LEGGE 2 dicembre 1960, n. 1588
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzero per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale, conclusa a Roma il 31 luglio 1958.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 4 della Convenzione stessa.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - ANDREOTTI - SPATARO -
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione - art. 1
Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale. (Roma, 31 luglio 1958). Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio Federale Svizzero desiderando concludere una Convenzione allo scopo di evitare la doppia imposizione sulle imprese di navigazione aerea, marittima e lacuale hanno, a tale scopo nominato come loro Plenipotenziari: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA l'on. avv. prof. Alberto FOLCHI, Deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri; IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO il dott. Alfredo ESCHERE, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario di Svizzera in Italia; i quali, dopo essersi comunicati i loro Pieni Poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Ai fini di questa Convenzione: a) l'espressione "esercizio della navigazione aerea, marittima e lacuale" significa attivita' professionale di trasporto di persone, animali, merci o posta, svolta dal proprietario, dal locatario o noleggiatore di aeronavi o navi; b) l'espressione "imprese italiane" significa lo Stato italiano e gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche domiciliate in Italia e non domiciliate in Svizzera, nonche' le societa' di capitali o persone costituite conformemente alle leggi italiane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana; c) l'espressione "Imprese svizzere" significa la Confederazione Svizzera o uno dei suoi Cantoni, le persone fisiche domiciliate in Svizzera e non domiciliate in Italia, nonche' le societa' di capitali o persone costituite conformemente alle leggi svizzere e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Confederazione Svizzera.
Convenzione - art. 2
Art. 2. 1. Il Governo italiano esenta le imprese svizzere da ogni imposta sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea e lacuale come pure sul patrimonio mobile, ivi comprese le aeronavi e navi. 2. Il Consiglio Federale Svizzero, in conformita' alle attribuzioni che gli accorda il decreto federale 1 ottobre 1952, che lo autorizza a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocita' sull'imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea esenta le imprese italiane da ogni imposta sui redditi provenienti dall'esercizio della navigazione aerea e lacuale come pure sul patrimonio mobile, ivi comprese le aeronavi e navi. 3. L'esenzione dalle imposte prevista ai paragrafi precedenti si applica altresi' alle imprese di navigazione marittima italiane o svizzere, a condizione e nella misura che le navi battano rispettivamente la bandiera italiana o svizzera.
Convenzione - art. 3
Art. 3. L'esenzione fiscale prevista ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2 si applica ugualmente in favore delle imprese italiane e delle imprese svizzere di navigazione aerea, che partecipano a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o a un'organizzazione internazionale d'esercizio, limitatamente al patrimonio ed al reddito di dette imprese.
Convenzione - art. 4
Art. 4. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna non appena possibile. Essa entrera' in vigore con lo Scambio degli strumenti di ratifica e si applichera' con effetto retroattivo al Ia' ottobre 1952.
Convenzione - art. 5
Art. 5. La presente Convenzione, che ha durata indeterminata, potra' essere fatta cessare da ciascuno degli Stati contraenti in qualsiasi momento, purche' venga denunziata almeno sei mesi prima; in tale ipotesi essa non spieghera' piu' efficacia dal 1 gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi. In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a Roma, in doppio esemplare, in lingua italiana, il trentuno luglio millenovecentecinquantotto. Per la Confederazione Svizzera ESCHER Per la Repubblica italiana FOLCHI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI
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