DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1960, n. 1482
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 28 luglio 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano.
Art. 2
E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.
Art. 3
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.
Art. 4
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione della entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ti capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 65. - VILLA
Istituzione di un posto convenzionato di professore facolta' di ingegneria Milano-art. 1
REPERTORIO n. 264. Istituzione di un posto convenzionato di professore di ruolo per la cattedra di "Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti" presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano. REPUBBLICA ITALIANA Il ventotto luglio millenovecentosessanta nella sede del Rettorato del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, davanti a me dott. Antonio Montiglio, direttore amministrativo del Politecnico di Milano, delegato con decreto elettorale in data 16 maggio 1940, n. 398, a redigere e ricevere atti e contratti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse dell'Amministrazione del Politecnico, ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con rinuncia, di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, sono comparsi personalmente i signori: comm. Antonio Orlandi, nato a Salsomaggiore (Parma) il 16 giugno 1895, amministratore delegato e direttore generale della Italstrade - Societa' per azioni, con sede in Milano, piazza Velasca n. 2, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Societa' medesima, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione della Societa' stessa con deliberazione 20 giugno 1960 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera A); prof. Giulio De Marchi, nato a Canneto Pavese (Pavia) il 6 agosto 1890, preside della Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano con sede in piazza Leonardo da Vinci n. 32, ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente atto, giusta il mandato ricevuto dal Consiglio di amministrazione del Politecnico con deliberazione 11 luglio 1960 che, in copia conforme, si allega sotto la lettera B) Premesso che la Italstrade S.p.A. con sede in Milano, nell'intento di dare un effettivo contributo al progresso degli studi tecnici, con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione in data 20 giugno 1960 ha preso l'iniziativa di fornire i mezzi necessari per l'istituzione presso il Politecnico di Milano di un posto di professore di ruolo per la cattedra di e Costruzioni di strade; ferrovie ed aeroporti; che il Consiglio della Facolta' di ingegneria, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione del Politecnico di Milano hanno esaminato ed approvato con vivo compiacimento e gratitudine, nei limiti delle rispettive competenze, la proposta predetta di istituzione, mediante convenzione con la Societa' "Italstrade" di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di "Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti", da istituirsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53; Tutto cio' premesso i signori predetti, della cui identita' personale io sono certo, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di ingegneria del Politecnico di Milano, in aggiunta ai posti di professore di ruolo assegnati dallo Stato alla Facolta' medesima, sara' istituito un posto di professore di ruolo, ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riservato alla cattedra di "Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti". L'insegnamento predetto, obbligatorio ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, sul piano nazionale, per la sezione "Trasporti", e, sul piano di Facolta', per le sezioni "Edile" ed "Idraulica", del corso di laurea in ingegneria civile, per determinazione delle autorita' accademiche del Politecnico di Milano, sara' compreso nello statuto del Politecnico medesimo fra quelli del corso di laurea in ingegneria civile (sezione Trasporti) da impartirsi, secondo il nuovo ordinamento, che entrera' in vigore dal 1 novembre 1960.
Istituzione di un posto convenzionato di professore facolta' di ingegneria Milano-art. 2
Art. 2. L'Italstrade S.p.A. si obbliga di versare al Politecnico di Milano per il mantenimento del posto di ruolo di cui all'art. 1. a decorrere dalla data di nomina del titolare del posto stesso, la somma di L. 3.200.000 (lire tremilioniduecentomila) annue, pari all'importo della spesa media prevista per un posto di professore di ruolo universitario. Il versamento della somma predetta, nella sua totalita', sara' effettuato, per la prima volta, subito dopo la nomina del titolare del posto e, successivamente, entro il mese di novembre di ciascun anno.
Istituzione di un posto convenzionato di professore facolta' di ingegneria Milano-art. 3
Art. 3. Qualora in seguito a variazioni del trattamento economico dei professori di ruolo, disposte dallo Stato, la somma di L. 3.200.000 risultasse inferiore a quella necessaria al Politecnico per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 2 di questa convenzione per il professore di ruolo titolare della cattedra, l'Italstrade S.p.A. versera' annualmente al Politecnico di Milano la somma occorrente per integrare la differenza stessa.
Istituzione di un posto convenzionato di professore facolta' di ingegneria Milano-art. 4
Art. 4. La presente convenzione avra' la durata di anni venti dalla decorrenza della nomina del primo titolare della cattedra di "Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti" e si riterra' tacitamente prorogata di venti anni in venti anni, qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta ai ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Istituzione di un posto convenzionato di professore facolta' di ingegneria Milano-art. 5
Art. 5. La presente convenzione si intende decaduta: a) qualora non sia rinnovata alla sua scadenza; b) se non venga aumentato il contributo secondo l'art. 3 al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo stesso; c) se vengano a cessare, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento cio' si avvere, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione. Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di "Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti" a si intendera' senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cessera' immediatamente dal servizio.
Istituzione di un posto convenzionato di professore facolta' di ingegneria Milano-art. 6
Art. 6. L'Italstrade S.p.A. si obbliga, in caso di scadenza della convenzione previsto dall'art. 5, a corrispondere al titolare della cattedra di cui trattasi, l'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio spettantegli. Per provvedere a tale scopo la Societa' medesima versera' annualmente al Politecnico di Milano, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la somma di L. 600.000 (lire seicentomila) per costituire uno speciale fondo per provvedere al suddetto trattamento di cessazione dal servizio con esonero da ogni ulteriore o diverso onere o responsabilita'.
Istituzione di un posto convenzionato di professore facolta' di ingegneria Milano-art. 7
Art. 7. Il Politecnico di Milano, in esecuzione degli articoli precedenti, si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare della cattedra di "Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti", compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del professore predetto dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro. Il Politecnico di Milano versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal secondo comma del precedente art. 6 e per gli effetti ivi indicati.
Istituzione di un posto convenzionato di professore facolta' di ingegneria Milano-art. 8
Art. 8. La presente convenzione, essendo stipulata nell'interesse del Politecnico di Milano, sara' registrata in esenzione della tassa di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592). Essa diverra' esecutiva, dopo la modificazione dello statuto del Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592), ed in applicazione del [decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1960-01-31;53), quando sara' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che disporra' l'approvazione della convenzione stessa ed istituira' il posto di professore di ruolo. Questo atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti del Politecnico di Milano. Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta' dei, comparenti, che dichiarano di averne piena conoscenza. L'atto consta di due fogli scritti su sei intere pagine e quanto qui della settima pagina da persona di mia fiducia, f.to ORLANDI ANTONIO - f.to DE MARCHI GIULIO Il funzionario rogante: f.to ANTONIO MONTIGLIO Segue il timbro del Politecnico di Milano. Registrato a Milano Atti pubblici il 1° agosto 1960 al n. 4902 Mod. 1° Vol. 1306. - Esatte lire: esente. - IL Direttore. f.to G. VASSALLO
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