DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 1752

Type DPR
Publication 1960-04-27
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Considerato che gli Istituti tecnici e le specializzazioni indicate nel dispositivo del presente decreto, funzionano, di fatto, dal 1 ottobre 1958;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Sono istituiti, a decorrere dal 1 ottobre 1958: a) un Istituto tecnico agrario statale in Alberobello (Bari); b) un Istituto tecnico agrario statale in Locorotondo (Bari); c) un Istituto tecnico nautico statale per macchinisti in Carloforte (Cagliari); d) un Istituto tecnico nautico statale per capitani e macchinisti in Ortona a Mare (Chieti); e) l'indirizzo specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura ed il giardinaggio presso l'Istituto tecnico agrario statale di Cesena (Forli) istituito con regio decreto 31 agosto 1933, n. 2155; f) la sezione per capitani presso l'Istituto tecnico nautico statale per macchinisti di Riposto (Catania) istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 1271. Con la medesima decorrenza e' statizzato l'Istituto tecnico agrario "Vegni" di Cortona-Capezzine (Arezzo), pareggiato con regio decreto 16 luglio 1935. I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso i predetti Istituti sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F e G annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2

Alle istituzioni di cui al precedente articolo si applicano le norme stabilite dagli articoli 6, 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 3

I contributi a carico dello Stato per il mantenimento degli Istituti suddetti sono fissati nella misura indicata nella tabella H annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica Istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4

Alla spesa derivante dall'attuazione del presente decreto verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

GRONCHI MEDICI - SPATARO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte

dei conti, addi' 23 gennaio 1961

Atti del Governo,

registro n. 133, foglio n. 78. - VILLA

Tabelle

TABELLA A Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Alberobello Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA B Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario di Locorotondo Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA C Tabella organica dell'Istituto tecnico nautico di Carloforte Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA D Tabella organica dell'Istituto tecnico nautico di Ortona a Marte Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA E Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario specializzato per la frutticoltura e il giardinaggio di Cesena Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA F Tabella organica dell'Istituto tecnico nautico di Riposto Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA G Tabella organica dell'Istituto tecnico agrario "Vegni" di Cortona Capezzine Parte di provvedimento in formato grafico TABELLA H Prospetto dei contributi per il funzionamento degli Istituti di istruzione tecnica statale istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1958 Parte di provvedimento in formato grafico

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