispondera' annualmente, all'Universita' degli studi di Messina un contributo pari all'ammontare degli emolumenti fissi dovuti, a norma delle leggi vigenti, all'"aiuto" ed agli "assistenti ordinari" dei posti istituiti.
Convenzione per l'istituzione di un posto di aiuto e due posti di assistente Messina-art. 3
Art. 3. Detto contributo sara' aumentato in relazione agli eventuali miglioramenti economici a favore degli aiuti ed assistenti delle Universita' degli studi della Repubblica, nonche' del trattamento di quiescenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto di aiuto e due posti di assistente Messina-art. 4
Art. 4. L'universita' di Messina assume obbligazione: a) di provvedere al potenziamento degli studi di patologia mediterranea e di patologia regionale siciliana, secondo previsto all'[art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1957, n. 5](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:regione.:legge:1957-01-26;5~art1); b) di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti all'"aiuto" ed ai due "assistenti ordinari", compreso l'ammontare delle ritenute che gravano sui detti emolumenti.
Convenzione per l'istituzione di un posto di aiuto e due posti di assistente Messina-art. 5
Art. 5. La presente convenzione, avra' la durata di anni venti a far tempo dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio di ruolo presso l'Universita' degli studi di Messina dell'"aiuto a e dei due "assistenti ordinari". La presente convenzione, perche' stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera con esenzione di ogni tassa; e scritta da persona di mia fiducia in due fogli di carta uso bollo dei quali occupa quattro facciate e tanta di questa; ne viene data lettura alle parti contraenti come sopra rappresentate e viene da esse sottoscritta. F.to: Paolo De Grazia; prof. Letterio Cannavo' fu Giuseppe; Giovanni Sinatra, ufficiale rogante Registrato a Palermo, Ufficio atti pubblici, addi' 23 maggio 1958 al n. 12491 libro 1, vol. 868. E' copia conforme all'atto originale che si conserva presso l'Assessorato della pubblica istruzione della Regione siciliana. Palermo, addi' 23 maggio 1958 L'ufficiale rogante: Giovanni Sinatra. Per copia conforme: Messina, addi' 18 giugno 1958. Il direttore amministrativo: S. CUTRONE
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