DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1755
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di "Ragioneria delle aziende pubbliche" e "Diritto commerciale".
Art. 18. - E' sostituito dal seguente:
L'esame di "Economia politica" deve precedere quello di "Politica economica e finanziaria". Gli esami di "Istituzioni di diritto pubblico" e di "Istituzioni di diritto privato" devono precedere quelli di "Diritto internazionale" e di "Diritto del lavoro", di "Diritto costituzionale italiano e comparato" e di e Diritto amministrativo".
Art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
9) Economia dei trasporti;
10) Ragioneria delle aziende pubbliche;
11) Diritto delle assicurazioni libere e sociali;
12) Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
13) Legislazione del lavoro.
Art. 22. - E' sostituito dal seguente:
Lo studente non puo' sostenere l'esame di Matematica finanziaria ove non abbia sostenuto quello di Matematica generale; gli esami di Scienza delle finanze e diritto finanziario e di politica economica e finanziaria ove non abbia sostenuto quello di Economia politica (1° anno); gli esami di Tecnica bancaria e professionale e di tecnica industriale e commerciale ove non abbia sostenuto quelli di Ragioneria generale e di Ragioneria applicata l'esame di Diritto commerciale ove non abbia sostenuto quello di istituzioni di diritto privato; l'esame di Diritto industriale ove non abbia sostenuto quello di Diritto commerciale; gli esami di Diritto del lavoro e di diritto amministrativo ove non abbia sostenuto quelli di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 110. - VILLA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di "Ragioneria delle aziende pubbliche" e "Diritto commerciale". Art. 18. - E' sostituito dal seguente: L'esame di "Economia politica" deve precedere quello di "Politica economica e finanziaria". Gli esami di "Istituzioni di diritto pubblico" e di "Istituzioni di diritto privato" devono precedere quelli di "Diritto internazionale" e di "Diritto del lavoro", di "Diritto costituzionale italiano e comparato" e di e Diritto amministrativo". Art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di: 9) Economia dei trasporti; 10) Ragioneria delle aziende pubbliche; 11) Diritto delle assicurazioni libere e sociali; 12) Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale; 13) Legislazione del lavoro. Art. 22. - E' sostituito dal seguente: Lo studente non puo' sostenere l'esame di Matematica finanziaria ove non abbia sostenuto quello di Matematica generale; gli esami di Scienza delle finanze e diritto finanziario e di politica economica e finanziaria ove non abbia sostenuto quello di Economia politica (1° anno); gli esami di Tecnica bancaria e professionale e di tecnica industriale e commerciale ove non abbia sostenuto quelli di Ragioneria generale e di Ragioneria applicata l'esame di Diritto commerciale ove non abbia sostenuto quello di istituzioni di diritto privato; l'esame di Diritto industriale ove non abbia sostenuto quello di Diritto commerciale; gli esami di Diritto del lavoro e di diritto amministrativo ove non abbia sostenuto quelli di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico.
GRONCHI BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 110. - VILLA
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