LEGGE 7 dicembre 1960, n. 1622
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprieta' in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali, conclusa a L'Aja il 15 aprile 1958.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 12 della Convenzione stessa.
GRONCHI FANFANI - SEGNI - GONELLA - COLOMBO - MARTINELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Convenzione
Convenzione sulla legge applicabile al trasferimento della proprieta' in caso di vendita a carattere internazionale di beni mobili corporali (L'Aja, 15 aprile 1958). CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AU TRANSFERT DE LA PROPRIETE' EN CAS DE VENTE A CARACTERE INTERNATIONAL D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS Parte di provvedimento in formato grafico
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