DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1960, n. 1764
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Sulla
proposta del Ministro per la difesa; Decreta:
Art. 1
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa da costruirsi dalla Marina militare, ai sensi dell'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, nel comune di Crotone (provincia di Catanzaro), nonche' ogni altra sistemazione necessaria per la funzionalita' dei servizi della Marina militare nello stesso Comune, sono dichiarati di pubblica utilita'.
Art. 2
All'esproprio degli Immobili, nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sara' provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il termine entro il quale le opere di cui al precedente art. 1 dovranno essere portate a compimento e' stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data suddetta.
GRONCHI ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 121. - VILLA
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