DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1776
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;
Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo 27 dicembre 1952, per la determinazione del compenso in natura per le raccoglitrici di olive, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e il settore Terra dei Liberi Sindacati, la U.I.L. Terra, la Federbraccianti;
Visto, per la provincia di Latina, il contratto collettivo di lavoro 17 ottobre 1952, per gli addetti alla raccolta delle olive (campagna olearia 1952-53), stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione dei Coltivatori Diretti e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Visti, per la provincia di Pescara il contratto collettivo di lavoro 3 febbraio 1955, per i lavoratori addetti alla coglitura delle olive, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; - l'accordo 21 ottobre 1955, per la determinazione delle variazioni di scala mobile e della maggiorazione forfettaria per festivita' infrasettimanali per i lavoratori addetti alla coglitura delle olive, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;
Visto, per la provincia di Avellino, il contratto collettivo di lavoro 23 novembre 1958, per i raccoglitori e le raccoglitrici di olive, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati, la Federazione italiana Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -;
Visto, per la provincia di Cosenza il contratto collettivo di lavoro 3 dicembre 1957, per le addette alla raccolta delle olive nella campagna, olivicola, 1957-1958, stipulato tra la Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - F.I.S.B.A. -, la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Fissi - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Salariali e Braccianti - U.I.L. Terra -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Grosseto, in data 21 maggio 1960, n. 5 della provincia di Latina, in data 20 giugno 1960, n. 7 della provincia di Pescara, in data 30 settembre 1960, n. 6 della provincia, di Avellino, in data 22 aprile 1960, n. 3 della provincia di Cosenza, in data 27 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti e gli accordi indicati nel preambolo sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle province di Grosseto, Latina, Pescara, Avellino e Cosenza.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 91. - VILLA
Allegato
ACCORDO 27 DICEMBRE 1952 PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO IN NATURA PER LE RACCOGLITRICI DI OLIVE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 12 OTTOBRE 1952 PER GLI ADDETTI ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE NELLA PROVINCIA DI LATINA (CAMPAGNA OLEARIA 1952-53). Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 3 FEBBRAIO 1955 PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA COGLITURA DELLE OLIVE NELLA PROVINCIA DI PESCARA. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO 21 OTTOBRE 1955 PER LA DETERMINAZIONE DELLE VARIAZIONI DI SCALA MOBILE E DELLA MAGGIORAZIONE FORFETTARIA PER FESTIVITA' INFRASETTIMANALI PER I LAVORATORI ADDETTI ALLA COGLITURA DELLE OLIVE NELLA PROVINCIA DI PESCARA. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 23 NOVEMBRE 1958 PER I RACCOGLITORI E LE RACCOGLITRICI DI OLIVE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO. Parte di provvedimento in formato grafico CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 3 DICEMBRE 1957 PER LE ADDETTE ALLA RACCOLTA DELLE OLIVE IN PROVINCIA DI COSENZA NELLA CAMPAGNA OLIVICOLA 1957-1958. Parte di provvedimento in formato grafico
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