LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1607

Type Legge
Publication 1960-12-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Ad ogni istituto d'istruzione media, classica, scientifica, e magistrale, il cui personale è a carico dello Stato, è assegnato un segretario. Agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 300 alunni è assegnato in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria; agli Istituti in cui la popolazione scolastica abbia superato i 600 ed i 1000 alunni, sono assegnati, in aggiunta al segretario, rispettivamente, un secondo ed un terzo applicato di segreteria. Agli Istituti che superino i 1000 alunni viene inoltre assegnato un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.

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