DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1627
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, con il quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo "Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati", con sede in Siena, e ne e' stato approvato lo statuto; Viste le deliberazioni n. 1, n. 2 e n. 3 del commissario straordinario del predetto Ente, rispettivamente in data 6 marzo, 29 marzo e 15 settembre 1960, con le quali e' stato approvato l'unito statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati", con sede in Siena, che sostituiscono quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296. L'allegato statuto, composto di venticinque articoli, sara' vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.
GRONCHI COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 146. - VILLA
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 1
Statuto dell'Ente autonomo Mostra-Mercato nazionale vini tipici e pregiati, con sede in Siena Art. 1. L'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale vini tipici e pregiati, con sede in Siena, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, ha lo scopo - oltreche' di organizzare periodicamente la Mostra-mercato vini tipici e pregiati d'Italia, realizzata fin dal 1933 ad iniziativa di istituzioni senesi - di allestire, con carattere permanente, nei locali della Fortezza Medicea (o, eventualmente in altri), la "Enoteca Italica" che costituira' l'esposizione permanente, con possibilita' di assaggio sul posto e di ordinazioni, dei vini tipici e pregiati di tutta Italia. L'Ente ha pure lo scopo di promuovere, attuare e partecipare alle iniziative dirette alla divulgazione ed affermazione su piano nazionale ed internazionale dei vini tipici e pregiati italiani.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 2
Art. 2. Partecipano di diritto all'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale vini tipici e pregiati: gli Enti che promossero inizialmente la costituzione di esso (e cioe': comune di Siena; Amministrazione provinciale di Siena; Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena); gli Enti che, successivamente, ottennero il riconoscimento di Enti fondatori (e cioe': Societa' di esecutori di pie disposizioni - Siena; Azienda autonoma di turismo di Siena; Consorzio agrario provinciale di Siena; Camera confederale del lavoro di Siena; Associazione provinciale degli agricoltori di di Siena; Unione provinciale senese artigiani - Siena; Banca popolare senese - Siena; Consorzio vini tipici colli senesi - Siena; Associazione provinciale degli industriali - Siena); gli Enti gia' aderenti all'atto dell'entrata in vigore del presente statuto (e cioe': Federazione italiana industriali produttori ed esportatori vini liquori ed affini; Ente provinciale turismo di Siena; Comune di Montepulciano; Comune di Poggibonsi; Associazione provinciale commercianti di Siena). Possono partecipare all'Ente - previa domanda e deliberazione di accoglimento da parte dell'assemblea - gli Enti di diritto pubblico e le persone giuridiche, pubbliche e private, che in generale promuovono od esplicano attivita' utili all'agricoltura ed in modo particolare attivita' concernenti la produzione, l'industria ed il commercio dei vini tipici e pregiati e loro derivati. La partecipazione degli Enti e persone giuridiche ammessi e' condizionata anche al versamento di un contributo, stabilito dall'assemblea all'atto della deliberazione di ammissione. Ciascun Ente partecipante, qualora dissenta dalle deliberazioni di modifiche del presente statuto o dalle deliberazioni che impongono nuovi o diversi contributi finanziari, ha diritto di recedere dalla partecipazione all'Ente. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al presidente dell'Ente, con lettera raccomandata, entro il termine perentorio di un mese (decorrente dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle modifiche allo statuto, o dalla data della deliberazione che impone nuovi o diversi contributi finanziari). L'Ente partecipante recedente non ha diritto ad alcun rimborso delle somme versate, a qualsiasi titolo, all'Ente.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 3
Art. 3. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dalle attivita' patrimoniali esistenti all'entrata in vigore del presente statuto; b) dalle quote di partecipazione che saranno versate dai partecipanti; c) dalla quota parte delle attivita' nette di esercizio, secondo quanto dispone l'art. 23 del presente statuto; d) da eventuali lasciti e donazioni.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 4
Art. 4. Alle spese di funzionamento dell'Ente si provvede: a) con le quote di noleggio dei posteggi, di occupazione di aree e con il ricavo di ogni altra iniziativa e concessione relativa all'Enoteca ed alla Mostra-mercato; b) con gli interessi attivi netti del patrimonio; c) con i contributi delle Amministrazioni statali interessate, di Enti, di Associazioni e di privati.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 5
Art. 5. Organi dell'Ente sono: a) l'assemblea degli Enti partecipanti; b) il presidente; c) il Consiglio di amministrazione; d) la Giunta esecutiva; e) il segretario generale; f) il Collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 6
Art. 6. Le assemblee - costituite dai rappresentanti degli Enti partecipanti, a cio' espressamente delegati dagli Enti stessi e dai rappresentanti dei Ministeri facenti parte del Consiglio di amministrazione - sono ordinarie e straordinarie.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 7
Art. 7. L'assemblea ordinaria ha luogo due volte all'anno ed e' convocata dal presidente. Spetta ad essa: a) approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo; b) dare, per ogni esercizio finanziario, le direttive generali per l'attivita' dell'Ente; c) deliberare sulle domande di ammissione di nuove partecipanti all'Ente e sulla misura del contributo di ammissione; d) deliberare su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal presidente o dal Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 8
Art. 8. L'assemblea straordinaria e' convocata dal presidente, su deliberazione conforme del Consiglio di amministrazione, ogni volta che questi ne riconosca la necessita' ed ogni volta che ne facciano richiesta per iscritto almeno un decimo dei componenti l'assemblea degli Enti. Spetta all'assemblea straordinaria: a) deliberare eventuali modifiche dello statuto; b) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Ente; c) deliberare su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 9
Art. 9. Tanto le assemblee ordinarie che quelle straordinarie sono convocate mediante invito da inviare - quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea - a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'invito di convocazione deve indicare specificatamente gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora della convocazione. Le assemblee sono di regola convocate presso la sede legale nell'Ente; il Consiglio di amministrazione puo' tuttavia deliberare che la convocazione abbia luogo in sede diversa.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 10
Art. 10. Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno degli Enti partecipanti in seconda convocazione - che ha luogo nel giorno successivo - le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi del numero degli Enti partecipanti in seconda convocazione con almeno un terzo del numero di tali Enti. Per deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Ente e', pero', necessaria la presenza di almeno quattro quinti del numero degli Enti partecipanti. La seconda convocazione delle assemblee straordinarie ha luogo nel giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione. Tanto le assemblee ordinarie quanto quelle straordinarie deliberano a maggioranza assoluta di voti dei presenti che hanno diritto a voto. In caso di parita' la proposta in votazione si intende respinta. Le votazioni si svolgono, normalmente, per alzata di mano. Sono effettuate a scrutinio segreto quelle che riguardano domande di ammissione all'Ente di nuovi partecipanti. Sono effettuate per appello nominale e con voto palese le votazioni sulle proposte di modifiche dello statuto e di scioglimento dell'Ente.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 11
Art. 11. Le assemblee - ordinarie e straordinarie - sono presiedute dal presidente dell'Ente. Le funzioni di segretario sono espletate dal segretario generale dell'Ente. I verbali delle assemblee sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 12
Art. 12. Il presidente e' nominato, su proposta del Ministro per l'industria ed per il commercio, di intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Dura in carica tre anni e puo' essere confermato nell'ufficio. L'ufficio del presidente e' gratuito. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca (fissandone l'ordine del giorno) e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie degli Enti partecipanti, le adunanze del Consiglio di amministrazione, quelle della Giunta esecutiva e quelle della Commissione giudicatrice dei vini; sovraintende alla esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente e provvede a quanto necessario per assicurare la continuita' amministrativa della gestione. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente, il quale e' nominato dal Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza, tra i suoi componenti rappresentanti gli enti senesi. Il vice presidente decade di carica con lo scadere dei componenti il Consiglio di amministrazione e presta la sua opera gratuitamente.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 13
Art. 13. Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri designati dagli Enti che devono rappresentare: 1) Rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio. 2) Rappresentante del Ministero dell'agricoltura e della foreste. 3) Rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo. 4) Un rappresentante degli agricoltori. 5) Un rappresentante dei lavoratori agricoli. 6) Un rappresentante dei dirigenti di aziende agricole operanti nel settore vitivinicolo. 7) Un rappresentante dei coltivatori diretti, scelti, tutti e quattro, dal Ministro per l'industria e per il commercio tra gli appartenenti alle rispettive categorie, su designazione delle Organizzazioni di categoria a carattere nazionale. 8) Rappresentante della Federazione italiana industriali produttori esportatori vini, liquori e affini. 9) Rappresentante dell'Unione italiana vini. 10) Rappresentante dell'Associazione enotecnici italiani. 11) Rappresentante delle Camere di commercio, industria e agricoltura della Repubblica, scelto dal Ministro per l'industria e per il commercio. 12) Rappresentante del comune di Siena. 13) Rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Siena. 14) Rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Siena. 15) 16), 17), 18), 19), 20), 21), sette membri designati dall'assemblea degli Enti partecipanti. I consiglieri durano in carica tre anni: possono essere confermati. Il loro ufficio e' gratuito con solo diritto al rimborso delle spese per i membri residenti fuori della sede dell'Ente. Nel caso di vacanza di posti l'Ente rappresentato dal consigliere gia' in carica provvedera' alla nuova designazione. La durata in carico del nuovo nominato sara' quella residua del membro cui egli e' succeduta.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 14
Art. 14. Spetta al Consiglio di amministrazione: a) nominare - nella sua prima adunanza e scegliendoli tra i propri componenti - il vice presidente e i membri della Giunta esecutiva; b) nominare - nella sua prima adunanza - la Commissione giudicatrice dei vini da ammettere all'Enoteca ed alla Mostra-mercato; c) impartire alla Giunta esecutiva le direttive per la amministrazione dell'Ente; d) deliberare sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo dell'esercizio precedente da presentare all'assemblea unitamente ad una relazione illustrativa; e) deliberare sull'assunzione del personale e sul relativo trattamento economico; f) approvare il regolamento organico del personale; il regolamento per l'Enoteca ed il regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento della Mostra-mercato; nonche' le eventuali modificazioni ai detti regolamenti; g) deliberare sullo eventuali azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente; h) deliberare su tutti gli argomenti che siano ad esso sottoposti dalla Giunta esecutiva o che siano stati posti all'ordine del giorno su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 15
Art. 15. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente almeno due volte all'anno: entro ottobre per l'esame del bilancio preventivo e entro aprile per l'esame del conto consuntivo dell'esercizio precedente. In via straordinaria viene convocato ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o che almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto, indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere recapitato nella residenza o nel domicilio di ogni consigliere almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere inviato - anche per telegramma - almeno due giorni prima dell'adunanza. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno dieci dei suoi componenti; in seconda convocazione - che ha luogo il giorno successivo - sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottato a maggioranza assoluta degli intervenuti volanti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede la riunione. Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 16
Art. 16. La Giunta esecutiva e' composta, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da cinque membri eletti dal Consiglio di amministrazione, fra i propri componenti. I membri della Giunta esecutiva durano in carica sino a che rimane in carica il Consiglio di amministrazione e possono essere rieletti. Il loro ufficio e' gratuito, con diritto al rimborso di spese per i membri residenti fuori della sede dell'Ente.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 17
Art. 17. Spetta alla Giunta esecutiva: a) provvedere all'amministrazione dell'Ente secondo le direttive del Consiglio di amministrazione; b) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo di ciascun esercizio; c) deliberare sull'ammissione dei vini all'Enoteca e alla Mostra-mercato; d) adottare, in caso di urgenza, deliberazioni su materie di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale dovranno essere presentate per la ratifica nella prima riunione di esso; e) adottare provvedimenti per l'organizzazione dell'Enoteca, della Mostra-mercato e di ogni altra manifestazione, nonche' per l'azione in genere che l'Ente deve svolgere; f) designare un membro tecnico per la Commissione giudicatrice dei vini; g) sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione le eventuali azioni da promuovere e da sostenere in giudizio nell'interesse dell'Ente; h) deliberare su ogni altro argomento che - non di competenza dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione sia ad essa sottoposta dal presidente dell'Ente.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 18
Art. 18. La Giunta esecutiva si aduna, su invito del presidente, tutte le volte che egli lo ritenga necessario, oppure a richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Le adunanze sono legalmente costituite con l'intervento di almeno tre membri, oltre il presidente o il vice presidente. Le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza assoluta degli intervenuti votanti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Degli affari trattati e delle deliberazioni adottate nelle adunanze viene redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario generale.
Statuto dell'ente autonomo Mostra Mercato nazionale- art. 19
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