DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1492

Type DPR
Publication 1960-10-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo interconfederale 17 febbraio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale agli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Legno, Artistiche e Varie, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento della Unione italiana del Lavoro Legno; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale del Legno ed Affini;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 del 4 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 17 febbraio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale agli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.

GRONCHI FANFANI - SULLO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte del conti, addi' 2 dicembre 1960

Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 11. - VILLA

Accordo

ACCORDO INTERCONFEDERALE 17 FEBBRAIO 1955 PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 12 GIUGNO 1954 SUL CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI ED IL RIASSETTO ZONALE AGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI CHE PREVALENTEMENTE FABBRICANO BIGIOTTERIA FALSA, ARTICOLI RICORDO ED AFFINI PRODOTTI CON QUALSIASI MATERIA PRIMA. Addi' 17 febbraio 1955 in Roma, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal vice segretario generale avv. Rosario Toscani, assistito dal dott. Mario Binaghi, con l'intervento di una delegazione di industriali del settore fabbricanti prevalentemente bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI, rappresentata dall'on. Giulio Pastore, segretario generale, dal segretario generale aggiunto dott. Bruno Storti, assistiti dal prof. Salvatore Papa, con l'intervento della F.U.L.L.A.V., rappresentata dal suo segretario generale Paolo Bellandi, l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, rappresentata dai suoi segretari dott. Italo Viglianesi e Raffaele Vanini assistiti dal sig. Sergio Cesare, con l'intervento della U.I.L.-Legno rappresentata dal segretario nazionale dott. Giordano Gattamorta assistito dal rag. Giuliano Sommi; Addi' 17 febbraio 1955 in Roma, tra la CONFEDERAZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA ITALIANA, rappresentata dal vice segretario generale avv. Rosario Toscani, assistito dal dott. Mario Binaghi, con l'intervento di una delegazione di industriali del settore fabbricanti prevalentemente bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima e la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI NAZIONALI LAVORATORI, rappresentata dal segretario generale dottor Giuseppe Landi, assistito dal sig. Enrico Bruni, con l'intervento della Federazione Nazionale del Legno ed Affini, rappresentata dal segretario sig. Pellegrino Maggi, assistito dal sig. Stefano Schiavi; ai fini dell'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 per il conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale agli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, considerato che nel settore, allo stato, la parte salariale e' disciplinata dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le parti concordano di invitare le Associazioni territoriali aderenti alle Confederazioni stipulanti - che non vi abbiano provveduto - ad incontrarsi entro il piu' breve termine possibile per i seguenti adempimenti: 1. - Nelle province nelle quali l'industria in questione risultava, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, consensualmente incasellata ai fini retributivi nei gruppi merceologici interconfederali A, B, C, trovano automatica applicazione i rispettivi minimi di cui alle tabelle allegate all'accordo interconfederale 28 luglio 1954. Le Associazioni territoriali provvederanno comunque a redigere verbale di accertamento di detti incasellamenti; 2. - Nelle province nelle quali erano in atto, prima dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, accordi che avevano stabiliti i minimi di paga base differenti da quelli interconfederali, le Associazioni territoriali interessate si incontreranno per l'accertamento della preesistente situazione contrattuale salariale e la determinazione dei nuovi minimi conglobati ai sensi dell'art. 10 del precitato accordo interconfederale; 3. - In ambedue i casi sopra indicati, le Associazioni territoriali interessate trasmetteranno i relativi verbali alle rispettive Confederazioni; 4. - In conformita' a quanto disposto dall'art. 4 dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954, la percentuale di cottimo, di cui all'art. 15 del contratto interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952 e' riproporzionata al 5,50 per cento. Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: SULLO

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