DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1616

Type DPR
Publication 1960-11-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 13 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: E' approvato il regolamento annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'interno, contenente le norme di esecuzione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sulle ricompense al valor civile.

GRONCHI FANFANI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 dicembre 1960

Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 140. - VILLA

Regolamento di esecuzione della L. 2 gennaio 1958, n. 13- art. 1

Regolamento di esecuzione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, contenente norme per la concessione di ricompense al valor civile. Art. 1. L'istruttoria relativa ai fatti che possono dare luogo alla concessione di ricompensa al valor civile viene promossa dal Ministero dell'interno e svolta dai prefetti, con la procedura di cui al seguente art. 2. Per i fatti avvenuti fuori dal territorio dello Stato, la istruttoria e' svolta dalla competente autorita' consolare.

Regolamento di esecuzione della L. 2 gennaio 1958, n. 13- art. 2

Art. 2. Gli atti di coraggio per i quali puo' farsi luogo alla concessione di ricompense al valor civile devono risultare da apposita deliberazione di Giunta del Comune, nel cui territorio sono avvenuti i relativi fatti, corredata da attestazioni di eventuali testimoni oculari nonche' da un dettagliato rapporto circa i pregi dell'azione svolta. Per gli atti compiuti fuori dal territorio dello Stato non occorre la deliberazione di cui al comma precedente. Dalla suindicata procedura si puo' prescindere qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali gli atti di coraggio siano stati compiuti o per la qualita' delle persone che eventualmente vi abbiano presenziato, i fatti possono ritenersi sufficientemente accertati. Ugualmente non e' necessario esperire la suaccennata procedura ove si tratti di Enti, Corpi o appartenenti a Forze armate dello Stato distintisi per atti meritevoli di riconoscimento compiuti collettivamente o singolarmente.

Regolamento di esecuzione della L. 2 gennaio 1958, n. 13- art. 3

Art. 3. Le proposte di conferimento di ricompensa al valor civile o Le istanze avanzate direttamente dagli interessati devono essere fatte pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - entro il termine perentorio di un anno dal compimento dell'atto di coraggio.

Regolamento di esecuzione della L. 2 gennaio 1958, n. 13- art. 4

Art. 4. Per gli atti di coraggio compiuti anteriormente alla entrata in vigore del presente regolamento, e per i quali siano trascorsi piu' di sei mesi dal loro compimento, in via transitoria le relative proposte o istanze da parte degli interessati possono essere inoltrate al Ministero dell'interno entro il termine indilazionabile di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento stesso.

Regolamento di esecuzione della L. 2 gennaio 1958, n. 13- art. 5

Art. 5. La Commissione di cui all'art. 7 della legge, qualora ravvisi nei fatti sottoposti al suo esame gli estremi per la concessione di una ricompensa al merito civile, puo' proporre che venga concessa detta ricompensa.

Regolamento di esecuzione della L. 2 gennaio 1958, n. 13- art. 6

Art. 6. La medaglia di cui all'art. 2 della legge si porta sul petto, a sinistra, appesa al nastro composto da una striscia tricolore di 36 mm. In luogo della medaglia puo' portarsi un nastrino di 8 mm. di altezza della stessa foggia del nastro, sul quale e' applicata una stella a cinque punte, rispettivamente di oro, di argento o di bronzo. Visto, il Ministro per l'interno: SCELBA

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