DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1491

Type DPR
Publication 1960-10-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale 15 maggio 1959 per l'estensione del trattamento delle festivita' nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da' stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, stipulato tra la Federazione italiana Pubblici Esercizi e il Sindacato Nazionale Lavoratori Alberghi, Pubblici Esercizi e Termali, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Unione italiana Lavoratori Albergo e Mensa, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Federazione italiana Pubblici Esercizi e la Federazione Nazionale dei Lavoratori d'Albergo e Mensa e Pubblici Esercizi, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Visti l'articolo 29 del contratto nazionale normativo di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da caffe', bar, birrerie, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo e l'articolo 30 del contratto nazionale normativo di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da ristoranti, trattorie, piccole pensioni, locande, piccole trattorie e osterie con cucina, allegati al predetto accordo;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 39 del 29 febbraio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo nazionale 15 maggio 1959, relativo all'estensione del trattamento delle festivita' nazionali ed infrasettimanali al personale dipendente da laboratori di pasticceria, da alberghi diurni, da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, delle disposizioni indicate nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti da imprese esercenti laboratori di pasticceria, alberghi diurni, stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1960

Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 14. - VILLA

Accordo nazionale 15 maggio 1959-art. 1

ACCORDO NAZIONALE DEL 15 MAGGIO 1959 PER L'ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO DELLE FESTIVITA' NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI AL PERSONALE DIPENDENTE DA LABORATORI DI PASTICCERIA, DA ALBERGHI DIURNI, DA STABILIMENTI BALNEARI, MARINI, FLUVIALI, LACUALI E PISCINALI Il giorno 15 maggio 1959 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla presenza del Ministro on. Zaccagnini Benigno assistito dal Direttore Generale dei Rapporti di lavoro comm. dott. Rosario Purpura e dal dott. Vincenzo Licata, tra la FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (F.I.P.E.) rappresentata dal suo Presidente dott. Antonio Prantera e dai signori: Preti Giovanni, Conti Moretti Alberto, Franceschi Romeo, Miele Francesco, Pinti Gino Vernaccini Massimo, assistiti dal dott. Alfredo Vecchio Segretario Generale della F.I.P.E. e dal sig. Cortesi Ernesto, e il SINDACATO NAZIONALE LAVORATORI ALBERGHI, PUBBLICI ESERCIZI E TERMALI, rappresentato dal suo Segretario Nazionale cav. Alberto Grossi, assistito dalla FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI SERVIZI COMMERCIALI ED AFFINI (F.I.S.A.S.C.A. - C.I.S.L.), rappresentata dal suo Segretario Generale cav. uff. Giulio Pettinelli e dal Segretario Nazionale Sindacale avv. prof Sebastiano Ferlito, con l'intervento della CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.) rappresentata dal Segretario confederale dott. Paolo Cavezzali, assistito dal funzionario dell'Ufficio Tecnico sindacale ragioniere Nando De Camillis, la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA (F.I.L.A.M.) rappresentata dai Segretari Nazionali signori Giovanni Peracchi e Franco Fossa, Zanella Adolfo, e dai signori Giuseppe Orione, Salvatore Centineo, Sonilio Parisini con l'assistenza della C.G.I.L., rappresentata dal dott. Eugenio Giambarba, la UNIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA (U.I.L.A.M.) rappresentata dal Segretario Nazionale Attilio Carroni, dai Consegretari Americo Sbraga e Giovanni Core e dai signori Augusto Conte, Michele Verdino, Giuseppe Arcaini, Salvatore Di Fiore, Luigi Tagli, Gennaro Verni, Carmine Boiano e Paolo Leoni, assistiti dal prof. Giovanni Gatti della UNIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE COMMERCIALI ED AFFINI (U.I.D.A.C.A.) e dal sig. Sergio Cesare della UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.). Il giorno 15 maggio 1959 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza del Ministro On. Zaccagnini Benigno, assistito dal Direttore Generale dei Rapporti di Lavoro comm. dott. Rosario Purpura e dal dott. Vincenzo Licata, tra la FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI (F.I.P.E.) rappresentata dal suo Presidente dott. Antonio Prantera e dai signori: Preti Giovanni, Conti Moretti Alberto, Franceschi Romeo, Miele Francesco, Pini Gino, Vernaccini Massimo, assistiti dal dott. Alfredo Vecchio Segretario Generale della F.I.P.E. e dal sig. Cortesi Ernesto, e la FEDERAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI D'ALBERGO E MENSA E PUBBLICI ESERCIZI (A.M.P.E. - C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario Nazionale Vito Giustolisi e dai signori Pasquale Zilli, Lina Lauriucci e Giuseppe Michelini, assistiti dal dott. Orfeo Sellani, Segretario confederale della C.I.S.N.A.L., e da Verledo Guidi e Mario Masuello dell'Ufficio Sindacale confederale, si conviene: Art. 1. La disciplina del trattamento economico di cui all'art. 29 del C. N.-Caffe' e Bar e all'art. 30 del C. N. Ristoranti - allegati - per le festivita' nazionali ed infrasettimanali ivi elencate viene estesa a tutto il personale impiegatizio e non impiegatizio dipendente dalle aziende rientranti nella competenza dei seguenti contratti nazionali di lavoro; a) del 22 luglio 1933 per gli addetti ad laboratori di pasticceria; b) del 25 luglio 1939 per i dipendenti dagli alberghi diurni; c) dell'8 luglio 1938 per i dipendenti da stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscine.

Accordo nazionale 15 maggio 1959-art. 2

Art. 2. In relazione a quanto stabilito dal precedente articolo 1, la disciplina per le ricorrenze festive previste dai contratti nazionali di lavoro elencati nello stesso articolo deve intendersi sostituita, tenendo conto dei rispettivi sistemi di retribuzione contrattuale, da quella degli [articoli 29 del C. N.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art29) Caffe' Bar e 30 del C. N. Ristoranti.

Accordo nazionale 15 maggio 1959-art. 3

Art. 3. Il presente accordo ha vigore a partire dal 15 maggio 1959 ed avra' la durata di due anni. Si intendera' rinnovato per un altro anno ove non ne sia data disdetta almeno tre mesi prima della scadenza, e cosi' di anno in anno.

Allegato 1

ALLEGATO 1 CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO 15 MAGGIO 1959 PER I DIPENDENTI DA CAFFE', BAR, BIRRERIE, GELATERIE, PASTICCERIE, SALE DA BALLO RICORRENZE FESTIVE Art. 29. Le festivita' per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui ai successivi comma del presente articolo, a far tempo dal 15 maggio 1959, sono le seguenti: Festivita' infrasettimanali Capodanno (1 gennaio); Epifania (6 gennaio); S. Giuseppe (19 marzo); Lunedi di Pasqua (mobile); Ascensione (mobile); Corpus Domini (mobile); SS. Pietro e Paolo (29 giugno); Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1 novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre); Patrono della citta'. Festivita' nazionali Anniversario della liberazione (25 aprile); Festa del Lavoro (1 maggio); Festa della Repubblica (2 giugno); Giorno dell'Unita' nazionale (4 novembre). In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende pubblici esercizi il godimento delle festivita' suddette verra' subordinato alle esigenze aziendali. Per effetto di quanto sopra in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festivita', nessuna detrazione dovra' essere fatta sulle normali retribuzioni al personale impiegatizio e non impiegatizio retribuito mensilmente, a quindicina o a settimana in misura determinata e continuativa. Al personale predetto, chiamato a prestare servizio nelle giornate di festivita' sopra elencate, sara' corrisposto, oltre alla normale retribuzione per il lavoro effettivamente prestato, un compenso pari ad una giornata di retribuzione tabellare (stipendio o salario, indennita' di contingenza). Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio in caso di mancata prestazione di lavoro per effetto delle festivita' suindicate, percepira' dal datore di lavoro un compenso pari a una giornata di retribuzione tabellare (stipendio o salario, indennita' di contingenza) dell'interno di pari categoria. Qualora il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio presti la propria opera nelle giornate di festivita' elencate nel presente articolo, percepira', oltre alla normale retribuzione per il lavoro effettivamente prestato a norma del presente contratto, un compenso pari ad una giornata di retribuzione tabellare (stipendio o salario, indennita' di contingenza) dell'interno di pari categoria. A tutto il personale assente nelle giornate di festivita' su elencate per riposo settimanale, dovra' essere corrisposto, oltre alle normali spettanze, un compenso pari ad una giornata di retribuzione tabellare (stipendio o salario, indennita' di contingenza). Al personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio tale compenso sara' calcolato sulla base della retribuzione tabellare globale dell'interno di pari categoria. Il trattamento di cui al presente articolo non e' dovuto nei casi di coincidenza delle festivita' sopra elencate in uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalle retribuzioni per provvedimenti disciplinari.

Allegato 2

ALLEGATO 2 CONTRATTO NAZIONALE NORMATIVO DI LAVORO 15 MAGGIO 1959 PER I DIPENDENTI DA RISTORANTI, TRATTORIE, PICCOLE PENSIONI, LOCANDE, PICCOLE TRATTORIE E OSTERIE CON CUCINA RICORRENZE FESTIVE Art. 30. Le festivita' per le quali viene stabilito il trattamento economico di cui ai successivi comma del presente articolo, a far tempo dal 15 maggio 1959, sono le seguenti: Festivita' nazionali 25 aprile: Anniversario della liberazione; 1 maggio: Festa del lavoro; 2 giugno: Festa della Repubblica; 4 novembre: Giorno dell'Unita' Nazionale. Festivita' infrasettimanali 1 gennaio: Capodanno; 6 gennaio: Epifania; 19 marzo: S. Giuseppe; mobile: Lunedi di Pasqua; mobile: Ascensione; mobile: Corpus Domini; 29 giugno: SS. Pietro e Paolo; 15 agosto: Assunzione; 1 novembre: Ognissanti; 8 dicembre: Immacolata Concezione; 25 dicembre: Natale; 26 dicembre: S. Stefano; Patrono della citta'. In considerazione delle particolari caratteristiche delle aziende pubblici esercizi il godimento delle festivita' suddette verra' subordinato alle esigenze aziendali. Per effetto di quanto sopra in caso di mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festivita', nessuna detrazione dovra' essere fatta sulle normali retribuzioni al personale impiegatizio e non impiegatizio retribuito mensilmente, a quindicina o a settimana in misura determinata e continuativa. Al personale predetto, chiamato a prestare servizio nelle giornate di festivita' sopra elencate, sara' corrisposto, oltre alla normale retribuzione per il lavoro effettivamente prestato, un compenso pari ad una giornata di retribuzione tabellare (stipendio o salario, indennita' di contingenza, valore del vitto). Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio in caso di mancata prestazione di lavoro per effetto delle festivita' suindicate percepira' dal datore di lavoro un compenso pari ad una giornata di retribuzione tabellare (stipendio o salario, indennita' di contingenza, valore del vitto) dell'interno di pari categoria. Qualora il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio presti la propria opera nelle giornate di festivita' elencate nel presente articolo, percepira', oltre alla normale retribuzione per il lavoro effettivamente prestato a norma del presente contratto, un compenso pari ad una giornata di retribuzione tabellare (stipendio o salario, indennita' di contingenza, valore del vitto) dell'interno di pari categoria. A tutto il personale assente nelle giornate di festivita' su elencate per riposo settimanale, dovra' essere corrisposto oltre alle normali spettanze, un compenso pari ad una giornata di retribuzione tabellare (stipendio o salario, indennita' di contingenza, valore del vitto). Al personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio tale compenso sara' calcolato sulla base della retribuzione tabellare globale dell'interno di pari categoria. Il trattamento di cui al presente articolo non e' dovuto nei casi di coincidenza delle festivita' sopraelencate in uno dei giorni di sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari. Visti l'accordo e gli allegati 1 e 2 che precedono, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO

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