DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1960, n. 1583
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge della Regione siciliana 12 maggio 1960, n. 13;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Catania, il 22 giugno 1960 per la istituzione di un posto di professore di ruolo e un posto di assistente ordinario presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania.
Art. 2
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di tisiologia in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e si sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario presso la cattedra stessa in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta Facolta' in base al citato decreto legislativo n. 1172.
Art. 3
I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati, rispettivamente, in lire 3.000.000 (tre milioni) e lire 1.600.000 (un milione seicentomila) per il mantenimento dei posti di cui al precedente art. 2 e in lire 600.000 (seicentomila) e lire 320.000 (trecentoventimila) da destinare al trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.
Art. 4
L'Universita' di Catania si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti di cui al precedente art. 3, compresi gli oneri e le trattenute di cui all'art. 4 della convenzione, nonche' L. 600.000 e L. 320.000 al titolo di cui ai precedente art. 3.
Art. 5
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in esso previsti, i posti di cui al precedente articolo 2 saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo per la Regione siciliana di corrispondere ai titolari stessi il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente loro spettare.
Art. 6
I versamenti dei contributi previsti dalle convenzioni verranno fatte affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
GRONCHI BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 150. - VILLA
Convenzione per l'istituzione di cattedra di tisiologia- art. 1
REPERTORIO N. 44 Convenzione per la istituzione di un cattedra di tisiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Catania. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessanta il giorno ventidue dei mese di giugno, alle ore undici, in Palermo, nell'Ufficio dell'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata n. 11; Innanzi me dott. Giovanni Sinatra fu Giovanni, funzionario delegato per la stipula in forma pubblico-amministrativa degli atti e contratti per conto dello Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana giusta decreto assessoriale del 2 marzo 1957, n. 64/12, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo stesso, registro n. 1, foglio n. 275; Sono presenti: a) L'on. avv. dott. Gaetano Lo Magro nato a Siracusa il 13 ottobre 1919, Assessore regionale per la pubblica istruzione, domiciliato, per la carica, presso gli uffici dell'Assessorato, in Palermo, via Sgarlata n. 11; b) il prof. dott. Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il 6 aprile 1911, e domiciliato in Catania presso il Rettorato dell'Universita' degli studi, sito in quella piazza Studi, il quale interviene nel presente atto nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa Universita', essendo autorizzato alla stipula di esso atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Universita' in data 23 maggio 1960 che, segnata di lettera "A", si allega al presente atto. Premesso che con legge della Regione Siciliana n. 13 del 12 maggio 1960, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione, parte I, n. 19 del 14 maggio stesso, e' stata autorizzata la stipula di una convenzione per la Istituzione di una cattedra di tisiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania, ed e' stata autorizzata la corresponsione della spesa annua occorrente per gli emolumenti fissi spettanti al titolare della cattedra, nonche' quella occorrente per eventuali miglioramenti economici e per il trattamento derivante da cessazione del servizio; che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Catania hanno accettato la istituzione di essa cattedra, salva l'approvazione del Ministero della pubblica Istruzione; I componenti suddetti, della cui identita' personale e della cui piena capacita' giuridica io sono certo, rinunciando con mio consenso all'assistenza di testimoni, al fine di dare esecuzione alla volonta' della legge regionale 12 maggio 1960, n. 13, convengono e stipulano quanto segue; Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Catania sara' istituito, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui ai regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in conformita' alle disposizioni tutte di cui alla legge regionale 12 maggio 1960, n. 13, in aggiunta ai posti assegnati all'organico un posto di ruolo da destinare al professore della cattedra di tisiologia di cui alla legge della Regione n. 13 del 12 maggio 1960.
Convenzione per l'istituzione di cattedra di tisiologia-art. 2
Art. 2. In virtu' del poteri dell'art. 4 della citata legge, l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana assume l'obbligazione di corrispondere alla Universita' di Catania la somma annua occorrente per il funzionamento del posto di ruolo di cui al precedente articolo nella somma annuale corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare della Cattedra compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato, nonche' l'ammontare delle ritenute che nello stipendio del detto professore dovranno essere operate, per disposizione di legge in conto entrate del Tesoro. L'erogazione della detta somma sara' corrisposta con decorrenza dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio del professore di ruolo che sara' assunto alla cattedra stessa per pubblico concorso.
Convenzione per l'istituzione di cattedra di tisiologia-art. 3
Art. 3. Le somme di cui al precedente art. 2 saranno corrisposte all'Universita', di Catania entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di cattedra di tisiologia-art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Catania assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti ai titolare della cattedra comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto professore dovranno essere operate, per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro.
Convenzione per l'istituzione di cattedra di tisiologia-art. 5
Art. 5. L'Assessore regionale per la pubblica istruzione assume l'impegno di aumentare la somma di cui al precedente art. 2 in relazione al fabbisogno derivante da scatti di stipendio o di progressione di carriera o da eventuali miglioramenti del trattamento economico e di quello di quiescenza che fossero disposti con legge dello Stato a favore dei professori titolari di Cattedra delle Universita' degli Studi della Repubblica.
Convenzione per l'istituzione di cattedra di tisiologia-art. 6
Art. 6. La presente convenzione avra' la durata di anni venti a far tempo dalla data di effettiva assunzione in servizio dei professore titolare della cattedra. La convenzione si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non venga denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.
Convenzione per l'istituzione di cattedra di tisiologia-art. 7
Art. 7. Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno in qualsiasi tempo o per qualsiasi motivo i contributi previsti, il posto istituito con la presente convenzione si intendera' soppresso, ipso facto ipso iure, con la conseguente cessazione dal servizio del titolare. In tale ipotesi e qualunque sia per essere l'entita' della liquidazione e la causa che determino' l'estinzione del rapporto di Impiego, lo Assessore per la pubblica Istruzione, della Regione siciliana versera' allo Stato l'eventuale somma integrativa occorrente per il trattamento di liquidazione e di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolare della cattedra.
Convenzione per l'istituzione di cattedra di tisiologia-art. 8
Art. 8. La presente convenzione, perche' stipulata nell'interesse dello Stato, viene redatta in carta libera con esenzione di ogni tassa. Essa diventera' esecutiva a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto presidenziale che ne disporra' l'approvazione. Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo il presente atto di cui ho dato lettura alle parti contraenti che dichiarano essere il tutto conforme alle loro volonta'. E' scritto da persona di mia fiducia in numero due di fogli di carta uso bollo dei quali occupa numero cinque facciate e tanto di questa. Firmato: Cesare Sanfilippo - Gaetano Lo Magro Giovanni Sinatra, ufficiale rogante Registrato a Palermo, Ufficio atti pubblici, addi' 2 luglio 1960 al n. 120 libro I, vol. 890/7176.
Convenzione istituzione posto assistente cattedra di Tisiologia- art. 1
REPERTORIO N. 45 Convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di tisiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Catania. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessanta il giorno ventidue del mese di giugno alle ore undici in Palermo, nell'ufficio dell'Assessore per la pubblica Istruzione della Regione siciliana, via Sgarlata n. 11; Innanzi me, dott. Giovanni Sinatra fu Giovanni, funzionario delegato per la stipula in forma pubblico-amministrativa degli atti e contratti per conto dell'Assessorato per la pubblica istruzione della Regione siciliana giusta decreto assessoriale del 2 marzo 1957, n. 64/12, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo stesso, registro n. 1, foglio n. 275; Sono presenti: a) l'on. avv. dott. Gaetano Lo Magro, nato a Siracusa il 13 ottobre 1919, Assessore regionale per la pubblica istruzione, domiciliato, per la carica, presso gli uffici dell'Assessorato in Palermo, via Sgarlata n. 11; b) il prof. dott Cesare Sanfilippo, nato a Palermo il 6 aprile 1911 e domiciliato in Catania presso il Rettorato della Universita' degli studi, sito in quella piazza Studi, il quale interviene nel presente atto nella sua qualita' di rettore e legale rappresentante della stessa Universita', essendo autorizzato alla stipula di esso atto come da deliberazione del Consiglio di amministrazione della stessa Universita' in data 23 maggio 1960, che, segnata di lettera "A" si allega al presente atto. Premesso a) che con atto di data odierna stipulato fra le stesse parti ed annotato al n. 44 del mio repertorio si e' provveduto alla Convenzione prevista dalla legge regionale 12 maggio 1960, n. 13, per la Istituzione di un posto di professore di ruolo titolare della cattedra di tisiologlia presso l'Universita' di Catania; b) che con la citata legge della Regione n. 13 del 12 maggio 1960, art. 2, e' stata autorizzata la stipula di altra Convenzione per la istituzione di un posto di assistente di ruolo alla cattedra di tisiologia presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Catania; c) che con l'art. 4 della stessa legge e' stata autorizzata la corresponsione della spesa annua occorrente per gli emolumenti fissi spettanti al titolare del posto di assistente, nonche' quella occorrente per eventuali miglioramenti economici e per il trattamento derivante da cessazione di servizio; Che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Universita' di Catania hanno accettato la istituzione di esso posto, salva l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione; I comparenti suddetti, della cui identita' personale e della cui piena capacita' giuridica lo sono certo, rinunciando col mio consenso all'assistenza di testimoni, al fine di dare esecuzione alla volonta' della legge regionale 12 maggio 1960, n. 13, convengono e stipulano quanto segue: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Catania, sara' istituito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, ed in conformita' alle disposizioni tutte di cui alla legge regionale 12 maggio 1960, n. 13, in aggiunta ai posti di ruolo assegnati dall'organico, un posto di ruolo di assistente alla cattedra di tisiologia.
Convenzione istituzione posto assistente cattedra di Tisiologia- art. 2
Art. 2. In virtu' del poteri di cui all'art. 4 della citata legge l'Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana assume l'obbligazione di corrispondere all'Universita' di Catania la somma annua occorrente per il finanziamento del posto di ruolo Istituito col precedente articolo nella somma annuale corrispondente agli emolumenti fissi spettanti ai titolare di detto posto di assistente compresi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato; nonche' l'ammontare, delle ritenute che nello stipendio del detto assistente dovranno essere operati, per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro. L'erogazione della detta somma sara' corrisposta con decorrenza dalla data di nomina e di effettiva assunzione in servizio dell'Assistente di ruolo che sara' assunto al posto stesse per pubblico concorso.
Convenzione istituzione posto assistente cattedra di Tisiologia- art. 3
Art. 3. Le somme di cui al precedente art. 2 saranno corrisposte all'Universita' di Catania entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Convenzione istituzione posto assistente cattedra di Tisiologia- art. 4
Art. 4. L'Universita' degli studi di Catania assume obbligazione di versare annualmente allo Stato la somma corrispondente agli emolumenti fissi spettanti al titolare di detto posto di assistente comprensiva degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dello Stato e dell'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del detto assistente dovranno essere operate, per disposizione di legge, in conto entrate del Tesoro.
Convenzione istituzione posto assistente cattedra di Tisiologia- art. 5
Art. 5. L'Assessore regionale per la pubblica istruzione assume l'impegno di aumentare la somma di cui al precedente art. 2 in relazione al fabbisogno derivante da scatti di stipendio o di progressione di carriera o da eventuali miglioramenti del trattamento economico e di quello di quiescenza che fossero disposti con legge dello Stato a favore degli assistenti di ruolo alle cattedre delle Universita' degli studi della Repubblica.
Convenzione istituzione posto assistente cattedra di Tisiologia- art. 6
Art. 6. La presente Convenzione avra' la durata di anni venti a far tempo dalla data di effettiva assunzione in servizio dell'assistente di ruolo e si intendera' tacitamente rinnovata per un ulteriore periodo di anni dieci ove non venga denunciata da una delle parti contraenti almeno un anno prima della scadenza.
Convenzione istituzione posto assistente cattedra di Tisiologia- art. 7
Art. 7. Qualora la Convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo i contributi previsti, il posto istituito con la presente Convenzione si intendera' soppresso ipso facto ipso iure, con la conseguente cessazione del servizio dell'assistente. In tale ipotesi e qualunque sia per essere l'entita' della liquidazione e la causa che determino' l'estinzione del rapporto di impiego, l'Assessore per la pubblica Istruzione della Regione siciliana versera' allo Stato l'eventuale somma integrativa occorrente per il trattamento di liquidazione e di cessazione dal servizio che possa spettare al detto assistente.
Convenzione istituzione posto assistente cattedra di Tisiologia- art. 8
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