DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1700

Type DPR
Publication 1960-12-26
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4 della, legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente l'esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio, e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti della lista "G" prevista dal Trattato di Roma, del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' Economica Europea con annessi Protocolli e Atto finale, firmato a Roma il 2 marzo 1960, a decorrere dalla data della sua entrata, in vigore, in conformita' dell'art. 3 del medesimo.

Art. 2

Il presente decreto entrera' in vige giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - PELLA - MARTINELLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte del conti, addi' 14 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 74. - VILLA

Accordo-art. 1

Accordo riguardante la fissazione di una parte della Tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" previsto dal Trattato che Istituisce la Comunita' Economica Europea (Roma, 2 marzo 1960). Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Desiderando fissare, in esecuzione dell'art. 20, comma 1 e 2, del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, i dazi applicabili ai prodotti dello elenco "G" che figura nell'allegato I di detto Trattato, Considerando che la fissazione dei dazi presuppone la determinazione dei prodotti ai quali devono applicarsi detti dazi e, a tal fine, l'elaborazione della nomenclatura ad essi attinente, Prendendo atto delle dichiarazioni della Commissione della Comunita' Economica, Europea riguardanti la concessione di taluni contingenti tariffari, Hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1. La tariffa relativa ai prodotti dell'elenco "G" contemplati nell'allegato del presente Accordo, e' stabilita come indicato in detto allegato. Esso costituisce parte integrante della tariffa doganale comune prevista dal Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea.

Accordo-art. 2

Art. 2. I Protocolli che sono allegati al presente Accordo no costituiscono parte integrante.

Accordo-art. 3

Art. 3. Il presente Accordo entrera' definitivamente in vigore alla data in cui tutti gli Stati membri avranno notificato al Consiglio della Comunita' Economica Europea che sono state adempiute le formalita' richieste secondo il rispettivo diritto nazionale.

Accordo-art. 4

Art. 4. Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese, in lingua tedesca, in quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Consiglio che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati membri ed alla Commissione. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti degli Stati membri della Comunita' Economica Europea, a cio' debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce ai presente Accordo. Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960 Per il Regno del Belgio JACQUES VAN DER SCHUEREN Per la Repubblica federale di Germania ALFRED MULLER-ARMACK Per la Repubblica Francese VALERY GISCARD D'ESTAING Per la Repubblica italiana EMILIO COLOMBO Per il Granducato del Lussemburgo PAUL ELVINGER Per il Regno dei Paesi Bassi T. W. DE POUS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Allegato

DESIGNAZIONE DELLE MERCI Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo I

PROTOCOLLO I RIGUARDANTE TALUNI STRUTTI ED ALTRI GRASSI DI MAIALE E SEVI (voci ex 15.01 e ex 15.02) Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo: Per quanto riguarda lo strutto e gli altri grassi di maiale e i sevi destinati ad essere raffinati (voci ex 15.01 e ex 15.02) e importati in regime d'importazione temporanea, la frazione del prodotto che corrisponde, dopo trasformazione, agli acidi grassi che non sono riesportati, sara' sottoposta al dazio della tariffa doganale comune applicabile allo strutto e al sevi destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari. Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960 Per il Regno del Belgio JACQUES VAN DER SCHUBEN Per la Repubblica federale di Germania ALFRED MULLER-ARMACK Per la Repubblica Francese VALERY GISCARD D'ESTAING Per la Repubblica italiana EMILIO COLOMBO Per il Granducato del Lussemburgo PAUL ELVINGER Per il Regno del Paesi Bassi J. W. DE POUS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Protocollo II

PROTOCOLLO II RIGUARDANTE IL SALE (voce 25.01 A) I) Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che Istituisce la Comunita' Economica Europea, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo: Per quanto riguarda il sale destinato alla trasformazione chimica (voce 25.01 A) I), la Commissione concede all'Unione Economica Belgo-Lussemburghese, a richiesta di questa, un contingente tariffario in esenzione da dazio per un volume corrispondente ai bisogni della industria trasformatrice dell'Unione Economica Belgo-Lussemburghese, entro il limite di 160.000 tonnellate per anno. Questo contingente non puo' superare i limiti oltre i quali si manifestano dei trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri. La Commissione procede periodicamente all'esame di questo contingente tariffario tenendo conto dell'evoluzione dell'attivita' dell'industria interessata. Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960 Per il Regno del Belgio JACQUES VAN DER SCHUEREN Per la Repubblica federale di Germania ALFRED MULLER-ARMACK Per la Repubblica Francese VALERY GISCARD D'ESTAING Per la Repubblica italiana EMILIO COLOMBO Per il Granducato del Lussemburgo PAUL ELVINGER Per il Regno dei Paesi Bassi J. W. DE POUS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Protocollo III

PROTOCOLLO III RIGUARDANTE LO ZOLFO Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Constatando, al momento della fissazione dell'esenzione daziaria per lo zolfo greggio, che si pongono a tale riguardo problemi particolari, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo: 1. Gli Stati membri esprimono un avviso favorevole per un'applicazione dell'art. 226 del Trattato che Implichi, per un periodo da sei a otto anni a decorrere dalla firma del presente Protocollo, un isolamento del mercato italiano per lo zolfo (voci 25.03 e 28.08), per il solfuro di carbonio (voce 28.15 B) e per i solfuri e polisolfuri di sodio (voce ex 28.35 A) III e B) II), nel confronti sia degli altri, Stati membri che del Paesi terzi. Da parte sua, il Governo italiano assicura che le forniture effettuate dall'Ente zolfi italiani ai fini dell'esportazione di prodotti trasformati, non saranno effettuate a un livello inferiore al prezzo mondiale. 2. Gli Stati membri, ricordando il Protocollo che riguarda, l'Italia, esprimono un avviso favorevole per l'intervento della Banca Europea per gli investimenti, ai fini del finanziamento delle operazioni di riammodernamento delle miniere di zolfo, della creazione di industrie trasformatrici e dei lavori di infrastruttura. 3. Per quanto riguarda la partecipazione della Comunita' a interventi di carattere sociale, gli Stati membri: a) affermano la loro volonta' di ricercare i mezzi che permettano di contribuire alla soluzione del problema dell'indennita' di licenziamento al minatori che non possono essere rioccupati; b) ritengono che un aiuto a favore del programma di formazione professionale del figli del minatori licenziati e che non possono essere rioccupati potrebbe essere ricercato nell'ambito dell'art. 128 del Trattato. Gli Stati membri, senza pregiudizio delle decisioni delle. Istituzioni che saranno chiamate, al momento opportuno, a deliberare sul programma di formazione professionale dei figli di minatori licenziati e che non possono essere rioccupati, constatano che esiste sin d'ora una volonta' comune di trovare una soluzione a questo problema. 4. Gli Stati membri prevedono la creazione di un Comitato di collegamento e di azione destinato a promuovere l'iniziativa privata e a favorirne lo sviluppo nell'ambito di un programma regionale. Tale Comitato potrebbe essere sostenuto dal Governo italiano, dalla Regione siciliana, e dalla stessa Comunita'. La Banca, Europea per gli Investimenti potrebbe esservi interessata. Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960 Per il Regno del Belgio JACQUES VAN DER SCHUEREN Per la Repubblica federale di Germania ALFRED MULLER-ARMACK Per la Repubblica Francese VALERY GISCARD D'ESTAING Per la Repubblica italiana EMILIO COLOMBO Per il Granducato del Lussemburgo PAUL ELVINGER Per il Regno dei Paesi Bassi J. W. DE POUS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Protocollo IV

PROTOCOLLO IV RIGUARDANTE LO IODIO Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa il prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Constatando, al momento della fissazione dell'esenzione da dazio per lo iodio greggio, che si pongono a tale riguardo problemi particolari, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo: 1. Gli Stati membri esprimono un avviso favorevole per un'applicazione dell'art. 226 del Trattato che Implichi, per un periodo di sei anni a decorrere dalla firma del presente Protocollo, un isolamento del mercato italiano per lo iodio greggio (voce 28.01 D) I), per lo iodio diverso dal greggio (voce 28.01 D) II), per gli ioduri e iodati (voce 28.34 A) e B), nel confronti sia degli altri Stati membri che dei Paesi terzi. 2. Gli Stati membri convengono che la situazione sara' riesaminata ai termine di detto periodo, nell'ambito dell'art. 28 del Trattato. Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960 Per il Regno del Belgio JACQUES VAN DER SCHUBREN Per la Repubblica federale di Germania ALFRED MULLER-ARMACK Per la Repubblica Francese VALERY GISCARD D'ESTAING Per la Repubblica italiana EMILIO COLOMBO Per il Granducato del Lussemburgo PAUL ELVINGER Per il Regno dei Paesi Bassi J. W. DE POUS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Protocollo V

PROTOCOLLO V RIGUARDANTE I LEGNI TROPICALI (voci 44.03 A) 44.04 A) e 44.05 A) Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo: 1. La Commissione concede a qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvigionamento insufficiente nella Comunita' sia tale da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato. Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri o associati. La Commissione procede periodicamente all'esame di tali contingenti. 2. Per quanto riguarda i dazi applicabili ai legni tropicali, si precisa che il negoziato in seno al G.A.T.T. dovra' effettuarsi sulla base di una riduzione tariffaria reciproca ed equivalente, che potra' comportare anche l'esenzione nel caso e nella misura in cui i Paesi terzi, che attualmente concedono una preferenza tariffaria al legni tropicali in rapporto alla loro origine, accettassero di porre in discussione tale preferenza. Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960 Per il Regno del Belgio JACQUES VAN DER SCHUEREN Per la Repubblica federale di Germania ALFRED MULLER-ARMACK Per la Repubblica Francese VALERY GISCARD D'ESTAING Per la Repubblica italiana EMILIO COLOMBO Per il Granducato del Lussemburgo PAUL ELVINGER Per il Regno dei Paesi Bassi J. W. DE POUS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Protocollo VI

PROTOCOLLO VI RIGUARDANTE TALUNI PRODOTTI DI SUGHERO (voce 45.02) Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo: Per quanto riguarda la voce 45.02 (cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli), la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunita' siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato. Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri. La Commissione procede periodicamente all'esame dei contingenti tariffari concessi in applicazione delle predette disposizioni. Fatto a Roma addi' 2 marzo 1960 Per il Regno del Belgio JACQUES VAN DER SCHUEREN Per la Repubblica federale di Germania ALFRED MULLER-ARMACK Per la Repubblica Francese VALERY GISCARD D'ESTAING Per la Repubblica italiana EMILIO COLOMBO Per il Granducato del Lussemburgo PAUL ELVINGER Per il Regno dei Paesi Bassi J. W. DE POUS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Protocollo VII

PROTOCOLLO VII RIGUARDANTE LE PASTE PER CARTA (voci 47.01 -A), B) I e II) Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo: Per quanto riguarda le voci 47.01 A), B) I e II (paste per carta), gli Stati membri sono autorizzati ad aprire, informandone la Commissione, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o in esenzione da dazio per il complesso dei loro bisogni, a condizione che le merci importate nell'ambito di questi contingenti siano trasformate nell'interno dello Stabilimento membro importatore. Gli Stati membri intendono inoltre non invocare la esistenza dei contingenti tariffa aperti in virtu' del presente Protocollo per ostacolare la libera circolarione nella Comunita' dei prodotti trasformati. Dopo il 31 dicembre 1966, il Consiglio, deliberando nelle condizioni fissate dall'art. 28 del Trattato, potra' eventualmente apportare qualsiasi modificazione al regime risultante dal presente Protocollo. Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960 Per il Regno del Belgio JACQUES VAN DER SCHUEREN Per la Repubblica federale di Germania ALFRED MULLER-ARMACK Per la Repubblica Francese VALERY GISCARD D'ESTAING Per la Repubblica italiana EMILIO COLOMBO Per il Granducato del Lussemburgo PAUL ELVINGER Per il Regno dei Paesi Bassi J. W. DE POUS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Protocollo VIII

PROTOCOLLO VIII RIGUARDANTE LA SETA (voce 50.02) Gli Stati membri della Comunita' Economica Europea, Nel firmare l'Accordo riguardante la fissazione di una parte della tariffa doganale comune relativa ai prodotti dell'elenco "G" che figurano nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea. Hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate all'Accordo: 1. Il dazio del 10% iscritto per la voce tariffaria 50.02 e' sospeso per una durata illimitata. 2. Gli Stati membri esprimono un avviso favorevole per una applicazione dell'art. 226 del Trattato che implichi, per un periodo di sei anni a decorrere dalla, firma del presente Protocollo, un isolamento del mercato italiano per i prodotti rientranti nel capitolo 50 della tariffa doganale comune e per i quali tale Isolamento sembrasse necessario, nei confronti sia degli altri Stati membri che dei Paesi terzi. 3. Gli stati membri esprimono un avviso favorevole per l'intervento della Banca Europea per gli investimenti al fini del finanziamento delle operazioni di riammodernamento della sericoltura e della trasformazione del prodotti della seta. 4. Gli Stati membri convengono di riesaminare la situazione al termine del periodo di sei anni. Il dazio sara' ripristinato in base all'art. 28 del Trattato, se, a tale data, il Consiglio constatera' che la produzione della seta greggia in Italia si e' mantenuta almeno al livello attuale (840 tonnellate) e che il prezzo di tale prodotto, per qualita' comparabili, non e' superiore al prezzo mondiale cif porto della Comunita', aumentato del 10%. Fatto a Roma, addi' 2 marzo 1960 Per il Regno del Belgio JACQUES VAN DER SCHUEREN Per la Repubblica federale di Germania ALFRED MULLER-ARMACK Per la Repubblica Francese VALERY GISCARD D'ESTAING Per la Repubblica italiana EMILIO COLOMBO Per il Granducato del Lussemburgo PAUL ELVINGER Per il Regno dei Paesi Bassi J. W. DE POUS Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Protocollo IX

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