DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1960, n. 1586

Type DPR
Publication 1960-12-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1.077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la legge 24 luglio 1950, n. 693;

Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;

Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;

Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103, 1104; 24 dicembre 1959, numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960, n. 588; 30 giugno 1960, n. 592; 17 settembre 1960, n. 1220 e 20 dicembre 1960, n. 1543, che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso ai Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e da' esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che da esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e da' esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che da piena ed intera esecuzione al sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e da' esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso: Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi Annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo Annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e da' esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 silla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 10 luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e da esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunita' della Comunita'; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' di apportare alcune aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Sentita la Commissione parlamentare, per il parere sulla nuova tariffa, dei dazi doganali, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077, 6 marzo 1957, n. 68 e 21 luglio 1959, n. 693;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1

Dal 1 gennaio 1961, per i prodotti compresi nelle voci della tariffa indicate nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, si applicano i dazi indicati nella stessa tabella a fianco di ciascuna voce.

Art. 2

I contingenti annui previsti nell'allegata tabella alle seguenti voci di tariffa-: ex 27.14-c (nota II); ex 28.13-g 29.01-e-3; ex 29.01-e-7; ex 29.08-a-2 (nota); ex 29.08-f; ex 29.13-b-3; ex 29.15-a-8; ex 29.22-c-2 (nota); ex 29.23-e-2-alfa (nota); ex 29.24-b (nota); ex 29.31-d (nota); ex 29.31-i (nota); ex 33.01-a-3 (nota); ex 33.01-a-4 (nota 1); ex 33.01-a-4 (nota II); ex 38.05 (nota); 38.08-a; ex 38.08-b-1 (nota); ex 38.08-b-2 (nota); 44.03-b-2: ex 44.07-b; 47.01-b-2-alfa; 47.01-b-2-beta I-II); ex 73.02-e-2 (nota), sono da assegnarsi in quote trimestrali a decorrere dal 10 gennaio 1961. I quantitativi non utilizzati nei singoli trimestri sono assegnati nei trimestri successivi.

Art. 3

GRONCHI FANFANI - TRABUCCHI - SEGNI - TAVIANI - PELLA - RUMOR - COLOMBO - MARTINELLI - JERVOLINO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 dicembre 1960

Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 152. - VILLA

Tabella

TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

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