DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1693
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti gli atti per notar Paolo Bonade' in data 18 febbraio, 18 marzo, 10 settembre e 15 ottobre 1960, concernenti la costituzione dell'Ente autonomo denominato "Ente Autonomo Mostre Piacentine", con sede in Piacenza, e l'approvazione del relativo statuto; Vista, la domanda del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Manifestazioni Fieristiche Piacentine - Societa' per azioni, intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico del costituito Ente Autonomo Mostre Piacentine; Ritenuta l'opportunita' di provvedere al riconoscimento giuridico dell'Ente predetto, in relazione alle finalita' che esso si propone ed ai mezzi di cui puo' disporre; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: E' riconosciuta la personalita' giuridica all'Ente autonomo denominato "Ente Autonomo Mostre Piacentine", con sede in Piacenza. E' approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
GRONCHI COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 65. - VILLA
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 1
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine Art. 1. E' costituito, con sede in Piacenza un Ente autonomo denominato "Ente Autonomo Mostre Piacentine" avente lo scopo di organizzare periodicamente fiere campionarie e mostre a carattere internazionale, nazionale e locale con tutte le facolta' connesse e conseguenti al suo scopo. L'Ente non ha fini speculativi e svolge unicamente attivita' di pubblico interesse. L'Ente avra' lo scopo di: a) provvedere all'organizzazione della Mostra internazionale idrocarburi e della Mostra nazionale del metano con abbinato un Convegno internazionale tecnico-economico sugli idrocarburi e Manifestazioni congressuali varie inerenti a settori di particolare interesse riguardanti gli idrocarburi liquidi e gassosi, gas liquefatti, forze endogene, ecc., potra' inoltre promuovere ogni iniziativa ritenuta utile a favorire lo sviluppo delle attivita' connesse alla ricerca, trasporto, lavorazione, raffinazione, impieghi degli idrocarburi ed il potenziamento delle attivita' interessate a tale problema; b) organizzare a favorire mostre e manifestazioni fieristiche utili in campo economico internazionale, nazionale, regionale e provinciale ed ogni altra attivita' avente scopo analogo, come pure organizzare congressi inerenti alle manifestazioni indette o comunque ritenuti opportuni per illustrare e divulgare problemi interessanti lo sviluppo economico.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 2
Art. 2. Sono soci fondatori I seguenti Enti ed Associazioni che hanno partecipato alla formazione del capitale sociale dell'Ente Manifestazioni Fieristiche Piacentine S.p.A., nelle rispettive quote sottoindicate: 1) Camera di commercio, Industria ed agricoltura di Piacenza.. L. 11.000.000 2) Amministrazione provinciale di Piacenza" 3.000.000 3) Comune di Piacenza" 1000.000 4) Associazione industriali provincia di Piacenza. 1.000.000 5) Consorzio agrario provinciale di Piacenza L. 250.000 6) Ente provinciale del turismo di Piacenza" 200.000 7) Automobile Club di Piacenza.." 50.000 8) Consorzio bonifica della Val d'Arda" 50.000 9) Associazione zootecnica piacentina.." 50.000 10) Associazione commercianti provincia di Piacenza.." 50.000 11) Unione parmense degli industriali." 50.000 12) Associazione industriali provincia di Bologna.." 30.000 13) Unione provinciale artigiani di Piacenza" 20.000 14) Associazione provinciale agricoltori di Piacenza...." 20.000 15) Associazione provinciale industriali di Pavia...." 20.000 16) Comune di Sarmato...." 10.000 17) Libera Associazione artigiani della provincia di Piacenza..." 10.000 18) Federazione provinciale coltivatori diretti di Piacenza.." 10.000 19) Associazione industriali di Rimini." 10.000 20) Comune di Agazzano....." 10.000 Totale... L. 16.840.000
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 3
Art. 3. Sono aderenti sostenitori: l'Ente Nazionale idrocarburi; la Banca di Piacenza. Con deliberazione del Consiglio generale, puo' essere ammesso all'Ente, quale "aderente sostenitore", qualunque ente, organizzazione, associazione e persona che conferisca al patrimonio dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a cinque milioni di lire rateizzabile in non piu' di cinque anni. Con la stessa modalita' qualunque ente, organizzazione, associazione e persona puo' essere ammessa a partecipare all'Ente, in qualita' di "aderente benemerito" mediante il versamento, una volta tanto, di una somma non inferiore a lire 500.000.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 4
Art. 4. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dal patrimonio netto risultante dal bilancio al 31 dicembre 1960 dell'Ente Manifestazione Fieristiche Piacentine S.p.A.; b) dalla risultanza attiva di esercizio, per la quota parte riservata in aumento del patrimonio di cui al presente statuto; c) da eventuali quote conferite al capitale dagli "aderenti sostenitori" e dagli "aderenti benemeriti"; d) da donazioni, legati e oblazioni di qualsiasi genere.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 5
Art. 5. L'Ente provvede al raggiungimento degli scopi per i quali e' costituito, con il ricavato dell'esercizio della propria attivita', con i contributi di enti e persone e con le rendite patrimoniali.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 6
Art. 6. Sono organi dell'Ente: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) la Giunta esecutiva; d) il segretario generale; e) il Collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 7
Art. 7. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio. Egli ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio generale e la Giunta esecutiva, dispone la esecuzione delle deliberazioni di entrambi gli organi amministrativi e provvede a quant'altro necessario per assicurare la continuita' e la regolarita' della gestione dell'Ente. Il presidente e' coadiuvato da due vice presidenti che lo sostituiscono ad ogni effetto in caso di assenza o di impedimento. In relazione alla loro anzianita' di carica ed in caso di parita' di carica, alla maggiore eta'. I vice presidenti sono nominati dal Ministro per l'industria e per il commercio su proposta del Consiglio generale, tra i cui componenti devono essere scelti. il presidente ed i vice presidenti durano in carica tre anni e possono essere confermati. Le cariche predette sono gratuite.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 8
Art. 8. Il Consiglio generale e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio ed e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri: 1) uno in rappresentanza del Ministero degli affari esteri; 2) uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; 3) uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio; 4) uno in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero; 5) uno in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali; 6) tre in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza; 7) tre in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Piacenza; 8) tre in rappresentanza del comune di Piacenza; 9) uno in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Piacenza;. 10) uno in rappresentanza del Consorzio agrario provinciale di Piacenza; 11) uno in rappresentanza dell'Associazione provinciale industriali di Piacenza; 12) uno in rappresentanza della Stazione sperimentale per i combustibili; 13) uno in rappresentanza per ognuno degli aderenti sostenitori; 14) un rappresentante dei commercianti; 15) un rappresentante degli agricoltori; 16) un rappresentante degli artigiani; 17) un rappresentante dei coltivatori diretti; 18) un rappresentante dei lavoratori; 19) un rappresentante degli industriali; 20) un rappresentante dei dirigenti d'azienda; 21) un rappresentante dei soci fondatori che non abbiano rappresentanti diretti nel Consiglio generale; 22) un rappresentante degli "aderenti benemeriti"; 23) tre designati dal presidente dell'Ente e scelti da tre terne di nomi proposte mediante votazione, da almeno un quinto degli espositori che abbiano partecipato all'ultima manifestazione. I membri di cui ai numeri da 1) a 13) sono designati dalle rispettive Amministrazioni ed Organizzazioni. I membri di cui ai numeri da 14) a 20) sono scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio tra gli appartenenti alle rispettive categorie, su terne di nominativi residenti in provincia di Piacenza, proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale, le piu' rappresentative; i membri di cui ai numeri 21) e 22) sono scelti dal Ministro per l'industria e per il commercio su terne di nominativi eletti rispettivamente dai soci fondatori non rappresentati nel Consiglio generale e dagli aderenti benemeriti. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi prestano la loro opera gratuitamente. Ai consiglieri rappresentanti enti aventi sede fuori Piacenza, verranno rimborsate le sole spese vive per la loro partecipazione ai lavori del Consiglio. In caso di vacanza di posti si procede alla sostituzione con le stesse modalita' presente per la nomina. La durata in carica del nuovo nominato, sara' quella del membro cui e' succeduto.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 9
Art. 9. Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per l'attuazione degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, regola l'attivita' e delibera sulle azioni da svolgere adottando tutti i provvedimenti all'uopo necessari. Spetta inoltre al Consiglio di deliberare sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 10
Art. 10. Il Consiglio generale e' convocato dal presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta che questi lo ritenga opportuno. Esso deve essere inoltre convocato qualora almeno un decimo dei suoi membri o il Collegio dei revisori dei conti ne facciano richiesta scritta e motivata al presidente. Gli inviti di convocazione saranno diramati almeno dieci giorni prima della data della riunione; nei casi urgenti il Consiglio puo' essere convocato telegraficamente con soli tre giorni di preavviso. Gli inviti di convocazione devono sempre prevedere la prima e la seconda convocazione. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno del consiglieri; in seconda convocazione, che potra' aver luogo non prima di un giorno dopo quello in cui e' stata indetta la prima convocazione, le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo del consiglieri. Tutte le deliberazioni sia di prima, sia di seconda convocazione, sono prese a maggioranza del voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede la seduta, cui spetta di fare constatare la validita' della seduta medesima. Delle deliberazioni adottate e degli affari trattati e' redatto apposito verbale, firmato da chi presiede, e dal segretario generale.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 11
Art. 11. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente, dai vice presidenti e da sei membri nominati, previa votazione, dal Consiglio generale fra i propri componenti, tre dei quali dovranno essere scelti, in ragione di uno per ogni ente, tra i consiglieri designati dalla Camera di commercio, dall'Amministrazione provinciale e dal comune di Piacenza. La durata in carica della Giunta e' quella stessa del Consiglio. I suoi componenti possono essere rieletti. La Giunta esecutiva provvede alla ordinaria amministrazione ed a tutti i compiti organizzativi, tecnici ed amministrativi dell'Ente. Essa puo' adottare, nel casi di urgenza, qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio generale, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso, nella sua prima adunanza. La Giunta esecutiva e' convocata - previo tempestivo avviso - dal presidente, secondo le necessita' o quando ne facciano domanda tre membri. Le prestazioni dei membri della Giunta esecutiva sono a titolo gratuito. Ai componenti rappresentanti eletti aventi sede fuori Piacenza, verra' corrisposto il rimborso delle sole spese vive sostenute per la partecipazione al lavori della Giunta. Per la validita' delle sedute occorre la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parita' ha la prevalenza il voto di chi presiede la seduta. Per la tenuta dei verbali, vale quanto stabilito per il Consiglio generale.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 12
Art. 12. Il segretario generale e' nominato su proposta del presidente, previo parere della Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e per il commercio. Egli e' il capo degli uffici e del personale e cura la osservanza e la esecuzione delle direttive impartite dal Consiglio generale e dalla Giunta esecutiva, alle cui sedute assiste redigendone e controfirmandone i relativi verbali.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 13
Art. 13. Il Collegio dei revisori dei conti e' nominato dal Ministro per l'industria e per il commercio ed e' composto da cinque membri dei quali: a) uno designato dal Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente; b) uno designato dal Ministero del tesoro; c) uno designato dalla Camera di commercio, Industria e agricoltura di Piacenza; d) uno designato dall'Amministrazione provinciale di Piacenza; e) uno designato dal comune di Piacenza. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi assistono alle sedute del Consiglio generale, possono partecipare alle riunioni della Giunta esecutiva ed hanno 1 poteri e gli obblighi stabiliti dagli [articoli 2403 e seguenti del Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2403) in quanto applicabili. Ai revisori spetta un emolumento che viene determinato, anno per anno, dal Consiglio generale.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 14
Art. 14. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Rispettivamente entro il 15 dicembre ed il 30 aprile di ogni anno debbono venire trasmessi al Ministero dell'industria e del commercio, per l'approvazione, il bilancio preventivo dell'esercizio a venire ed il conto consuntivo dell'esercizio precedente, predisposti dalla Giunta esecutiva e deliberati dal Consiglio generale. Il conto consuntivo deve essere corredato da una relazione del Collegio del revisori dei conti. Debbono inoltre essere sottoposte all'approvazione dello stesso Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 15
Art. 15. Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno cosi' devolute: il 90% in aumento del patrimonio e della riserva; il 10% a disposizione della Giunta esecutiva per fini assistenziali e benefici, nonche' per eventuali provvidenze a favore del personale.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 16
Art. 16. Il Ministro per l'industria e per il commercio, nel caso di impossibilita' di funzionamento dell'amministrazione ordinaria o di gravi irregolarita', puo', nell'interesse dei miglior andamento dell'Ente, affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario, che nominera' con proprio decreto, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 17
Art. 17. L'Ente puo' essere sciolto per deliberazione del Consiglio generale, con il voto favorevole di almeno quattro quinti del consiglieri in carica. L'Ente puo' altresi' essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, per manifesta impossibilita' di raggiungere i propri fini o per motivi di interesse pubblico. in ogni caso il liquidatore e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio. Il rendiconto finale del liquidatore e' soggetto alla approvazione dello stesso Ministro.
Statuto dell'Ente Autonomo Mostre Piacentine- art. 18
Art. 18. In caso di scioglimento, il residuo netto del patrimonio, soddisfatti i creditori e rimborsato le quote al fondatori, verra', con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, devoluto a finalita' di ordine culturale ed assistenziale, con particolare riguardo alla citta' di Piacenza od alla sua Provincia. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio COLOMBO
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