LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1637

Type Legge
Publication 1960-12-06
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Pakistan relativo ai servizi aerei, concluso in Roma il 5 ottobre 1957.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo XIV dell'Accordo stesso.

GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Accordo-art. I

Accordo tra l'Italia e il Pakistan relativo ai servizi aerei (Roma, 5 ottobre 1957) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN RELATIVO AI SERVIZI AEREI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, qui appresso designati come Parti Contraenti, Entrambi aderenti alla Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, i cui termini sono vincolanti per entrambe le Parti Contraenti, Desiderando concludere un accordo relativo all'esercizio dei servizi di trasporto aereo tra i loro rispettivi territori ed oltre gli stessi, hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente il diritto di esercire i servizi aerei descritti nell'Annesso al presente Accordo (qui appresso indicati come "Servizi aerei specificati") sulle rotte menzionate nel suddetto Annesso (qui appresso indicate come le "rotte aeree specificate").

Accordo-art. II

Articolo II. A) Ciascuno dei servizi aerei specificati puo' avere inizio immediatamente o ad una data posteriore, a scelta della Parte Contraente alla quale vengono concessi i diritti a condizione che: 1° la Parte Contraente alla quale sono stati concessi i diritti abbia designato, attraverso le proprie Autorita' aeronautiche, un'impresa di trasporto aereo (qui appresso indicata come "impresa designata") per le "rotte aeree specificate"; 2° la Parte Contraente che concede i diritti abbia dato la relativa autorizzazione d'esercizio all'impresa di trasporto aereo, il che dovra' fare senza ritardo attraverso le proprie Autorita' aeronautiche, purche' la impresa - qualora richiesta - si sia uniformata alle disposizioni del paragrafo B) del presente articolo e dell'articolo VIII. B) All'impresa designata puo' essere richiesto di dimostrato alle Autorita' aeronautiche della Parte Contraente che concede i diritti che essa e' in grado di adempiere alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti normalmente applicati dalle suddette Autorita' per l'esercizio dei servizi aerei commerciali internazionali. C) Il funzionamento di ciascuno dei servizi aerei specificati e' subordinato al riconoscimento, da parte della Parte Contraente interessata, che l'organizzazione tecnica da rotta dell'impresa aerea designata da detta Parte garantisca adeguatamente la sicurezza dell'esercizio dei servizi aerei sulla rotta aerea specificata. A questo scopo se le Autorita' aeronautiche della Parte Contraente designante una impresa aerea sono soddisfatte dell'adeguatezza dell'organizzazione tecnica di rotta della propria impresa e certificano in conseguenza, tale certificato sara' accettato dalle autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente. D) I certificati di navigabilita', i brevetti e le licenze rilasciati o resi validi da una delle due Parti Contraenti ed ancora in vigore saranno normalmente riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente ai fini dell'esercizio delle rotte e dei servizi specificati nello Annesso. Ciascuna Parte Contraente, tuttavia, si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti e le licenze rilasciati ai propri cittadini da un altro Stato. E) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni in genere di una delle Parti Contraenti relativi all'entrata nel proprio territorio ed all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei impiegati nella navigazione aerea internazionale ed all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei, durante il periodo di permanenza nel proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili e ai servizi aerei dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente. F) Le leggi, i regolamenti e le disposizioni in genere di ciascuna Parte Contraente, relativi all'entrata, alla permanenza nel proprio territorio e all'uscita da esso di passeggeri, equipaggio, merci e aeromobili (quali i regolamenti relativi all'entrata, all'uscita, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena) saranno applicabili ai passeggeri, all'equipaggio, ai mittenti delle merci, nonche' ai loro rappresentanti e agli aeromobili.

Accordo-art. III

Articolo III. Le imprese designate da ciascuna Parte Contraente avranno il diritto, durante l'esercizio dei servizi aerei specificati: i) di attraversare coi loro aeromobili il territorio dell'altra Parte Contraente; ii) di effettuare scali tecnici nel suddetto territorio; iii) subordinatamente a quanto disposto dall'articolo IV, di effettuare scali nel detto territorio nei punti specificati nell'Annesso a questo Accordo, allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Accordo-art. IV

Articolo IV. 1. Si riconosce che ciascuna Parte Contraente avra' equi e pari diritti per il trasporto del traffico di 3ª e 4ª liberta' sulle rotte specificate nell'Annesso a questo Accordo e che il traffico di 5ª liberta' ha carattere complementare. Quando il traffico e' per sua natura di 5ª liberta' per una Parte Contraente, ma di 3ª o 4ª liberta' per l'altra Parte Contraente, quest'ultima avra' diritto di priorita' per il trasporto dello stesso. La prima Parte Contraente puo' incrementare tale traffico di 5ª liberta' a condizione che cio' non pregiudichi i preminenti interessi dell'altra Parte Contraente. 2. La capacita' offerta dalle imprese di ciascuna Parte Contraente sulle rotte aeree specificate sara' strettamente commisurata alle esigenze attuali e ragionevolmente prevedibili che il pubblico avra' per il trasporto aereo relativamente a un ragionevole coefficiente di carico. 3. Il diritto delle imprese di ciascuna Parte Contraente di imbarcare e sbarcare, in punti situati nel territorio dell'altra Parte Contraente, traffico internazionale destinato a terzi paesi o da essi proveniente, sara' proporzionato, subordinatamente alla osservanza dei principi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo: a) alle esigenze di trasporto aereo tra il paese di origine e i paesi di destinazione e alle necessita' di trasporto aereo della regione attraversata dall'impresa, tenendo in considerazione i servizi eserciti dalle imprese dell'altra Parte Contraente, su tutta la rotta specificata o parte di essa, e b) alla economia di esercizio delle linee a lungo percorso.

Accordo-art. V

Articolo V. A) Le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti si scambieranno al piu' presto possibile i dati relativi alle vigenti autorizzazioni concesse alle rispettive imprese designate per l'esercizio di servizi per, attraverso e dal territorio dell'altra Parte Contraente. Tali dati comprenderanno copie delle licenze in vigore e le autorizzazioni di esercizio sulle rotte aeree specificate, nonche' gli emendamenti, gli ordini di esenzione e gli schemi di servizio autorizzati. B) Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che le proprie imprese designate forniscano col massimo preavviso alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente copie degli orari, frequenze, comprese eventuali modifiche di esse, e, a loro richiesta, qualsiasi altro dato importante relativo all'esercizio dei servizi aerei specificati, come pure qualsiasi informazione circa la capacita' fornita su ciascuna, delle rotte specificate ed ogni altra ulteriore informazione rilevante e ragionevole che possa essere richiesta per dimostrare alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente che le disposizioni del presente Accordo sono debitamente osservate. C) Ciascuna Parte Contraente fara' in modo che le proprie imprese designate forniscano alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente, a richiesta, quei dati statistici relativi al traffico effettuato dai propri servizi aerei per, da o attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente dai quali si possa rilevare l'origine e la destinazione di tale traffico.

Accordo-art. VI

Articolo VI. A) Le tariffe saranno stabilite in misura ragionevole, tenendo in debita considerazione tutti i fattori di rilievo, compreso il costo di esercizio comparativo, un ragionevole profitto e le differenze di caratteristiche del servizio. B) Le tariffe che le imprese designate di ciascuna Parte Contraente applicheranno per il traffico effettuato in base al presente Accordo per o dal territorio dell'altra Parte Contraente saranno convenute, in primo luogo, tra le imprese designate di entrambe le Parti Contraenti e dovranno aver riguardo alle relative tariffe adottate dalla International Air Transport Association. Le tariffe cosi' stabilite saranno soggette all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Nell'eventualita' di disaccordo tra le imprese e/o le Autorita' aeronautiche, le Parti Contraenti cercheranno una composizione, come stabilito nell'articolo XI di questo Accordo e dovranno prendere tutte le misure necessarie per rendere effettivo l'accordo raggiunto. Nell'attesa che venga composto l'eventuale disaccordo le tariffe gia' stabilite rimarranno in vigore.

Accordo-art. VII

Articolo VII. A) Ai carburanti, agli olii lubrificanti, alle parti di ricambio e alle provviste di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente o presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa, impiegati nell'esercizio dei servizi specificati, sara' accordato, per quanto riguarda i diritti doganali, i diritti d'ispezione e altri gravami similari, un trattamento non meno favorevole di quello che e' applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della nazione piu' favorita. B) Gli aeromobili dell'"impresa designata" impiegati nei servizi aerei specificati in voli da, per o attraverso il territorio di una Parte Contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea da diritti doganali, diritti d'ispezione e altri gravami similari, analogamente a quanto avviene per gli aeromobili della nazione piu' favorita. C) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili di una impresa designata di una Parte Contraente autorizzata ad esercire i "servizi aerei specificati", sono, sul territorio dell'altra Parte Contraente, esenti da diritti doganali e altri gravami similari, anche quando siano usati o consumati nel corso di voli al di sopra di detto territorio. D) I carburanti, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorita' doganali dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui non possano essere impiegati, debbono essere riesportati. In attesa dell'impiego o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo doganale.

Accordo-art. VIII

Articolo VIII. A) Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare o revocare una autorizzazione di esercizio ovvero di imporre alla stessa quelle condizioni che riterra' necessarie, nel caso che, a suo giudizio, non sia dimostrato che una parte sostanziale della proprieta' dell'impresa e l'effettivo controllo di essa siano nelle mani della Parte Contraente o di suoi cittadini, o nel caso che l'impresa designata dell'altra Parte Contraente venga meno all'osservanza delle leggi e regolamenti della prima Parte Contraente, o nel caso che, a giudizio della prima Parte Contraente, esista una violazione delle leggi e dei regolamenti. Nel caso di un'azione intentata da una Parte Contraente a norma di questo articolo, i diritti dell'altra Parte Contraente stabiliti dall'articolo XI non saranno pregiudicati. B) Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di richiedere all'altra Parte Contraente qualsiasi documentazione che essa ritenga necessaria a provare la proprieta' e l'effettivo controllo dell'impresa designata dell'altra Parte.

Accordo-art. IX

Articolo IX. A) In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si consulteranno regolarmente, e/o a richiesta di una delle Parti, al fine di assicurare l'osservanza dei principi e l'applicazione delle clausole stabilite in questo Accordo. B) Ciascuna Parte Contraente puo' in ogni momento chiedere consultazioni con l'altra Parte Contraente al fine di apportare qualsiasi variante all'Accordo o al suo Annesso che essa ritenga desiderabile. Tale consultazione avra' inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta. Se si raggiunge un accordo sulla variante da apportare all'Accordo o al suo Annesso, la variante all'Accordo avra' effetto all'atto della sua conferma attraverso uno scambio di Note diplomatiche, mentre la variante all'Annesso avra' effetto col raggiungimento del semplice accordo tra le Autorita' aeronautiche delle due Parti Contraenti. C) Varianti occasionali effettuate da una delle due Parti Contraenti nelle rotte aeree specificate, ad eccezione di quelle che cambiano i punti serviti dalle imprese designate nel territorio dell'altra Parte Contraente, non saranno considerate come modifiche all'Accordo. Le Autorita' aeronautiche di una delle due Parti Contraenti potranno, percio', procedere unilateralmente alla effettuazione di tali varianti, a condizione, pero', che ne venga fatta comunicazione senza ritardo alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente. Se quest'ultime Autorita' aeronautiche ritengano che, tenendo in considerazione i principi enunciati nel presente Accordo, gli interessi di qualsiasi loro impresa siano danneggiati dall'attivita' di una impresa designata della prima Parte Contraente per quanto concerne il traffico tra il territorio della seconda Parte ed il punto occasionale nel territorio di un terzo Stato, quest'ultima puo' richiedere una consultazione con l'altra Parte. Tale consultazione avra' inizio entro un periodo di 30 giorni dalla data della richiesta.

Accordo-art. X

Articolo X. Ciascuna delle Parti Contraenti puo' in qualsiasi momento comunicare all'altra Parte Contraente l'intendimento di denunciare il presente Accordo. Tale comunicazione sara' contemporaneamente fatta all'International Civil Aviation Organisation. Il presente Accordo cessera' di avere vigore un anno dopo la data nella quale sia stata ricevuta tale comunicazione dall'altra Parte Contraente, a meno che la comunicazione stessa non venga annullata per accordo prima dello spirare di detto termine. In mancanza di ricevuta dell'altra Parte Contraente, la comunicazione sara' considerata come pervenuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte della International Civil Aviation Organisation.

Accordo-art. XI

Articolo XI. A) Nel caso di disaccordo fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, le autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti cercheranno in primo luogo di comporre la controversia attraverso negoziati diretti. B) Qualora le Parti Contraenti non riescano a raggiungere un accordo mediante negoziati: i) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un tribunale arbitrale o ad altro ente o persona scelti di comune accordo; oppure ii) se non saranno d'accordo su cio', o se, avendo convenuto di deferire la controversia a un tribunale arbitrale, esse Parti non riescano ad accordarsi sulla sua composizione ciascuna Parte Contraente puo' sottoporre la decisione della stessa a qualsiasi tribunale competente a deciderla, costituito in seno al International Civil Aviation Organisation o, in mancanza, alla Corte Internazionale di Giustizia. C) Le Parti contraenti s'impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione emessa, inclusa ogni raccomandazione interinale, in base al paragrafo B) di questo articolo. D) Se e fino a quando una delle Parti Contraenti o un'impresa designata delle Parti Contraenti non si uniformera' alle decisioni emesse in base al paragrafo C) del presente articolo, l'altra Parte Contraente puo' limitare, rifiutare o revocare qualsiasi diritto concesso in virtu' del presente Accordo.

Accordo-art. XII

Articolo XII. Qualora le Parti Contraenti aderiscano ad una convenzione o ad un accordo multilaterale sul trasporto aereo, il presente Accordo sara' modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni della suddetta convenzione o accordo multilaterale.

Accordo-art. XIII

Articolo XIII. Ai fini del presente Accordo: A) Le espressioni "servizio aereo", "servizio aereo internazionale" e "impresa" hanno rispettivamente il significato loro attribuito dalla Convenzione di Chicago. B) L'espressione "territorio", allorquando lo si riferisce ad una Parte Contraente, significa le superfici terrestri e le acque territoriali ad esse adiacenti, poste sotto la sovranita', la "suzerainty", la protezione ed il mandato di quella Parte Contraente. C) L'espressione "Autorita' aeronautica" significa, nel caso della Repubblica Islamica del Pakistan il direttore generale dell'Aviazione Civile, e nel caso della Repubblica italiana la Direzione generale dell'Aviazione civile e del traffico aereo ed, in entrambi i casi, ogni persona ed Ente autorizzato ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle predette Autorita'. D) L'espressione "capacita'", riferita ad un aeromobile, significa il carico pagante disponibile di tale aeromobile sulla rotta o parte di essa. E) L'espressione "capacita'", riferita ad un servizio aereo specificato, significa la capacita' dell'aeromobile impiegato in tale servizio, moltiplicata per le frequenze dell'aeromobile in un dato periodo di tempo e su di una data rotta o parte di essa. F) L'espressione "impresa designata" significa un'impresa designata con una Nota scritta dalle Autorita' aeronautiche di una Parte Contraente alle Autorita' aeronautiche dell'altra Parte Contraente in conformita' di quanto disposto dall'articolo II del presente Accordo.

Accordo-art. XIV

Articolo XIV. A) L'Annesso a questo Accordo deve essere considerato parte integrante dell'Accordo e tutti i riferimenti all'Accordo comprenderanno anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente disposto altrimenti. B) Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica da parte di entrambe le Parti Contraenti. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Karachi il piu' presto possibile. Essi inizieranno a produrre i loro effetti dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari, essendo debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, addi' 5 ottobre 1957 in duplice copia, nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facendo egualmente fede. Per il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan S. N. BAKAR Per il Governo della Repubblica italiana NICCOLO GALANTE Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Accordo-Annesso

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