LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1579

Type Legge
Publication 1960-12-22
Ultimo aggiornamento 1961-01-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'ultimo comma dell'art. 276 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, è sostituito dai seguenti: "È tuttavia consentito di protrarre, non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo, l'esecuzione dei suddetti adempimenti, anche suddividendo le variazioni in deliberazioni distinte. I vari termini fissati dai successivi articoli 277 e seguenti decorrono dalla data di ciascuna deliberazione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SCELBA - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

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