DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1535

Type DPR
Publication 1960-10-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 17743, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella, legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di "Diritto tributario".

Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "Antropologia criminale".

Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in chimica e' aggiunto, sia per l'indirizzo organico-biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, il seguente: "Radiochimica e Chimica nucleare".

Dopo l'art. 129, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in igiene e sanita' pubblica.

Scuola di specializzazione in igiene e sanita' pubblica

Art. 130. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una Scuola, di specializzazione in igiene e sanita' pubblica, con sede presso l'Istituto di igiene e batteriologia dell'Universita'.

Art. 131. - La durata del corso e' di tre anni. Il numero massimo degli iscritti e' di dieci per anno di corso.

Art. 132. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° corso:

Igiene generale;

Demografia e statistica;

Etimologia delle malattie infettive e immunologia;

Chimica e fisica applicata;

Chimica e patologia delle malattie infettive, da eredita' morbosa e da carenza;

2° corso:

Epidemiologia, e profilassi;

Etimologia delle malattie infettive ed immunologia;

Anatomia patologica delle malattie infettive;

Igiene alimentare;

Zoonosi e profilassi veterinaria delle malattie trasmissibili all'uomo;

Legislazione, ordinamento sanitario, uffici di igiene;

3° corso:

Igiene sociale;

Ingegneria sanitaria;

Igiene del lavoro scolastico;

Malattie infettive della scuola;

Igiene ospedaliera.

Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche e da internati obbligatori.

Art. 33. - Gli esami delle materie biennali si terranno alla fine del secondo corso,

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 98. - VILLA

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 17743, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella, legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza e' aggiunto quello di "Diritto tributario". Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di "Antropologia criminale". Art. 54. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea, in chimica e' aggiunto, sia per l'indirizzo organico-biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, il seguente: "Radiochimica e Chimica nucleare". Dopo l'art. 129, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione della Scuola di specializzazione in igiene e sanita' pubblica. Scuola di specializzazione in igiene e sanita' pubblica Art. 130. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una Scuola, di specializzazione in igiene e sanita' pubblica, con sede presso l'Istituto di igiene e batteriologia dell'Universita'. Art. 131. - La durata del corso e' di tre anni. Il numero massimo degli iscritti e' di dieci per anno di corso. Art. 132. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° corso: Igiene generale; Demografia e statistica; Etimologia delle malattie infettive e immunologia; Chimica e fisica applicata; Chimica e patologia delle malattie infettive, da eredita' morbosa e da carenza; 2° corso: Epidemiologia, e profilassi; Etimologia delle malattie infettive ed immunologia; Anatomia patologica delle malattie infettive; Igiene alimentare; Zoonosi e profilassi veterinaria delle malattie trasmissibili all'uomo; Legislazione, ordinamento sanitario, uffici di igiene; 3° corso: Igiene sociale; Ingegneria sanitaria; Igiene del lavoro scolastico; Malattie infettive della scuola; Igiene ospedaliera. Le lezioni teoriche sono integrate da esercitazioni pratiche e da internati obbligatori. Art. 33. - Gli esami delle materie biennali si terranno alla fine del secondo corso,

GRONCHI BOSCO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 dicembre 1960

Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 98. - VILLA

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