DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1496
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
La lettera a) del secondo comma dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitu' militari, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, e' sostituita dalla seguente: a) per l'Esercito, i Comandi militari territoriali.
GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI - SCELBA - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 67. - VILLA
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