DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1494
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1949, per gli operai addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, stipulato tra la Federazione Nazionale Orali, Gioiellieri, Argentieri, Orologiai ed Affini d'Italia e la Federazione italiana Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, la Federazione Unitaria Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie; al quale ha aderito, in data 31 maggio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie;
Vista la classificazione degli operai, allegata al predetto contratto;
Visto l'accordo collettivo nazionale 18 novembre 1949, e relative tabelle, da valere per gli apprendisti dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto; al quale ha aderito, in data 31 maggio 1960, la Federazione Nazionale Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 del 4 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1949 e l'accordo collettivo nazionale 18 novembre 1949, relativi agli operai ed agli apprendisti dipendenti dalle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dal citato contratto 31 marzo 1949 ed allo stesso allegate, della classificazione degli operai indicata nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai e gli apprendisti dipendenti dalle imprese per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132 foglio n. 12. - VILLA
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende- art. 1
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 31 MARZO 1949 PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE AZIENDE O LABORATORI PER LA LAVORAZIONE DEGLI ARTICOLI DI OREFICERIA, GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA PREVALENTEMENTE IN ORO E PLATINO Addi', 31 marzo 1949, in Milano Tra la FEDERAZIONE NAZIONALE ORAFI, GIOIELLIERI, ARGENTIERI, OROLOGIAI ED AFFINI D'ITALIA, nella persona del suo presidente sig. Guindani Giuseppe, rappresentato per delega dal sig. Ilario Luigi, presidente nazionale della categoria orafi e gioiellieri, assistito dagli industriali signori: Invernizzi Guido, Abate Michele, Beretta Luigi, Ongaro Luigi, Donnagemma Luigi, Pessina Dionigi, Socci Dante, Binaghi dott. Giampiero, dal segretario dell'Associazione Orafa Lombarda sig. Casnedi Edoardo Lorenzo, dal sig. Zanzola Luigi dell'Associazione Industriale Lombarda, dal dott. Pilati dell'Unione Industriale di Alessandria; e la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, ARTISTICHE E VARIE (F.I.L.L.A.V.) rappresentata dal suo segretario nazionale responsabile sig. Alfonso Raguzzini e dal segretario nazionale rag. Fanelli Gaetano, assistiti dai rappresentanti dei lavoratori signori: Nalberti Italo, Tagliabue Angelo, Rossi Antonio, Manuffi Bruno, Giordano Alfio, Davide Walter, Bianco Galeno, Rusconi Osvaldo, Carta Aquilio, Brizzardi Luigi, Bonzano Dante, Quadrelli Tranquillo, Garriani Paolo; e la FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI DEL LEGNO, ARTISTICHE E VARIE (F.U.L.L.A.V.) rappresentata dal segretario generale Cajelli rag. Alberto, dai segretari nazionali signori Mariani Lino e Bellandi Paolo assistiti dal dott. Crosio Michele e dai signori: Grazioli Giovanni Battista, Greselin Ada e Trevisan Antonio; e' stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro. Art. 1. SFERA DI APPLICABILITA Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro ha valore per gli operai addetti alle aziende o laboratori per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, bigiotteria prevalentemente in oro e platino.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 2
Art. 2. ASSUNZIONE L'assunzione degli operai deve essere fatta tramite l'Ufficio di Collocamento in conformita' alle norme di legge. All'atto della assunzione l'azienda comunichera' all'operaio con esattezza la localita' alla quale e' destinato, la data di decorrenza della assunzione, la qualifica e la categoria, alla quale e' assegnato e la relativa paga. La comunicazione avverra' normalmente per iscritto. L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la localita' indicata all'atto dell'assunzione.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 3
Art. 3. AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI L'ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 4
Art. 4. DOCUMENTI E RESIDENZA Per essere ammesso al lavoro l'operaio e' tenuto alla presentazione dei seguenti documenti: 1) libretto di lavoro; 2) tessera e libretti delle assicurazioni sociali in quanto ne sia in possesso; 3) carta di identita' o documento equivalente. E' in facolta' della azienda di chiedere all'operaio la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi nonche' i certificati di lavoro relativi alle occupazioni antecedenti. L'azienda rilascera' ricevuta dei documenti che trattiene. L'operaio e' tenuto a dichiarare all'azienda la sua residenza ed il suo domicilio, a notificarne i successivi mutamenti e, se capo famiglia, a consegnare allo scadere del periodo di prova lo stato di famiglia. Entro il giorno successivo alla effettiva cessazione del rapporto di lavoro l'azienda mettera' a disposizione dell'operaio per il ritiro i documenti, regolarmente aggiornati, e l'operaio rilascera' regolare ricevuta. Fermo restando le disposizioni di legge, qualora per circostanze eccezionali indipendenti dalla volonta' del datore di lavoro questi non fosse in grado di consegnare i documenti personali, dovra' rilasciare all'operaio una dichiarazione scritta che serva di giustificazione per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 5
Art. 5. VISITA MEDICA L'operaio potra' essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della azienda.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 6
Art. 6. PERIODO DI PROVA L'assunzione al lavoro dell'operaio e' subordinata ad un periodo di prova di sei giorni di lavoro, prorogabili di comune accordo fino a quindici giorni. Durante tale periodo e' reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso ne' indennita'. L'operaio che non venga confermato o che per qualsiasi motivo non intenda esserlo, lascera' senz'altro la azienda la quale dovra' corrispondergli il pagamento delle ore di lavoro compiute; superato il periodo di prova, l'anzianita' decorrera' dal primo giorno dell'assunzione. Saranno esenti da tale periodo di prova gli operai che precedentemente abbiano prestato servizio presso la stessa azienda con le stesse mansioni. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di infortunio sul lavoro, l'operaio sara' ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 15 giorni dall'inizio della assenza.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 7
Art. 7. PASSAGGIO DI CATEGORIA L'operaio puo' essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purche' cio' non comporti una diminuzione di salario (Per la categoria o classificazione dell'operaio vedasi allegato). All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiore alla propria dovra' essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito. Trascorso un periodo continuativo di 45 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori avverra' senz'altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, nei quali casi il trattamento di cui al secondo comma spettera' per tutta la durata, della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria. L'operaio che sia assegnato temporaneamente a mansioni di categoria inferiore conservera' la retribuzione della categoria alla quale appartiene.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 8
Art. 8. CUMULO DI MANSIONI Agli operai che sono assegnati con carattere di continuita' alla esplicazione di mansioni di diverse categorie, sara' attribuita la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreche' questa ultima abbia carattere di prevalenza o almeno carattere di equivalenza di tempo. Di casi particolari fra quelli che non rientrino nei sopraindicati, si terra' conto nella retribuzione.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 9
Art. 9. APPRENDISTATO E ISTRUZIONE PROFESSIONALE La durata dell'apprendistato e le relative limitazioni per il trattamento economico degli apprendisti verranno fissate mediante accordi integrativi da stipularsi dalle competenti Organizzazioni territoriali. Le parti riconoscono la necessita' di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare le capacita' tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 10
Art. 10. ORARIO DI LAVORO La durata normale settimanale dell'orario di lavoro e' quella fissata dalla legge, con un massimo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle disposizioni in vigore. Tuttavia, per i casi in cui per il sabato sia praticato un orario inferiore alle otto ore, la ripartizione dello orario settimanale potra' avvenire negli altri giorni superando i limiti giornalieri previsti al comma precedente. Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro non puo' superare le 30 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, esclusi gli addetti ai trasporti, i guardiani e i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di esso, per i quali valgono le disposizioni di legge. Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento, in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda, fatta eccezione per i guardiani notturni. Il lavoro notturno e' quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. L'inizio e la cessazione del lavoro sono disciplinati con apposite norme stabilite dall'azienda.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 11
Art. 11. RECUPERO DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE E' consentita la facolta' di recupero, a regime normale, delle ore di sospensione di lavoro dovute a causa di forza maggiore nonche' di quelle dovute a soste concordate fra le parti, purche' il recupero stesso sia contenuto nel limite di un'ora al giorno, e si effettui entro i 30 giorni seguenti al periodo in cui e' avvenuta la interruzione.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 12
Art. 12. ENTRATA E USCITA L'entrata degli operai nel laboratorio sara' regolata come segue, salvo diverse disposizioni aziendali: il primo segnale verra' dato venti minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; a questo segnale sara' aperto l'accesso al laboratorio; il secondo segnale verra' dato cinque minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; il terzo segnale verra' dato all'ora precisa per lo inizio del lavoro. A questo segnale l'operaio dovra' trovarsi al suo posto per iniziare la sua attivita'. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sara' effettuato a partire da un quarto d'ora o mezz'ora dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso entro i primi quindici minuti o oltre i quindici e fino a trenta minuti. L'uscita e' indicata da un unico segnale dato alla fine del lavoro. Nessun operaio potra' cessare il lavoro prima del suo termine.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 13
Art. 13. RIPOSO SETTIMANALE Il riposo settimanale dovra' cadere normalmente di domenica, salva le eccezioni e le deroghe di legge. Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, dovra' usufruire del riposo in altro giorno della settimana che si chiamera', "riposo compensativo".
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 14
Art. 14. FESTIVITA' NAZIONALI E GIORNI FESTIVI Sono considerate festivita' nazionali quelle dichiarate tali dalle disposizioni di legge. Per il trattamento economico per le festivita' nazionali restano ferme le disposizioni di legge e degli accordi interconfederali in materia. Inoltre sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) le seguenti festivita' infrasettimanali: Capodanno (1 gennaio); Epifania (6 gennaio); S. Giuseppe (19 marzo); Ascensione (mobile); Corpus Domini (mobile); SS. Pietro e Paolo (29 giugno); Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1 novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); Lunedi di Pasqua (mobile); S. Eligio oppure il S. Patrono ove ha sede il laboratorio; S. Stefano (26 dicembre). Per le festivita' infrasettimanali di cui al punto b), qualora non coincidano con la domenica, con il giorno di riposo compensativo o con altra giornata festiva, sara' corrisposta la normale retribuzione (paga di fatto piu' contingenza) intendendosi per tale quella che gli operai avrebbero percepito se avessero lavorato secondo l'orario normale giornaliero di laboratorio. Per orario giornaliero di laboratorio si intende quello che sarebbe stato praticato secondo il prestabilito orario di lavoro aziendale, qualora non fosse intervenuta la festivita' infrasettimanale. In caso di prestazione di lavoro in dette festivita' infrasettimanali sara' corrisposta, oltre la retribuzione di cui innanzi, la normale retribuzione (paga di fatto piu' contingenza) per le ore lavorate senza maggiorazione per il lavoro festivo. Nel solo caso di assenza dovuta a malattia od infortunio, nei giorni festivi di cui al punto b) l'azienda integrera' il trattamento corrisposto dagli istituti assistenziali sino a raggiungere la retribuzione normale che l'operaio avrebbe percepito se non fosse stato ammalato o infortunato.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 15
Art. 15. LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E' FESTIVO E considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all'art. 10, ossia oltre le otto ore giornaliere o le 48 ore settimanali, per i lavoratori a regime normale di orario, ed oltre le 10 giornaliere o le 60 ore settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste. Nessun operaio potra' esimersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello effettuato nelle domeniche o nei giorni di riposo compensativo o nelle festivita' nazionali. Non si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica dagli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni percentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (paga di fatto piu' contingenza). Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria, maggiorato della percentuale contrattuale di cottimo, di cui allo art. 16 e sulla contingenza. Lavoro straordinario diurno: per le prime due ore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20% per le ore successive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25% Lavoro festivo (domenica o giorni di riposo compensativo o festivita' nazionali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40% Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) . . . . . . . . . . . . . . . . 30% La prestazione dei guardiani notturni non comporta la corresponsione della percentuale di maggiorazione del lavoro notturno. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende-art. 16
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