LEGGE 25 novembre 1960, n. 1518
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo a favore della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1955, n. 427, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61, a lire 100 milioni.
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