DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1633
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957 per gli impiegati addetti all'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, stipulato tra l'Associazione Industriali di Novara, l'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola, l'Associazione Industriali di Voghera, con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - Sindacato Unitario Lavorazioni Legno, Artistiche e Varie, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Nazionale Edili e Affini, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro, la Confederazione Generale italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Associazione Industriali di Novara, l'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola, l'Associazione Industriali di Voghera, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 del 4 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957, per gli impiegati addetti all'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, sono regolati, per la provincia di Novara e per il comune di Voghera, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto interprovinciale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese della provincia e del comune sopra indicati che effettuano la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 119. - VILLA
Contratto interprovinciale
CONTRATTO INTERPROVINCIALE DI LAVORO 27 MARZO 1957 PER GLI IMPIEGATI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLE PIETRE NATURALI E SINTETICHE PER OROLOGERIA, PER TUTTE LE ALTRE APPLICAZIONI INDUSTRIALI E PER BIGIOTTERIA Parte di provvedimento in formato grafico
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