DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1745

Type DPR
Publication 1960-11-21
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro; Decreta:

Art. 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Torino il 25 luglio 1960 per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la Clinica ostetrica e ginecologica della Universita' di Torino.

Art. 2

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13 bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.

Art. 3

L'Universita' di Torino ai obbliga di versare allo Stato le somme previste dalla convenzione agli articoli 2, comma secondo, e 8, lettera a). Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente arricolo saranno senz'altro soppressi con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari dei posti stessi.

GRONCHI BOSCO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 gennaio 1961

Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 100. - VILLA

Convenzione per assistente ordinario per Clinica ostetrica e ginecologia- art. 1

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO Convenzione tra l'Universita' degli studi di Torino e il Pio Istituto "Santa Corona" di Milano per la Istituzione di due posti di assistente ordinario riservati alla cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica della Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino. REPUBBLICA ITALIANA L'anno millenovecentosessanta, addi' 25 del mese di luglio in Torino, nella sala delle adunanze della Universita' degli studi di Torino, via Giuseppe Verdi, 8, innanzi a me dott. Ivo Mattucci, direttore amministrativo della Universita' di Torino, delegato, con decreto rettorale in data 10 luglio 1950, a stipulare gli atti e i contratti in forma pubblica, in caso di assenza o di impedimento dell'ufficiale rogante dott. Filippo Strumia; omessa la presenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, con il mio consenso, sono personalmente comparsi i signori: Allara prof. Mario, nato a Torino l'8 agosto 1902 e residente nella medesima citta', Rettore e legale rappresentante della Universita' di Torino, il quale interviene alla stipulazione del presente atto in forza di autorizzazione ricevuta dal Consiglio di amministrazione della Universita' medesima con deliberazione in data 25 maggio 1960, deliberazione che per estratto autentico si allega sotto la lettera A); on.le Erisia Gennai Tonietti, nata a Rio Marina il 5 luglio 1900, presidente del Pio istituto Santa Corona, avente la sede in Milano, corso Italia n. 52, assistita dal segretario generale avv. Vittorino Clemente, il quale interviene alla stipula del presente atto in detta sua qualita' espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione del detto Istituto con deliberazione in data 5 novembre 1959 approvata dal C.P.A.B. della Prefettura di Milano in data 4 maggio 1960 - Divisione V, prot. n. 10904 che per estratto autentico si allega sotto la lettera B). PREMESSO: a) che il Pio istituto Santa Corona di Milano e la Universita' degli studi di Torino hanno concordemente riconosciuto l'utilita' di dare incremento alla attivita' clinica ed assistenziale della specialita' ostetrica e ginecologica, svolta nella Universita' di Torino; b) che, per la realizzazione del fine sopraspecificato si rende necessaria la istituzione di due posti di assistente di ruolo presso la cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica della Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Torino; c) che il Consiglio della Facolta' di medicina e chirurgia, il Senato accademico della Universita' degli studi di Torino e il Consiglio di amministrazione della stessa, con deliberazione rispettivamente del 24 settembre 1959, 24 maggio 1960, 25 maggio 1960, hanno esaminato ed approvato, entro i limiti della rispettiva competenza, la proposta per la istituzione, mediante convenzione, dei detti due posti di assistente ordinario. TUTTO CIO' PREMESSO: I sopra citati signori, dalla cui personale identita' e piena capacita' giuridica, io, ufficiale rogante, sono certo, a conferma delle premesse di cui sopra che fanno parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso: Art. 1. Presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' degli studi di Torino, saranno istituiti al sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario. In aggiunta a quelli assegnati a detta Facolta' da destinare alla cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica. Il trattamento giuridico ed economico, nonche' il trattamento di quiescenza dei titolari del predetti posti di assistente, sara' quello previsto dalla legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari.

Convenzione per assistente ordinario per Clinica ostetrica e ginecologia- art. 2

Art. 2. Il Pio Istituto Santa Corona con sede in Milano, corso Italia, 52, si obbliga a corrispondere alla Universita' di Torino, a decorrere dalla data di nomina del titolari dei posti stessi, la somma di annuo L. 1.700.000 (un milione settecentomila), per il finanziamento di ciascuno dei suddetti posti di assistente ordinario. Si obbliga inoltre a corrispondere all'Universita' degli studi di Torino, oltre a quanto indicato nel comma precedente, l'ulteriore somma di L. 340.000 (trecentoquarantamila) annue per ciascun posto per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare di ciascun posto di assistente ordinario di cui trattasi, per tutto il periodo di durata della convenzione ed anche per il successivo periodo di eventuale proroga della convenzione stessa.

Convenzione per assistente ordinario per Clinica ostetrica e ginecologia- art. 3

Art. 3. L'Universita' degli studi di Torino, si obbliga, in dipendenza della istituzione del posti di cui all'art. 1; a) a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti effettivamente dovuti dallo Stato a ciascun assistente ordinario assegnato alla cattedra di Clinica ostetrico-ginecologica, compresi i relativi oneri fiscali, nonche' l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei suddetti assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro; b) ad aggiungere alla dotazione ordinaria della cattedra di Clinica ostetrico-ginecologica la somma che rimanesse disponibile, una volta eseguito il versamento allo Stato per i titoli di cui alla precedente lettera a); c) ad assicurare per la durata della convenzione il servizio di due assistenti presso il reparto ginecologico degli Istituti ospedalieri di Santa Corona di Pietra Ligure (Savona), che dal punto di vista dell'indirizzo clinico va pertanto considerato quale reparto funzionante in stretta collaborazione con la Clinica ostetrica e ginecologica di Torino.

Convenzione per assistente ordinario per Clinica ostetrica e ginecologia- art. 4

Art. 4. Qualora, in seguito a variazioni del trattamento economico del personale assistente di ruolo, disposto dallo Stato, le somme di cui all'art. 2 risultassero inferiori a quelle necessario alla Universita' degli studi di Torino per versare allo Stato le somme dovuto al sensi del suddetto art. 3, lettera a) per i predetti posti di ruolo di assistente, il Pio Istituto Santa Corona si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a versare annualmente alla Universita' di Torino la somma occorrente per integrare la differenza delle medesime.

Convenzione per assistente ordinario per Clinica ostetrica e ginecologia- art. 5

Art. 5. La presente convenzione avra' la durata di anni dieci a decorrere dalla data di nomina dei titolari degli studenti posti di assistente ordinario e si intendera' tacitamente rinnovata per un eguale periodo di tempo ove non sia denunciata da una delle parti contraenti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Convenzione per assistente ordinario per Clinica ostetrica e ginecologia- art. 6

Art. 6. Qualora, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, venisse a cessare il contributo previsto dall'art. 2 sopra trascritto o la presente convenzione non venisse rinnovata alla scadenza, ovvero la Facolta' di medicina e chirurgia ritenesse esaurito lo scopo oggetto della istituzione del posti di cui trattasi, in conseguenza del raggiunto risultato degli studi e delle ricerche nel campo della t.b.c. genitale, i posti di assistente ordinario di cui al precedente art. 1 verranno senz'altro soppressi e conseguentemente i relativi titolari cesseranno dal servizio.

Convenzione per assistente ordinario per Clinica ostetrica e ginecologia- art. 7

Art. 7. La presente convenzione si intende subordinata alla approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione. Il presente atto, stipulato nell'interesse della Universita' degli studi di Torino, sara' registrato in esenzione di tassa e di registro, ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore. Richiesto, io, ufficiale rogante, ricevo il presente atto che leggo ai signori comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volonta' e lo sottoscrivono, come appresso, insieme con me ufficiale rogante. In originale firmati: Erisia Gennai Tonietti Mario Allara Vittorino Clemente Ivo Mattucci, ufficiale rogante Registrato a Torino, in data 1 agosto 1960 al n. 358, vol 23, Ufficio atti pubblici amministrativi. Esatte L. - esente (urgenza L. 200). p. Il direttore distrettuale: f.to Bianchi (L.S.) Copia conforme in carta libera, per esclusivo uso amministrativo interno. Torino, addi' 3 ottobre 1960 L'ufficiale rogante: STRUMIA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.