DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1960, n. 1543
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693;
Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;
Visto il decreto Presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;
Visti i decreti Presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103, 1104; 24 dicembre 1959, nn. 1108 e 1109; 28 giugno 1960, n. 588; 30 giugno 1960, n. 592 e 17 settembre 1960, n. 1220, che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e da' esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;
Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che da' esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;
Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva. e da' esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;
Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che da' piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da' esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951;
Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita';
Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia;
Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa, alle disposizioni transitorie;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per i' tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Il contingente di sbozzi in rotoli per lamiere (voce della tariffa 73.08-a-1) di cui all'art. 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1960, n. 592, 6 aumentato di 10.000 tonnellate e portato a complessive tonnellate 40.000.
Art. 2
Dal 1 gennaio 1961 a non oltre il 30 giugno 1961 si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio: a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce della tariffa ex 73.01); b) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa 73.08-a-1), nei limiti di un contingente di tonnellate 60.000, riservato alle aziende sprovviste di acciaierie, aia dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto od in parte, alla fabbricazione con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 2500 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette "magnetiche", aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt - lamiere a cristalli orientati - (voci della tariffa 73.13-a-1; 73.15-b-6-alfa-I).
Art. 3
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961: a) la farina di frumento manitoba (voce della tariffa doganale ex 11.01-a), destinata ad essere impiegata nella fabbricazione di colla di glutine in scaglie e di amido di frumento, e' ammessa all'importazione in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di quintali 650 per l'anno 1960 e successivamente di quintali 7500 annui, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; b) il contingente annuo di fecole di patate di cui alla voce della tariffa doganale ex 11.08-b-1, ammesso a dazio ridotto se destinato alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli apparecchi e bozzime a base di fecole, e' elevato per l'anno 1960 a quintali 30.800 e successivamente a quintali 40.000 annui; c) l'olio di palmisti, altro (voce della tariffa doganale ex 15.07-n-2) destinato ad essere impiegato nella produzione di alcool laurilico e' ammesso all'importazione in esenzione da dazio, nei limiti di un contingente di quintali 1700 per l'anno 1960 e successivamente di quintali 20.000 annui, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze; d) il contingente annuo di tizia di cui alla voce della tariffa doganale ex 32.07-a-2-beta-X, ammesso in esenzione da dazio se destinato ad essere impiegato nella produzione di idrosolfati, e' elevato per l'anno 1960 a quintali 26.300 e successivamente a quintali 40.000 annui; e) il contingente annuo di biglie di vetro con un contenuto non superiore all'1,5 per cento di alcali (ossido di sodio piu' ossido di potassio), del 10/18 per cento di alluminio piu' ossido di ferro e del 6/12 per cento di anidride borica, di cui alla voce della tariffa doganale ex 70.03-a, ammesso a dazio ridotto se destinato alla fabbricazione delle fibre di vetro, e' elevato per l'anno 1960 a quintali 32.500 e successivamente a quintali 60.000 annui.
Art. 4
L'agevolazione daziaria prevista per i tronchetti di legno comune rozzo, anche scortecciato, di lunghezza di circa un metro e del diametro fino a circa 25 cm., destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, di cui alla voce della tariffa doganale ex 44.03-b, e' modificata come segue: "I tronchetti di legno comune rozzo, anche scortecciato, di lunghezza da circa un metro fino a circa due metri e del diametro fino a circa 25 cm. (voce di tariffa ex 44.03-b) e gli spacconi di lunghezza da circa un metro fino a circa due metri (voce di tariffa ex 14.01-a-2), destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, sono ammessi in esenzione da dazio, entro i limiti di un contingente globale annuo di quintali 200.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze".
Art. 5
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 dicembre 1961, ai prodotti compresi nell'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi temporanei a fianco di ciascuno di essi indicati.
Art. 6
Alle note del capitolo 92 (strumenti musicali, ecc.) della tariffa dei dazi doganali di importazione, e' aggiunta la seguente nota:
4.- Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti sessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.
Art. 7
Dal 1 gennaio 1961 alla tariffa dei dazi doganali di importazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) le note del capitolo 73 (ghisa, ferro e acciaio) sono modificate come appresso: Nota 1-a) - Ghise (n. 73.01): Alla fine della nota e' aggiunto il seguente comma: "La ghisa presentata allo stato liquido e' assimilata alla ghisa solida". Nota 1-g) - Lingotti (n. 73.06): Alla fine della nota e' aggiunto il seguente comma: "L'acciaio presentato allo stato liquido e' assimilato all'acciaio, secondo la specie, in lingotti non placcati". Nota 1-n) - Lamiere (n. 73.13): Alla fine della nota e' aggiunto il seguente comma: "Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere piane". Nota 1-p) - Barre (n. 73.10): Alla fine della nota e' aggiunto il seguente comma: "La vergella o bordione (film machine) e' un prodotto a sezione piena, soltanto l'aminato a caldo, presentato in matasse arrotolate a caldo. Si comprendono sotto questa denominazione: 1) i prodotti a sezione rotonda o quadrata, il cui diametro o il lato non superi i mm. 13; 2) i prodotti di qualsiasi altra sezione, che non rispondono alla definizione dei nastri precisata alla nota 1 m) e il cui peso per metro lineare non superi kg. 1,330". Nota A)-a: La nota A)-a e' sostituita dalla seguente: "a) ghise ematiti: quelle contenenti, in peso, al massimo 0,5% di fosforo e che possono inoltre contenere, isolatamente o complessivamente, 8% o meno di silicio, 6% o meno di manganese, 0,3% o meno di nichelio, 0,2% o meno di cromo, 0,3% o meno di rame, 0,1% o meno di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.)". b) la numerazione di statistica e la denominazione delle merci per le voci n. 73.02-c, e n. 73.02-II sono modificate come all'allegata tabella B, firmata dal Ministro per le finanze.
Art. 8
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 128. - VILLA
Tabelle
TABELLA A Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Parte di provvedimento in formato grafico
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