LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1567
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia ed i Paesi Bassi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 17 aprile 1959.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 16 della Convenzione stessa.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - GONELLA COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione
Convenzione tra l'Italia e i Paesi Bassi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale (Roma, 17 aprile 1959). CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico
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