DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. 1601
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2034, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2516, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formula e dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta T Riconosciuta, la particolare necessita' di approvare le nuoce modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 87, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in filosofia, annessa alla Facolta' di lettere e filosofia. Scuola di perfezionamento in filosofia Art. 88. - Presso la Facolta' di lettere e filosofia e' istituita, una Scuola di perfezionamento in filosofia, che ha lo scopo di conferire la necessaria, cultura e competenza sia a coloro che vogliono intraprendere ricerche scientifiche, sia a coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento delle varie discipline filosofiche. Alla Scuola di perfezionamento possono essere iscritti i laureati in lettere e filosofia; in pedagogia, e in materie letterarie presso gli Istituti di magisteri; in giurisprudenza e in scienze politiche. Possono essere ammessi i laureati stranieri forniti di lauree equipollenti alle sopraindicate. Art. 89. - La Scuola di perfezionamento filosofia rilascia un diploma. Gli studi per il conseguimento dei diplomi di perfezionamento durano due anni. Art. 90. - L'esame di diploma di perfezionamento consiste nella presentazione di un lavoro serio avente carattere di originalita', seguita dalla discussione orale intorno a detto lavoro. Per la composizione della Commissione di esame si osservano le norme stabilite con il regolamento approvato con regio decreto del 4 giugno 1938, n. 1269. Art. 91. - Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in filosofia sono cinque, tre biennali e due annuali. Sono obbligatori come biennali gli esami di: Filosofia teoretica; Storia della filosofia; Filosofia morale. Degli annuali e' obbligatorio l'esame di: Estetica. L'altro esame puo' essere scelto tra le seguenti discipline: Pedagogia; Storia della filosofia antica; Storia della filosofia medioevale; Filosofia della religione; Filosofia della scienza; Storia della letteratura latina medioevale; Letteratura greca Paleografia e diplomatica; Psicologia; Biologia (delle razze umane); Economia politica; Storia delle dottrine politiche Filosofia dei diritti. Art. 92. - Le tasse da pagarsi sono le, medesime(prescritte per la Facolta' di lettere e filosofia. La tassa (i diploma e' fissata nella misura di L. 6000 a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1960;
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 142. - VILLA
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