DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1960, n. 1585
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea ed Atti allegati, firmato a Roma il 25 marzo 1957;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103 e 28 giugno 1960, n. 588, con i quali sono stato applicate le prime due riduzioni daziarie del 10% ciascuna, previste dal Trattato che istituisce la predetta Comunita';
Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 152, con la quale il Governo e' delegato ad emanare provvedimenti per accelerare il ritmo delle riduzioni daziarie stabilite dal Trattato istitutivo della Comunita' Economica Europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune;
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n 1846, 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:
Art. 1
I dazi applicati al 1 gennaio 1957, che per effetto dei decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103 e 28 giugno 1960 n. 588, furono ridotti, complessivamente, del 20% sono ulteriormente ridotti del 10% per le merci importate dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea, fatte salve le eccezioni previste negli articoli seguenti.
Art. 2
L'ulteriore riduzione di cui al precedente art. 1 e' da applicare nella misura del 5% per le seguenti voci della, tariffa: 04.01; 04.02; 01.04-b-1); 08.01-b-ex-1) (altri datteri, eccetto quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di gr. 500 o meno); 08.03-b-ex 2) (altri fichi secchi, eccetto quelli confezionati in imballaggi di peso lordo di gr. 500 o meno); 08.04-b-1)-beta;08.04-b-2); 10.01; 11.01-a; 11.02-a; 12.04-a-ex 2) (barbabietole altre, eccetto quelle destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe); 12.08-a; 15.17-a; 15.17-ex b (paste di saponificazione eccetto quelle residuate dalla lavorazione dell'olio greggio di oliva in temporanea importazione per la purificazione); 17.01; 17.02-a; ex 17.03 (melassi, anche decolorati, eccetto quelli destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' e dei foraggi melassati); ex 20.05 (paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta); 20.07-a-1); 20.07-b-1) ex beta e 20.07-b-2) alfa-ex II (succhi di datteri e di fichi secchi, anche mescolati con succhi di altre frutta); 22.04; 22.03; 45.01.
Art. 3
Per i tabacchi lavorati di cui alla voce 24.02-a della tariffa doganale, provenienti dagli Stati membri della Comunita' Economica Europea, i dazi attualmente vigenti, stabiliti dalla legge 11 aprile 1959, n. 137, sono ridotti del 30%.
Art. 4
Per usufruire delle riduzioni daziarie previste nei precedenti articoli 1, 2 e 3, le spedizioni debbono essere accompagnate dal "Certificato di circolazione delle merci", rilasciato dalla Dogana del Paese di esportazione in conformita' alla decisione adottata il 4 dicembre 1858 dalla Commissione della Comunita' Economica Europea, riprodotta in allegato al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1958, n. 1103.
Art. 5
La riduzione del 10% di cui all'art. 1 non si applica alle voci sotto elencate per le quali continuano ad essere riscossi i dazi nella misura attualmente in vigore: 01.01; 01.02; 01.03; 01.04; 01.05; 01.06; 02.01; 02.02; 02.03; 02-04; 02.05; 02.06; 03.01; 03.02; 03.03; 04.03; 04.04-b-2); 04.05; 04.06; 05.04; 05.15; 06.01; 06.02; 06.03; 06.04; 07.01; 07.02; 07.03; 07.04; 07.05; 07.06; 08.01-a; 08.01-b-ex-1) (datteri confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno); 08.01-b-2)3)4)5); 0803-b-1); 08-03-b-ex 2) (fichi secchi confezionati in imballaggi di peso lordo di grammi 500 o meno); 08.04-a; 08 04-b-1-alfa; 08.05; 08-06; 08.07; 08.08; 08.09; 08.10; 08.11; 08.12; 08.13; 09.01; 09.02; 09.04; 09.05; 09.06; 09.07; 09.08; 09.09; 09.10; 10.02; 10.03; 10.04; 10.05; 10.06; 10.07; 11.01-b-c-d-e-f-g-h-i; 11.02 b c d-e; 11.03; 11.04; 11.05; 11.06; 11.07; 11.08; 11.09; 12.01 12.02; 12.03; 12.04 a-1); 12.04-a-ex 2) (barbabietole destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffe); 12.04-b; 12.05; 12.06; 12.07; 12.08-b-c-d-e; 12.09; 12.10; 13.03-b-1; 15.01; 15.02; 15.03; 15.04; 15.07; 15.12; 15-13; 15.17-ex-b (paste di saponificazione residuate dalla lavorazione dell'olio greggio di oliva in temporanea importazione per la purificazione); 15.17-c (altri residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse e delle cere animali o vegetali); 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 17.02-b-c-d,-e-f-g-h-i; ex 17.03 (melassi destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffe' e dei foraggi melassati); 17.05; 18.01; 18.02; 20.01; 20.02; 20.03; 20.04; ex 20.05 (puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura. anche con aggiunta di zuccheri, escluse le paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta); 20.06; 20.07-a-2); 20.07-b-1)-alfa; 20.07-b-1) ex-beta (altri succhi di frutti (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, ne' di zuccheri, non nominati, esclusi i succhi di datteri e di fichi secchi, anche mescolati con succhi di altre frutta); 20.07-b-2)-alfa-I; 20.07-b-2)-alfa-ex-II) (altri succhi di frutti (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi non fermentati, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, non nominati, esclusi i succhi di datteri e di fichi secchi, anche mescolati con succhi di altre frutta); 20.07-b-2)-beta; 22.07; 22.08; 22.09; 22.10; 23.01; 23.02; 23.03; 23.04; 23.05; 23.06; 23.07; 24.01; 28.01-d-1)-2); 28.15-b; 28.19-a; 28.27; 28.30-a-5): 28.34-a)-c); 28.35-a; 28.38-a-5); ex 28.41-b (arsenato di piombo); 28.47-a-2; 28.47-a-3; 28.55-b; 29.16-a-4)-alfa, beta,-I); 32.07-a-2-beta-ex-III) (litopone); 32.07-a-2); beta-IX; 38.14-a; 50.01; 50.02; 50.03; 50.04; 50.05; 50.06; 50.07; 50.08; 50.09; 50.10; 54.01; 57.01; 58.04-a; 58.05-a-2); 58.10-b-1); 59.17-e-1)-alfa); ex 61.06 (scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili di seta o di caseami di seta); 78.01-a-b; 78.02; 78.03; 78.04; 78.05; 79.01-a-b; 79.02; 79.03; 85.04-a; ex 85.23 (cavi elettrici sotto piombo); ex 93.07-b-2)-alfa (pallini da caccia di piombo).
Art. 6
Per le merci importate nelle condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 5, rimane applicabile il regime daziario entrato in vigore dopo il 1 gennaio 1957, qualora questo risulta inferiore a quello applicato a tale data e ridotto secondo le norme del presente decreto.
Art. 7
Sulle merci importate dai Paesi e Territori non europei che mantengono delle relazioni particolari con il Belgio, e la Francia e i Paesi Bassi, associati alla Comunita' Economica Europea, sono riscossi i dazi doganali nella misura stabilita dai precedenti articoli 1, 2, 3 e 5, a condizione che le merci stesse siano accompagnate da un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorita' dei Paesi e Territori di esportazione e risultino trasportate direttamente dal luogo di origine fino a uno qualsiasi degli Stati membri della predetta Comunita'.
Art. 8
I dazi ridotti secondo le percentuali indicate negli articoli precedenti sono arrotondati per difetto alla prima cifra decimale.
Art. 9
Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1961.
GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 153. - VILLA
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