LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1647
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione per la repressione del traffico illecito delle droghe nocive, con annessi Protocollo di firma e Atto finale, firmata a Ginevra il 26 giugno 1936.
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