DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1812

Type DPR
Publication 1960-07-14
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della Citta' di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, numero 1074, nonche' il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 7 gennaio 1959, con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera di Giunta 30 luglio 1958, n. 5692, ratificata con delibera consiliare 5 maggio 1959; ed approvata dal Ministero dello interno in data 16 giugno 1959, ha chiesto l'approvazione del piano particolareggiato n. 154 di esecuzione della zona compresa fra il viale Parioli, via della Fonte dell'Acqua Acetosa, il fiume Tevere ed i perimetri dei piani particolareggiati gia' approvati nn. 137, 124 e 63; Ritenuto che il procedimento seguito e' regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, e' stata presentata una sola opposizione da parte della Compagnia assicurazioni generali S.p.A., alla quale il Comune ha controdedotto; Ritenuto che il progetto presentato prevede la sistemazione urbanistica della zona comprendente le installazioni sportive dell'Acqua Acetosa, in modo da consentire che queste possano essere accresciute e completate in maniera conveniente e decorosa in previsione delle prossime Olimpiadi; Ritenuto che il piano in esame modifica le previsioni del piano di massima del 1931; Considerato che il progetto appare redatto, nelle sue linee generali, in conformita' delle esigenze della zona; Che, pertanto, si possono ritenere ammissibili le variazioni rispetto al piano regolatore generale, il quale prevedeva che gran parte delle aree interessate dal piano particolareggiato fossero destinate all'edilizia, mentre piu' opportunamente esse ora presentano una destinazione a carattere pubblico che rispecchia del resto la situazione di fatto, essendo dette aree in massima parte di proprieta' demaniale o comunale; Considerato, in particolare, che le sistemazioni per i campi sportivi appaiono ben studiate e pertanto ammissibili, salvo ad integrarle destinando ad impianti sportivi anche l'area su cui insiste il Campo di Polo, il quale potra' essere mantenuto nel suo attuale sedime; Che, in conseguenza del mantenimento di detto impianto, si appalesano necessarie alcune rettifiche alla sistemazione stradale, peraltro del tutto marginali, come risulta dalla planimetria in scala 1: 5000; Considerato che le altre sistemazioni previste dal piano, compreso l'assetto delle strade, appaiono ammissibili; Che, peraltro, non appare accoglibile la proposta di destinare ad edilizia con caratteristiche speciali (villette per artisti) la zona delimitata con tratto azzurro nella planimetria in scala 1: 5000, risultando la zona stessa molto depressa, umida e male esposta, nonche' situata in prossimita' di ampia strada di traffico e della linea ferroviaria Roma-Viterbo; Che, pertanto, e' da prescrivere che detta zona venga conservata a verde, con divieto assoluto di qualsiasi costruzione lungo una fascia della larghezza di 25 metri a partire dal limite della zona con il tronco stradale parallelo alla linea ferroviaria, mentre sulla restante area potra' essere consentita la realizzazione di servizi collettivi (auto-ostelli, stazioni di servizio, attrezzature per soste temporanee) che dovranno pero' presentare le medesime caratteristiche edilizie speciali fissate dal Comune; Considerato che l'opposizione della Compagnia assicurazioni generali S.p.A. puo' essere accolta, limitatamente alla soluzione graficamente illustrata nello allegato 2 dell'opposizione stessa, in quanto, attraverso la volumetria speciale proposta, potranno meglio essere armonizzate nell'insieme le sistemazioni edilizie, oggetto del presente piano, con quelle pertinenti alle zone adiacenti; Visto il decreto interministeriale n. 16171, in data 11 marzo 1960 con il quale e' stato approvato il piano finanziario, ai sensi dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; Vista la legge 26 giugno 1865, n. 2359; Visto il voto n. 696 espresso dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma nell'adunanza del 28-29 aprile 1959; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Parzialmente accolta, nel senso indicato nelle premesse, l'opposizione della Compagnia assicurazioni generali S.p.A., e' approvato, con le rettifiche e la prescrizione di cui in narrativa, il piano particolareggiato n. 154, di esecuzione del piano regolatore generale di Roma, della zona compresa tra il viale Parioli, via della Fonte dell'Acqua Acetosa, il fiume Tevere ed i perimetri dei piani particolareggiati gia' approvati nn. 137, 124 e 63. Il progetto sara' vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1: 5000; in due planimetrie catastali in scala 1: 1000; in una planimetria in scala 1: 1000, costituente l'allegato n. 2 all'opposizione presentata; in una planimetria in scala 1: 500, contenente le rettifiche da apportare alla sistemazione stradale in dipendenza del mantenimento del Campo di Polo, in una relazione tecnica ed in un elenco delle proprieta' interessate. Per l'attuazione del piano e' fissato il termine di anni 10 dalla data dal presente decreto.

GRONCHI TAMBRONI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 febbraio 1961

Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 21. - VILLA

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