LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1563
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1960, n. 583, è prorogato di altri sei mesi e andrà a scadere il 30 giugno 1961.
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