DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1522

Type DPR
Publication 1960-10-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 38 e' abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste: nella discussione orale in seduta di laurea di una dissertazione scritta di carattere scientifico o di compilazione sulle scienze matematiche, su tema scelto dal candidato, ed approvato dal professore della materia, depositato in segreteria, in duplice copia almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea, e di due tesine orali su tre scelte dal candidato tra le discipline insegnate per il conseguimento della laurea. L'art. 42 e' abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste in: discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta di carattere scientifico o di compilazione sulle scienze matematiche e fisiche, su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia, depositato in segreteria in duplice copia almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio dell'esame di laurea e di due tesine orali scelte dal candidato tra le discipline insegnate per il conseguimento della laurea. L'art. 46 e' abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste in: discussione orale, in seduta di laurea di una dissertazione scritta a carattere scientifico o di compilazione sulle scienze fisiche, su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia, depositato in segreteria in duplice copia almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio dello esame di laurea e di due tesine orali scelte dal candidato fra le discipline insegnate per il conseguimento della laurea. Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: 14) Strutturistica chimica; 15) Analisi chimica spettroscopica. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: 12) Chimica teorica; 13) Analisi chimica, spettroscopica; 14) Radiochimica; 15) Chimica fisica tecnica. L'art. 51 e' abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste in prove pratiche e nella discussione orale in seduta di laurea, di una dissertazione scritta su tema approvato dall'insegnante della materia, depositata in segreteria in duplice copia almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea, e di due tesi orali scelte dal candidato fra. materie diverse da quella che forma oggetto della dissertazione scritta. Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: 10) Biologia generale; 11) Fisiologia vegetale; 12) Genetica; 13) Scienza dell'alimentazione; 14) Petrografia; 15) Fisica terrestre; 16) Paleontologia umana e paletnologia; 17) Micropalentologia; 18) Geologia applicata; 19) Giacimenti minerari. L'art. 53 e' abrogato e sostituito dai seguente: Agli effetti dell'iscrizione e degli esami sono da considerarsi: le Istituzioni matematiche come propedeutiche rispetto alla Fisica e la Chimica generale e inorganica come propedeutica rispetto alla Chimica organica ed alla Mineralogia; la Chimica organica e' propedeutica rispetto alla Chimica biologica ed alla Fisiologia generale. I corsi di Fisica, Mineralogia, Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Geologia, Paleontologia, Anatomia, comparata, Geografia e Chimica biologica comportano un corso annuale di esercitazioni di laboratorio e quelli di Botanica, Zoologia e Fisiologia generale un corso biennale. L'art. 56 e' abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste: a) in un colloquio di cultura generale e naturalistica; b) nella compilazione e discussione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico, originale, su una delle seguenti materie: Mineralogia, Geologia, Geografia, Botanica, Zoologia, Anatomia comparata, Fisiologia generale, su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia. La dissertazione deve essere depositata in segreteria in duplice copia, almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea; c) nella esposizione e discussione di due tesi orali a scelta del candidato e di materia differente da quella su cui verte la dissertazione scritta. Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: 10) Biologia generale; 11) Fisiologia vegetale; 12) Genetica; 13) Chimica delle fermentazioni. E' soppresso l'insegnamento di "Entomologia agraria". L'art. 58 e' abrogato e sostituito dal seguente Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi propedeutiche: la Chimica generale ed inorganica nei riguardi della, Chimica organica, della Fisiologia generale e della Chimica biologica; le Istituzioni di matematiche nei riguardi della Fisica; la Chimica organica nei riguardi della Chimica biologica e della Fisiologia generale. I corsi di Fisica, Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Anatomia comparata, Istologia ed embriologia, Igiene, Chimica biologica, comportano un corso annuale di esercitazioni di laboratorio e quelli di Botanica, Zoologia e Fisiologia generale un corso biennale. L'art. 61 e' abrogato e sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste: a) in un colloquio di cultura generale biologica; b) nella compilazione e discussione di una dissertazione scritta, sperimentale di carattere critico, originale, su una delle seguenti materie: Botanica, Zoologia, Anatomia, comparata, Fisiologia generale, su tema scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia. La dissertazione deve essere depositata, in segreteria, in duplice copia almeno dieci giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea; c) nella esposizione e discussione di due temi orali a scelta del candidato e di materie differenti da quella su cui verte la dissertazione scritta. Dopo l'art. 64 e' aggiunto il seguente nuovo articolo: Art. 65. - Il professore titolare della cattedra di Chimica farmaceutica e tossicologica e' aggregato al Consiglio della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, ai termini dell'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Art. 75. - L'elenco degli insegnamenti della Scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool e' sostituito dal seguente: 1) Anatomia e fisiologia della bietola; 2) Agronomia della bietola; 3) Metodologia sperimentale agraria; 4) Chimica agraria; 5) Chimica degli zuccheri; 6) Principi e metodi di misure chimico-fisiche in zuccherificio (con esercitazioni); 7) Controllo e bilancio della lavorazione (con esercitazioni); 8) Tecnologia ed impianti industriali saccariferi; 9) Teoria, e pratica della diffusione; 10) Teoria e pratica della depurazione dei sughi; 11) Teoria e pratica della concentrazione ed economia del vapore; 12) Teoria e pratica della cottura dei sughi; 13) Raffinazione degli zuccheri; 14) Teoria e pratica della distillazione; 15) Chimica delle fermentazioni; 16) Microbiologia industriale; Dopo l'art. 94, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in clinica; delle malattie nervose e mentali. Scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali Art. 95. - Il corso della Scuola della durata di tre anni e' tenuto presso la clinica, delle malattie nervose e mentali. Possono iscriversi i laureati in Medicina, e chirurgia nel numero massimo di dieci per ogni anno. Art. 96. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° anno: Fondamentali: 1) Clinica delle malattie nervose e mentali (triennale); 2) Anatomia ed istologia normale del sistema nervoso 3) Semeiotica neurologica e tecniche complementari: 4) Semeiotica psichiatrica e tecniche - complementari. Complementari: 1) Psicologia clinica. 2° anno: Fondamentali: 1) Clinica delle malattie nervose e mentali (triennale); 2) Anatomia patologica del sistema nervoso; 3) Fisiologia e fisiopatologia del sistema nervoso; 4) Neuroendocrinoldgia e sistema nervoso vegetativo. Complementari: 3) Neuroradiologia; 2) Neuro otorinolaringologia; 3) Neuro oftalmologia; 4) Elettroencefalo ed elettromiografia. 3° anno: Fondamentali: 1) Clinica delle malattie nervose e mentali (triennale); 2) Profilassi e terapia delle malattie nervose e mentali. Complementari: 1) Neurochirurgia; 2) Neuropsichiatria infantile; 3) Sociologia e criminologia; 4) Medicina legale neurologica. Art. 97. - Gli iscritti alla Scuola di specializzazione sono tenuti a frequentare ed a prestare servizio nella clinica. Non potranno accedere ai corsi superiori gli iscritti che non avranno superato gli esami dei corsi fondamentali. Art. 98. - Per gli insegnamenti complementari si procedera' ad un colloquio alla fine di ogni corso. Il colloquio dovra' precedere gli esami dei corsi fondamentali del rispettivo anno. Per il corso di clinica delle malattie nervose e mentali al termine del 1° e 2° anno il candidato sosterra' un colloquio con prova pratica. Al terzo anno dovra' sostenere l'esame relativo. Art. 99. - Alla fine del corso il candidato dovra' presentare e discutere una tesi scritta e dimostrare un sufficiente grado di cultura nell'ambito delle materie insegnate.

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1960

Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 84. - VILLA

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