DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1798
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione, Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956 per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione, stipulato tra la Federazione italiana Panificatori e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, l'Unione italiana Lavoratori Industrie Alimentari;
Visto l'accordo nazionale 8 febbraio 1952 per la rivalutazione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti da aziende di panificazione, stipulato tra la Federazione italiana Panificatori e la Federazione italiana. Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria Lavoratori Prodotti Industrie Alimentari, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana LAvoratori Industria Alimentare al quale La aderito, in data 23 maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio;
Visto l'accordo nazionale 16 marzo 1956 per l'aggiornamento della indennita' di contingenza ai lavoranti panettieri, stipulato tra i Federazione italiana Panificatori e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Alimentari, la Federazione Unitaria. Lavoratori Industrie Alimentari, l'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 22, maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio;
Visto l'accordo nazionale 7 giugno 1956 per l'aggiornamento dell'indennita' di contingenza ai lavoranti panettieri, stipulato dalle medesime associazioni sindacali di cui all'accordo che precede al quale ha aderito in data 23 maggio 1960, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori del Commercio;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 821 del 5 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 26 luglio 1956, relativo agli operai dipendenti dalle aziende di panificazione, l'accordo - nazionale 8 febbraio 1952 per la rivalutazione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti da aziende di panificazione e gli accordi nazionali 16 marzo 1956 e 7 giugno 1956 per l'aggiornamento dell'indennita' di contingenza ai lavoranti panettieri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione.
GRONCHI FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 84. - VILLA
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 26 LUGLIO 1956 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO NAZIONALE 8 FEBBRAIO 1952 PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI Al LAVORATORI DIPENDENTI DA AZIENDE DI PANIFICAZIONE. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO NAZIONALE 16 MARZO 1956 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA Al LAVORANTI PANETTIERI. Parte di provvedimento in formato grafico ACCORDO NAZIONALE 7 GIUGNO 1956 PER L'AGGIORNAMENTO DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI LAVORANTI PANETTIERI. Parte di provvedimento in formato grafico
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