DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1502
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592:
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di:
"Diritto tributario";
"Organizzazione internazionale".
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di "Letteratura anglo-americana".
Art. 127. - All'elenco delle Scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta quella di "Anestesiologia".
Dopo l'art. 171 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola in specializzazione di anestesiologia.
Scuola di specializzazione in anestesiologia
Art. 172. - La Scuola si propone di far perfezionare gli aspiranti allo studio ed alla pratica dell'anestesiologia.
La Scuola e' sotto la direzione del direttore dell'Istituto di patologia speciale chirurgica, ed e' affidata per l'insegnamento delle materie specifiche e per la parte tecnica ad un docente di anestesiologia, capo del servizio di anestesiologia dell'istituto, e disporra' dei reparti clinici, dei laboratori e delle attrezzature dell'Istituto stesso, ed eventualmente potra' utilizzare i reparti clinici e le attrezzature di altri istituti.
Art. 173. - Alla Scuola potranno essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano conseguito la laurea da non oltre quattro anni e che, dopo la laurea, abbiano svolto un internato di almeno un anno in un reparto medico o chirurgico.
La selezione degli aspiranti ai fini dell'ammissione sara' fatta dal direttore della Scuola, che provvedera' alla loro valutazione in base ai titoli di studio ed eventualmente, per mezzo di esami.
Le decisioni al riguardo adottate dalla Direzione saranno approvate dal Consiglio di Facolta'.
Non saranno concesse abbreviazioni di corso, fatta eccezione per gli assistenti in carica presso gli Istituti di chirurgia della Facolta'.
Art. 174. - La durata della Scuola e' di due anni.
Il numero massimo degli iscritti sara' di dieci per anno di corso.
Gli iscritti saranno tenuti a prestare regolare e continuato servizio di internato presso l'Istituto per tutta la, durata dei corsi.
Art. 175. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
1° anno:
1) Fondamenti di anatomia d'interesse anestesiologico;
2) Fondamenti di fisiologia applicata all'anestesiologia;
3) Chimica e farmacologia degli anestetici e delle sostanze coadiuvanti;
4) Anestesiologia, parte generale;
5) Rianimazione.
2° anno:
1) Anestesiologia, parte speciale.
Tali insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche di tecnica anestesiologica e di rianimazione.
Art. 176. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno superare un esame unico sulle materie di insegnamento.
Al termine del secondo corso gli allievi, dovranno inoltre superare un esame di diploma, consistente nella discussione di una tesi scritta su argomento attinente all'anestesiologia, proposta dal direttore della Scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 100. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592: Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione: Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: "Diritto tributario"; "Organizzazione internazionale". Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di "Letteratura anglo-americana". Art. 127. - All'elenco delle Scuole di specializzazione annesse alla Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta quella di "Anestesiologia". Dopo l'art. 171 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola in specializzazione di anestesiologia. Scuola di specializzazione in anestesiologia Art. 172. - La Scuola si propone di far perfezionare gli aspiranti allo studio ed alla pratica dell'anestesiologia. La Scuola e' sotto la direzione del direttore dell'Istituto di patologia speciale chirurgica, ed e' affidata per l'insegnamento delle materie specifiche e per la parte tecnica ad un docente di anestesiologia, capo del servizio di anestesiologia dell'istituto, e disporra' dei reparti clinici, dei laboratori e delle attrezzature dell'Istituto stesso, ed eventualmente potra' utilizzare i reparti clinici e le attrezzature di altri istituti. Art. 173. - Alla Scuola potranno essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano conseguito la laurea da non oltre quattro anni e che, dopo la laurea, abbiano svolto un internato di almeno un anno in un reparto medico o chirurgico. La selezione degli aspiranti ai fini dell'ammissione sara' fatta dal direttore della Scuola, che provvedera' alla loro valutazione in base ai titoli di studio ed eventualmente, per mezzo di esami. Le decisioni al riguardo adottate dalla Direzione saranno approvate dal Consiglio di Facolta'. Non saranno concesse abbreviazioni di corso, fatta eccezione per gli assistenti in carica presso gli Istituti di chirurgia della Facolta'. Art. 174. - La durata della Scuola e' di due anni. Il numero massimo degli iscritti sara' di dieci per anno di corso. Gli iscritti saranno tenuti a prestare regolare e continuato servizio di internato presso l'Istituto per tutta la, durata dei corsi. Art. 175. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) Fondamenti di anatomia d'interesse anestesiologico; 2) Fondamenti di fisiologia applicata all'anestesiologia; 3) Chimica e farmacologia degli anestetici e delle sostanze coadiuvanti; 4) Anestesiologia, parte generale; 5) Rianimazione. 2° anno: 1) Anestesiologia, parte speciale. Tali insegnamenti saranno integrati da esercitazioni pratiche di tecnica anestesiologica e di rianimazione. Art. 176. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno superare un esame unico sulle materie di insegnamento. Al termine del secondo corso gli allievi, dovranno inoltre superare un esame di diploma, consistente nella discussione di una tesi scritta su argomento attinente all'anestesiologia, proposta dal direttore della Scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 100. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.