LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1579
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'ultimo comma dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dai seguenti: "È tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte. I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti decorrono dalla data di ciascuna deliberazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SCELBA - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.