LEGGE 10 dicembre 1960, n. 1558
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo annuo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, autorizzato con la legge 5 gennaio 1955, n. 7, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 da lire 300.000.000 a lire 500.000.000.
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