DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1960, n. 1594

Type DPR
Publication 1960-07-13
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88; Veduta la richiesta in data 2 agosto 1958 del commissario governativo dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, intesa ad ottenere l'approvazione dello statuto dell'Istituto anzidetto; Sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta, del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

GRONCHI MEDICI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte del conti, addi' 28 dicembre 1960

Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 130. - VILLA

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 1

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma Art. 1. L'Istituto superiore statale di educazione fisica, con sede in Roma, istituito ai sensi dell'art. 22 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, e' una scuola specializzata per lo studio dell'educazione fisica e delle attivita' sportive ed ha per scopo: a) di promuovere il progresso delle scienze applicate al l'educazione fisica; b) di fornire la cultura scientifica e tecnica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento professionale di coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo. L'Istituto ha due sezioni: una maschile ed una femminile.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 2

Art. 2. L'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma e' di grado universitario. Esso e' dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla [leggi 7 febbraio 1958, n. 88](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88), e dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con [regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592) e successive modificazioni. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica Istruzione. Agli insegnamenti delle discipline elencate nel successivo art. 19 si provvedera' mediante incarichi. L'Istituto dispone: a) di impianti e attrezzature tecniche ginnico-sportive; b) di gabinetti scientifici; c) di un gabinetto sanitario; d) di una biblioteca.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 3

Art. 3. Il corso di studi dell'Istituto superiore statale di educazione fisica e' triennale. L'Istituto provvede alla preparazione scientifica e didattica degli allievi per mezzo dei corsi teorici e pratici per il necessario addestramento individuale e per la specifica preparazione scientifica, culturale e tecnica in riferimento con le varie attivita' ginnico-sportive. Al termine degli studi gli allievi che hanno frequentato i corsi accademici e superato i relativi esami conseguono il diploma di educazione fisica. L'Istituto puo' inoltre conferire altri diplomi ed attestati specifici a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui al successivo art. 22.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 4

Art. 4. Le autorita' accademiche alle quali spetta il governo dell'Istituto secondo le norme di cui agli articoli seguenti sono: a) il direttore; b) il Consiglio di amministrazione; c) il Consiglio direttivo; d) il Consiglio dei professori.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 5

Art. 5. Il direttore dall'Istituto e' eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo e deve essere scelto tra i componenti del Consiglio stesso che siano professori universitari di ruolo, incaricati nell'Istituto. Dura in carica per un triennio accademico e puo' essere rieletto. Al direttore dell'Istituto e' attribuita un'indennita' di carica fissata dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti sulle indennita' di carica normale e supplementare per I rettori delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 6

Art. 6. Il direttore: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) conferisce in nome della legge ed in virtu' dei poteri derivantigli dalla carica i diplomi e gli altri titoli conseguiti nell'Istituto e ne autorizza il rilascio; c) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici; d) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori; e) da' esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende i provvedimenti di urgenza riferendone al Consiglio di amministrazione e rispettivamente al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza; f) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e del regolamento interno; g) conferisce annualmente l'incarico, mediante apposita convenzione da approvarsi dal Ministero della pubblica istruzione, ad un medico addetto al servizio sanitario; h) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attivita' didattica e scientifica dell'Istituto. In caso di assenze o di impedimento il direttore puo' delegare a sostituirlo uno dei professori componenti il Consiglio direttivo. Il direttore puo' delegare qualcuno dei componenti del Consiglio dei professori ad esercitare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 7

Art. 7. Il Consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore dell'Istituto che lo presiede; b) del rappresentante del Ministero della pubblica istruzione; c) dell'intendente di finanza; d) di un rappresentante del Ministero del tesoro; e) di tre professori, eletti dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti; f) di un delegato di ciascuno degli enti che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.000. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione interviene il dirigente tecnico con voto consultivo. Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo dell'Istituto. I membri di diritto del Consiglio di amministrazione durano in carica per un triennio accademico e possono essere riconfermati; gli altri membri durano in carica un triennio sempreche' continuino a far parte degli organi che li hanno designati o si verifichino le condizioni previste dalla lettera e) ed anch'essi possono essere riconfermati.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 8

Art. 8. Il Consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto; b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo; c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto; d) approva entro il mese di giugno, su proposta del Consiglio direttivo, il conferimento e la conferma degli incarichi di insegnamento, nonche' il comando dai professori ordinari di educazione fisica per le funzioni di dirigente tecnico e per gli insegnamenti del gruppo tecnico addestrativo; e) delibera relativamente agli atti per l'applicazione dello stato giuridico ed al trattamento economico del personale con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dal presente statuto; f) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale; g) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione; h) propone ai direttore la nomina del medico addetto al servizio sanitario dell'Istituto; i) istituisce corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformita' delle norme di cui al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, nonche' i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo art. 22 del presente statuto; l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono state demandate dal presente statuto. Il Consiglio di amministrazione e' convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente sempre che occorra. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai consiglieri almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva delle attivita' dell'Istituto.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 9

Art. 9. Il Consiglio direttivo si compone: a) del direttore, che lo presiede; b) dei professori incaricati presso l'Istituto superiore di educazione fisica che siano professori universitari di ruolo; c) di professori incaricati d'insegnamento da almeno un quinquennio presso l'Istituto superiore di educazione fisica eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b); tali membri, sempreche' insegnanti presso l'Istituto stesso durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti. Alle riunioni del Consiglio direttivo interviene il dirigente tecnico dell'Istituto. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo dell'Istituto.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 10

Art. 10. Il Consiglio direttivo: a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto; b) elegge il direttore dell'Istituto ed i tre professori che faranno parte del Consiglio di amministrazione, secondo il disposto degli articoli 5 e 7; c) delibera sulle norme e sui regolamenti interni per il funzionamento, l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto; d) delibera sui programmi degli insegnamenti; e) propone le modifiche dello statuto; f) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto; g) propone al Consiglio di amministrazione, entro il mese di giugno, la conferma od il conferimento degli incarichi di insegnamento, di cui almeno tre relativi a materie fondamentali del gruppo scientifico-culturale dovranno essere affidati a professori universitari di ruolo, nonche' il comando dei professori ordinari di educazione fisica per le mansioni di dirigente tecnico e per gli insegnamenti del gruppo tecnico addestrativo; h) richiede al Consiglio di amministrazione il conferimento o la conferma degli incarichi agli assistenti; i) stabilisce, di volta in volta, la durata, il programma e le modalita' di partecipazione e di svolgimento dei corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, nonche' dei corsi speciali di cui all'art. 22; l) delibera sulla composizione delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma; m) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande da essi presentate per quanto attiene alla carriera scolastica; n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono domandate dal presente statuto. Il Consiglio direttivo e' convocato ordinariamente ogni tra mesi e straordinariamente sempre che occorra. L'ordine del giorno e' comunicato ai consiglieri per iscritto almeno cinque giorni prima, salvo casi di urgenza. Per la validita' delle adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei consiglieri. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del direttore dell'Istituto.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 11

Art. 11. Il Consiglio dei professori si compone di tutti i professori dell'Istituto ed e' convocato dal direttore dell'Istituto che lo presiede.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 12

Art. 12. Il Consiglio dei professori: a) elegge i professori che fanno parte del Consiglio direttivo secondo quanto disposto dal precedente art. 9, lettera c); b) propone annualmente il numero degli incarichi di assistenti entro i limiti di spesa da stanziare annualmente in bilancio; c) approva l'orario delle lezioni, formula le proposte per il piano di studi, per la propedeuticita' degli esami, per le affinita' delle materie in vista degli esami a gruppo, da' parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto; d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 13

Art. 13. Il dirigente tecnico In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico: a) ha la direzione tecnica di tutte le attivita' del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive; b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento; c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale ausiliario dell'Istituto addetto alle attivita' ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione dei gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi; e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell'art. 1 del presente statuto sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo; f) organizza le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni anche in localita' fuori della sede normale dell'istituto; g) riferisce al direttore sull'andamento delle attivita' e del servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione relativamente al gruppo tecnico-pratico.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 14

Art. 14. L'ammissione all'Istituto si ottiene in seguito a concorso per titoli e per esami per il numero dei posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 15

Art. 15. Il bando di concorso da emanarsi annualmente entro il mese di maggio e da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione indica il numero dei posti messi a concorso per i giovani di ambo i sessi e stabilisce i limiti di eta', di statura e le modalita' delle prove d'esame e le altre norme relative all'ammissione. Per essere ammessi al concorso i candidati debbono, inoltre, possedere un titolo di istruzione media di secondo grado, valido per l'immatricolazione ai corsi di laurea universitari o di diploma di licenza degli Istituti tecnici femminili. Non sono ammessi al concorso coloro che dal titolo di studio prodotto per l'ammissione risultino esonerati dalla prova di educazione fisica e coloro che risultino riformati o rivedibili per il servizio militare.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 16

Art. 16. Il concorso comprende: a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneita' specifica in rapporto alle attivita' tecnico addestrative che si svolgono nell'Istituto; b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva; c) una prova scritta di cultura generale. L'inidoneita' alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova-scritta. La Commissione giudicatrice e' nominata ogni anno dal direttore che la presiede coadiuvato da tre vice presidenti da lui nominati che, a loro volta, sono preposti rispettivamente: a) alla Sottocommissione per la visita medica; b) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisico-sportiva; c) alla Sottocommissione per la prova scritta. Le Sottocommissione, ove sia opportuno, potranno suddividersi in Collegi distinti, ognuno dei quali costituito da almeno tre componenti. La graduatoria del candidati che hanno raggiunto la idoneita' in base all'esito complessivo delle prove e' stabilita dalla Commissione giuridicatrice plenaria presieduta dal direttore. I giudizi di dette Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili. L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.

Statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma- art. 17

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