DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1640
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le istanze in data 14, 28 luglio 4, 31 agosto 29 settembre 1956 e 4 ottobre, 22 novembre 1958, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Monterotondo Marittimo del comune di Massa Marittima (Grosseto) ha chiesto che la frazione medesima sia costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione "Monterotondo Marittimo";
Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Massa Marittima in data 5 settembre 1957, n. 155, e del Consiglio provinciale di Grosseto in data 26 ottobre 1957, n. 182, ed in data 20 ottobre 1959, n. 190, con le quali e' stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;
Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 luglio 10, n. 1252;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta:
Art. 1
La frazione Monterotondo Marittimo e' distaccata dal comune di Massa, Marittima (Grosseto) e costituita in Comune autonomo con capoluogo e denominazione "Monterotondo Marittimo" e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
Art. 2
Il Prefetto della provincia di Grosseto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Massa Marittima ed il costituito comune di Monterotondo Marittimo, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Massa Marittima. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Massa Marittima, che sara' inquadrato negli organici del comune di Monterotondo Marittimo, sara' mantenuto ad personale il trattamento economico fruito all'atto dello inquadramento.
GRONCHI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 13. - VILLA
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