DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1960, n. 1512
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione: Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 48, relativo agli Istituti della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e' modificato nel senso che l'Istituto di chimica generale e chimica fisica e' scisso in due Istituti cosi' denominati: "Istituto di chimica generale"; "Istituto di chimica fisica".
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 101. - VILLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.