DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1493
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega al Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1969, n. 741;
Visto il contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957, da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, stipulato tra le Associazioni Industriali di Milano, Cremona e Parma, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni e Affini - Sindacato Unitario Lavorazioni Legno, Artistiche e Varie, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Nazionale Edili ed Affini, con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro, la Confederazione Generale italiana del Lavoro; e, in pari data, tra le Associazioni Industriali di Milano, Cremona e Parma, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 del 4 maggio 1960, del contratto sopra indicato; depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio del Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957, da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, sono regolati, per le province di Milano, Cremona e Parma, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto interprovinciale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese delle province sopraindicate, che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 10. - VILLA
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957- art. 1
CONTRATTO INTERPROVINCIALE DI LAVORO 27 MARZO 1957 DA VALERE PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI CHE PREVALENTEMENTE FABBRICANO BIGIOTTERIA FALSA, ARTICOLI RICORDO ED AFFINI PRODOTTI CON QUALSIASI MATERIA PRIMA Milano, li' 27 marzo 1957 Tra le ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI DI MILANO, CREMONA E PARMA, agli effetti del presente Contratto rappresentate dai signori: Gasperini Bruno, Zanzola Luigi e Roncaglio rag. Luigi con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dott. Mario Binaghi e la F.I.L.C.A. - FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI E AFFINI - Sindacato Unitario Lavorazioni Legno Artistiche e Varie, rappresentato, per delega dal Segretario Nazionale sig. Paolo Bellandi, dal cav. Alberto Abbiati, Segretario sindacale della Federazione stessa, assistito dai signori: Maestri Angelo, Feccia Livio ed Alessandria Carlo con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nella persona del dott. Dionigi Coppo, Segretario Confederale e del cav. Alberto Abbiati; e la Fe.N.E.A. - U.I.L. - FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI E AFFINI - rappresentata dal suo Segretario Nazionale dott. Giordano Gattamorta, assistito dal sig. Carlo Scalvini con l'assistenza dell'Unione italiana del Lavoro nella persona del dott. Raffaele Vanni; e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO rappresentata dal dott. Eugenio Giambarba; Milano, li' 27 marzo 1957 Tra le ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI DI MILANO, CREMONA E PARMA, agli effetti del presente Contratto rappresentate dai signori: Gasperini Bruno, Zanzola Luigi e Roncaglio rag. Luigi con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana nella persona del dottor Mario Binaghi e la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI LEGNO, SUGHERO, ARTISTICHE E VARIE, rappresentata, per delega del proprio Segretario Nazionale sig. Italico Utimperghe, dal comm. Bruno Scheggi. con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (C.I.S.N.A.L.), rappresentata dal Segretario Generale prof. Giuseppe Landi, assistito dal signor Enrico Bruni e' stato stipulato il presente contratto interprovinciale di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima. Art. 1. ASSUNZIONE L'assunzione verra' comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sara' specificato: 1) la data di assunzione; 2) la categoria e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere; 3) il trattamento economico relativo; 4) la durata del periodo di prova. Per il collocamento si seguono le norme di legge sulla domanda ed offerta di lavoro relative agli impiegati. All'atto dell'assunzione l'impiegato dovra' presentare i seguenti documenti: 1) carta di identita' o documento equivalente; 2) libretto di lavoro; 3) tessere e libretto per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia gia' in possesso; 4) stato di famiglia ed altri documenti richiesti da particolari disposizioni; 5) il certificato penale ove richiesto dalla ditta. L'impiegato e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio e a notificarne i successivi mutamenti. L'azienda, inoltre, potra' prima dell'assunzione, fare sottoporre l'impiegato a visita medica da parte di un proprio medico di fiducia.
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957-art. 2
Art. 2. CONTRATTO A TERMINE L'assunzione puo' essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l'aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialita' del rapporto ed appaia invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennita' di cui all'articolo 37, si considerera' come contratto a tempo indeterminato la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulato per un periodo non superiore ai 3 anni, salva pero' quella prosecuzione che, nella misura massima di 3 mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera o il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio, oppure in riferimento alla pur protratta cessazione dell'attivita' aziendale. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovra' risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso ed alla indennita' di licenziamento. Non si applicano, altresi', le norme relative alla previdenza limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi.
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957-art. 3
Art. 3. PERIODO DI PROVA L'assunzione puo' avvenire con periodo di prova non superiore a 6 mesi per gli impiegati di 1ª categoria e a tre mesi per quelli delle altre categorie. Il periodo di prova e' ridotto rispettivamente a tre mesi e a, due mesi per i seguenti impiegati: a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; b) per i tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attivita'. L'obbligo del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 1 e non e' ammessa ne' la protrazione, ne' la rinnovazione. Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego puo' avere luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti e non fa ricorrere il reciproco obbligo del preavviso ne' l'obbligo dell'indennita' di anzianita'. Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione dell'impiegato diviene definitiva e l'anzianita' di servizio decorrera' dal giorno della assunzione stessa. Durante il periodo di prova sussistono fra le parti gli obblighi e i diritti previsti dalla presente regolamentazione, salvo che non sia diversamente disposto e comunque ad eccezione dei diritti ed obblighi relativi alle norme sulla previdenza le quali pero' dopo il superamento del periodo stesso, devono essere applicate a decorrere dal giorno dell'assunzione. Per l'impiegato in prova di 1ª e 2ª categoria, lo stipendio mensile potra' essere inferiore a quello minimo contrattuale nella misura massima del 10%. La differenza sara' pero' reintegrata, all'impiegato che venga confermato in servizio. Per quanto concerne il compenso afferente al periodo di prova interrotto, l'azienda e' tenuta a retribuire il solo periodo di servizio prestato qualora la risoluzione sia avvenuta per dimissioni o qualora essa sia avvenuta per licenziamento durante i primi due mesi nel caso dell'impiegato di 1ª categoria o durante il primo mese nel caso dell'impiegato di 2ª e 3ª categoria. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sara' corrisposta la retribuzione fino alla meta' o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957-art. 4
Art. 4. CATEGORIE Le categorie impiegatizie stabilite a tutti gli effetti del presente contratto sono le seguenti: 1ª categoria: impiegati di concetto con funzioni direttive (tecnici amministrativi). Appartengono alla la categoria gli impiegati di ambo i sessi, sia amministrativi che tecnici che abbiano discrezionalita' di poteri e facolta' di iniziativa per il buon andamento di determinate attivita' aziendali, nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti di azienda o da titolari della medesima. 2ª categoria: impiegati di concetto (tecnici, amministrativi). Appartengono alla seconda categoria gli impiegati di ambo i sessi che svolgono mansioni di concetto. 3ª categoria: impiegati di ordine (suddivisi in gruppo A e gruppo B - tecnici amministrativi). Appartengono al gruppo A della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali richiedono particolare preparazione, esperienza e pratica d'ufficio. Appartengono al gruppo B della terza categoria gli impiegati d'ordine di ambo i sessi, adibiti a mansioni, sia tecniche che amministrative, le quali non richiedano in modo particolare, preparazione, esperienza e pratica, d'ufficio. Il laureato e il diplomato di scuole medie superiori, in specialita' tecniche inerenti all'industria nella quale esplica le mansioni impiegatizie, non puo' essere assegnato a categoria inferiore alla seconda.
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957-art. 5
Art. 5. CUMULO DI MANSIONI Agli impiegati ai quali vengono affidate, con carattere di continuita', mansioni pertinenti a diverse categorie o gruppi, sara' attribuita la categoria, o il gruppo corrispondente alla mansione superiore, sempreche' quest'ultima abbia, carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza, di tempo.
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957-art. 6
Art. 6. MUTAMENTO DI MANSIONI L'impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, puo' essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria o gruppo, purche' cio' non comporti alcun peggioramento economico, ne' alcun mutamento sostanziale della sua posizione. All'impiegato che sia destinato a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, dovra' essere corrisposto un compenso non inferiore alla differenza fra la retribuzione percepita e quella minima, della predetta categoria superiore. Trascorso un periodo di sei mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria e di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di 2ª categoria, avverra' senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, ferie, chiamata o richiamo alle armi ecc., nel qual caso il compenso di cui sopra spettera' dopo 15 giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di categoria.
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957-art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA DI OPERAIO A QUELLA DI IMPIEGATO In caso di passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'operaio avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari ad 1 anno per ogni tre anni compiuti di anzianita' con la qualifica di operaio.
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957-art. 8
Art. 8. PASSAGGIO DALLA QUALIFICA SPECIALE (EQUIPARATI) ALLA QUALIFICA IMPIEGATIZIA In caso di passaggio dell'equiparato alla categoria impiegatizia nella stessa azienda, l'equiparato avra' diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considerera' assunto ex novo con la nuova qualifica, con il riconoscimento inoltre, agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento di una maggiore anzianita' convenzionale come impiegato, pari a 8 mesi per ogni due anni compiuti di anzianita' con la qualifica di equiparato.
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957-art. 9
Art. 9. BENEMERENZE NAZIONALI Agli impiegati che si trovino nelle condizioni appresso indicate e che non abbiano goduto della concessione, verra' riconosciuta agli effetti del preavviso e della indennita' di licenziamento, una maggiore anzianita' convenzionale nella seguente misura: 1) mutilati ed invalidi di guerra: 1 anno; 2) decorati al valore, promossi per merito di guerra, feriti di guerra: 6 mesi. Le predette anzianita' sono cumulabili. La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianita' deve essere corredata dalla prescritta documentazione rilasciata, dall'Autorita' militare, nonche' integrata dalla prova del mancato godimento precedente.
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957-art. 10
Art. 10. ORARIO DI LAVORO Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge, in base alle quali l'orario massimo di lavoro non potra' eccedere le ore 8 giornaliere o le 48 settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro. Restano salve le deroghe per l'orario di lavoro, previste dalla legge. Per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore in tal modo non lavorate in detto giorno, possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, con un massimo di un'ora al giorno. Chiarimento a verbale Le aziende che all'entrata in vigore del presente contratto praticano per il proprio personale impiegatizio un orario di lavoro normalmente inferiore a quello previsto dal primo comma del presente articolo, qualora elevino detto orario sino al limite normale di 48 ore settimanali per gli impiegati a regime normale di lavoro, saranno tenute a corrispondere tante quote orarie di solo stipendio quante sono le ore effettuate in piu'.
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957-art. 11
Art. 11. RIPOSO SETTIMANALE L'impiegato ha diritto ad un riposo settimanale. Il riposo settimanale coincide con la domenica. Sono fatte salve le deroghe e disposizioni di legge. Gli impiegati che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato. In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, l'impiegato avra' diritto per il lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita nell'art. 13 per il lavoro festivo sempreche' non sia stato preavvisato entro il terzo giorno precedente.
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957-art. 12
Art. 12. FESTIVITA' Oltre alle domeniche ed ai giorni di riposo compensativo, sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato agli effetti civili e la ricorrenza del Patrono del luogo ove l'impiegato lavora. Giorni festivi agli effetti civili sono i seguenti: a) Festivita' nazionali: Anniversario della Liberazione: 25 aprile; Festa del Lavoro: 1 maggio: Proclamazione della Repubblica: 2 giugno; Giorno Unita' Nazionale: 4 novembre. b) Giorni festivi a tutti gli effetti civili: Capodanno: 1 gennaio; Epifania: 6 gennaio; S. Giuseppe: 19 marzo; Lunedi di Pasqua: mobile; Ascensione: mobile; Corpus Domini: mobile; SS. Pietro e Paolo: 29 giugno; Assunzione: 15 agosto; Ognissanti: 1 novembre; Immacolata Concezione: 8 dicembre; Natale: 25 dicembre; S. Stefano: 26 dicembre. Qualora una o piu' festivita' di cui alle lettere a) e b) precedenti cadano di domenica od in giorno destinato al riposo compensativo, all'impiegato e' dovuto, in aggiunta alla retribuzione mensile, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto (1/26 della retribuzione mensile), salve restando le eventuali migliori condizioni in atto. Nel caso in cui la festivita' del S. Patrono coincida con uno dei giorni festivi di cui alle lettere a) e b) sara' sostituita con altro giorno da concordarsi aziendalmente.
Contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957-art. 13
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