LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1544
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo, ed il secondo comma dell'articolo 190 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono sostituiti dai seguenti: "La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali, ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei Comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in Comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione conferitagli tramite gli uffici delle imposte. "La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento". Fra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 190 del predetto testo unico sono inseriti i seguenti commi: "Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. "Nei casi previsti dall'articolo 140 del Codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua, con le modalità stabilite dal primo comma, lettera f), dell'articolo 38, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'Albo del Comune".
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